keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 IT
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- Articolo 1 Oggetto e scopo
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Ambito di applicazione
- Articolo 4 Livello di armonizzazione
- Articolo 5 Fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale
- Articolo 6 Conformità del contenuto digitale o del servizio digitale
- Articolo 7 Requisiti soggettivi di conformitÃ
- Articolo 8 Requisiti soggettivi di conformitÃ
- Articolo 9 Errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale
- Articolo 10 Diritti dei terzi
- Articolo 11 Responsabilità dell’operatore economico
- Articolo 12 Onere della prova
- Articolo 13 Rimedio per la mancata fornitura
- Articolo 14 Mezzi di ricorso per difetto di conformitÃ
- Articolo 15 Esercizio del diritto di risoluzione del contratto
- Articolo 16 Obblighi del l’operatore economico in caso di risoluzione
- Articolo 17 Obblighi del consumatore in caso di risoluzione
- Articolo 18 Termini e mezzi di rimborso da parte dell’operatore economico
- Articolo 19 Modifica del contenuto digitale o del servizio digitale
- Articolo 20 Diritto di regresso
- Articolo 21 Controllo dell’osservanza
- Articolo 22 Imperatività delle norme
- Articolo 23 Modifiche del regolamento (UE) 2017/2394 e della direttiva 2009/22/CE
- Articolo 24 Recepimento
- Articolo 25 Riesame
- Articolo 26 Entrata in vigore
- Articolo 27 Destinatari
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- direttiva 26
- presente 17
- servizi 12
- contenuto_digitale 12
- consumatore 10
- applica 9
- contratto 9
- operatore_economico 9
- servizio_digitale 8
- diritto 7
- digitali 7
- fornitura 6
- Â Â Â la 6
- sensi 6
- dell’unione 5
- elementi 5
- forniti 5
- punto 5
- dati_personali 5
- l’ 5
- caso 5
- contratti 4
- //ce 4
- dell’articolo 4
- comunicazioni 4
- pacchetto 4
- impegna 4
- parlamento 3
- interconnesso 3
- servizio 3
- europeo 3
- consiglio 3
- incorporato 3
- diversi 3
- salvo 3
- beni 3
- all’articolo 3
- dall’ 3
- esclusivamente 3
- disposizione 3
- prezzo 3
- vendita 3
- fornire 3
- fornisce 3
- qualsiasi 3
- fatto 3
- prevale 2
- atto 2
- disposizioni 2
- interpersonale 2
Articolo 3
Ambito di applicazione
1.   La presente direttiva si applica a qualsiasi contratto in cui l’ operatore_economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto_digitale o un servizio_digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si impegna a corrispondere un prezzo.
La presente direttiva si applica altresì nel caso in cui l’ operatore_economico fornisce o si impegna a fornire contenuto_digitale o un servizio_digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati_personali all’ operatore_economico, fatto salvo il caso in cui i dati_personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dall’ operatore_economico ai fini della fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale a norma della presente direttiva o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto l’ operatore_economico e quest’ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.
2.   La presente direttiva si applica anche se il contenuto_digitale o il servizio_digitale è sviluppato secondo le specifiche del consumatore.
3.   Ad eccezione degli articoli 5 e 13, la presente direttiva si applica anche ai supporti materiali che fungono esclusivamente da vettori di contenuto_digitale.
4.   La presente direttiva non si applica ai contenuti digitali o ai servizi digitali che sono incorporati o interconnessi con beni ai sensi dell’articolo 2, punto 3), e che sono forniti con il bene ai sensi di un contratto di vendita relativo a tali beni, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da un terzo. Si presume che il contenuto_digitale o il servizio_digitale incorporato o interconnesso rientri nel contratto di vendita in caso di dubbio che la fornitura di detto contenuto_digitale incorporato o interconnesso o servizio_digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita o meno.
5.   La presente direttiva non si applica ai contratti concernenti:
a) | la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali, indipendentemente dal fatto che l’ operatore_economico ricorra o meno a forme o mezzi digitali per ottenere il risultato del servizio o consegnarlo o trasmetterlo al consumatore; |
b) | servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 ad eccezione dei servizi di comunicazioni interpersonale senza numero di cui all’articolo 2, punto 7), di tale direttiva; |
c) | servizi sanitari, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2011/24/UE; |
d) | servizi di gioco d’azzardo, vale a dire servizi che implicano una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli con un elemento di abilità , come le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, che vengano forniti mediante strumenti elettronici o qualsiasi altra tecnologia che facilita le comunicazioni e su richiesta individuale di un destinatario di tali servizi; |
e) | servizi finanziari ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE; |
f) | software offerto dall’ operatore_economico sulla base di una licenza libera e aperta, in cui il consumatore non corrisponde un prezzo e i dati_personali forniti dal consumatore sono trattati esclusivamente dall’ operatore_economico al fine di migliorare la sicurezza, la compatibilità o l’ interoperabilità del software specifico; |
g) | la fornitura di contenuto_digitale se il contenuto_digitale è messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali; |
h) | contenuto_digitale fornito a norma della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) da enti pubblici degli Stati membri. |
6.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, qualora un singolo contratto tra lo stesso operatore_economico e lo stesso consumatore comprenda in un pacchetto elementi di fornitura di contenuto_digitale o di un servizio_digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o servizi, la presente direttiva si applica unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
L’articolo 19 della presente direttiva non si applica se un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 include elementi di un servizio di accesso a Internet quale definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) o di un servizio di comunicazioni interpersonale basato sul numero, quale definito all’articolo 2, punto 6), della direttiva (UE) 2018/1972.
Fatti salvi l’articolo 107, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972, il diritto nazionale disciplina gli effetti che può avere la risoluzione di un elemento del contratto a pacchetto sugli altri elementi del contratto a pacchetto.
7.   In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto dell’Unione che disciplina uno specifico settore o oggetto, la disposizione di tale altro atto dell’Unione prevale su quelle della presente direttiva.
8.   Il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati_personali si applica a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti di cui al paragrafo 1.
In particolare, la presente direttiva fa salvo il regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati_personali, prevale quest’ultimo.
9.   La presente direttiva non pregiudica il diritto dell’Unione e nazionale sul diritto d’autore e sui diritti connessi, tra cui la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23).
10.   La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di disciplinare gli aspetti del diritto generale dei contratti, quali le norme sulla formazione, la validità , la nullità o l’efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione di un contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva, o il diritto al risarcimento.
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