keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 IT
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- consumatore 14
- contenuto_digitale 14
- servizio_digitale 13
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- termine 1
- giorni 1
- data 1
Articolo 5
Fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale
1. L’ operatore_economico fornisce il contenuto_digitale o il servizio_digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, l’ operatore_economico fornisce il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto.
2. L’ operatore_economico ha adempiuto l’obbligo di fornitura quando:
a) | il contenuto_digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto_digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all’impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo; |
b) | il servizio_digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo. |
Articolo 19
Modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale
1. Se il contratto prevede che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, l’ operatore_economico può modificare il contenuto_digitale o il servizio_digitale oltre a quanto è necessario per mantenere la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale a norma degli articoli 7 e 8, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) | il contratto consente tale modifica e ne fornisce una motivazione valida; |
b) | tale modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore; |
c) | il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; e |
d) | nei casi di cui al paragrafo 2, il consumatore è informato, con un anticipo ragionevole su un supporto_durevole, circa le caratteristiche e il momento in cui viene effettuata la modifica, nonché circa il suo diritto di recedere dal contratto conformemente al paragrafo 2 o circa la possibilità di mantenere il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza tale modifica conformemente al paragrafo 4. |
2. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora tale modifica incida negativamente sull’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che tali conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto gratuitamente entro un termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informazione o, se successivo, dal momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato modificato dall’ operatore_economico.
3. Se il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano di conseguenza gli articoli da 15 a 18.
4. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano se l’ operatore_economico ha consentito al consumatore di mantenere senza costi aggiuntivi il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza modifica e se è preservata la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
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