Articolo 6
Conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale
L’ operatore_economico fornisce al consumatore contenuti digitali o servizi digitali che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, se del caso, fatto salvo l’articolo 10.
whereas
(18) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti in cui l’ operatore_economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto_digitale o servizi digitali al consumatore.
I fornitori di piattaforme potrebbero essere considerati operatori economici ai sensi della presente direttiva se agiscono per finalità che rientrano nel quadro delle loro attività e in quanto partner contrattuali diretti del consumatore per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di estendere l’applicazione della presente direttiva ai fornitori di piattaforme che non soddisfano i requisiti per essere considerati un operatore_economico ai sensi della presente direttiva.
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(26) È opportuno che la presente direttiva si applichi ai contratti intesi a sviluppare contenuti digitali che soddisfano le specifiche esigenze del consumatore, inclusi i software realizzati su misura.
La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi alla fornitura di file elettronici necessari nel contesto della stampa in 3D di beni, purché tali file rientrino nella definizione di contenuto_digitale o di servizi digitali ai sensi della presente direttiva.
Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe disciplinare i diritti o gli obblighi connessi all’uso di prodotti realizzati con la tecnologia di stampa in 3D.
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