(41) L’ operatore_economico può fornire i contenuti digitali o i servizi digitali ai consumatori attraverso diversi canali. È opportuno stabilire norme semplici e chiare per quanto riguarda le modalità e i tempi di esecuzione di tale obbligo di fornire, il quale costituisce l’obbligo contrattuale principale dell’ operatore_economico consistente nel mettere il contenuto_digitale o il servizio_digitale a disposizione del consumatore o consentendogli di accedervi.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe essere considerato disponibile o accessibile al consumatore nel momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale, ovvero qualsiasi mezzo atto ad accedervi o a scaricarlo, ha raggiunto la sfera del consumatore e non sono necessarie ulteriori azioni da parte dell’ operatore_economico per consentire al consumatore di utilizzare il contenuto_digitale o il servizio_digitale in conformità del contratto.
Considerando che l’ operatore_economico non è, in linea di principio, responsabile degli atti o delle omissioni di un terzo che gestisce un impianto fisico o virtuale, ad esempio una piattaforma elettronica o un impianto per l’archiviazione su cloud che il consumatore sceglie per ricevere o archiviare il contenuto_digitale o il servizio_digitale, dovrebbe essere sufficiente per l’ operatore_economico fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale a detto terzo.
Tuttavia, non si può ritenere che l’impianto fisico o virtuale sia stato scelto dal consumatore se tale impianto è controllato dall’ operatore_economico o è contrattualmente collegato all’ operatore_economico, come pure se il consumatore ha scelto detto impianto fisico o virtuale per la ricezione del contenuto_digitale o il servizio_digitale ma tale scelta è stata l’unica a essere proposta dall’ operatore_economico per accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale o per riceverlo.
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(60) Fatto salvo il diritto fondamentale alla protezione della vita privata, compresa la riservatezza delle comunicazioni, e alla protezione dei dati_personali del consumatore, il consumatore dovrebbe cooperare con l’ operatore_economico per consentirgli di verificare se la causa del difetto di conformità risieda nel suo ambiente_digitale utilizzando i mezzi tecnici disponibili che siano meno intrusivi possibile per il consumatore.
In molti casi ciò può avvenire trasmettendo all’ operatore_economico segnalazioni di incidenti generate automaticamente o informazioni dettagliate sulla connessione Internet del consumatore.
Solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate, in cui anche facendo il miglior uso di tutti i mezzi possibili non esiste altra soluzione, può essere necessario che i consumatori consentano l’accesso virtuale al loro ambiente_digitale.
Tuttavia, se il consumatore non coopera con l’ operatore_economico il consumatore era stato informato delle conseguenze della mancata collaborazione, dovrebbe spettare al consumatore dimostrare non solo che il contenuto_digitale o il servizio_digitale non è conforme al contratto, ma anche che il contenuto_digitale o il servizio_digitale non era conforme al momento della fornitura dello stesso se il contratto prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura ovvero, se il contratto prevede una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, nel corso della durata del contratto.
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