(11) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme comuni relative a determinate prescrizioni concernenti i contratti tra operatori economici e consumatori per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
A tal fine, è opportuno armonizzare pienamente le norme concernenti la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura e le modalità di esercizio di tali rimedi, nonché la modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Norme pienamente armonizzate su taluni aspetti essenziali del diritto contrattuale dei consumatori renderebbero più facile per le imprese, soprattutto le PMI, offrire i loro prodotti in altri Stati membri.
I consumatori beneficerebbero di un livello elevato di protezione e di miglioramenti in termini di benessere grazie alla piena armonizzazione delle norme essenziali.
Agli Stati membri non è consentito, nell’ambito di applicazione della presente direttiva, imporre ulteriori prescrizioni formali o sostanziali.
Ad esempio, gli Stati membri non dovrebbero imporre norme sull’inversione dell’onere della prova che siano differenti da quelle previste dalla presente direttiva, né l’obbligo per il consumatore di notificare all’ operatore_economico il difetto di conformità entro un periodo determinato.
- = -
(42) Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe conformarsi ai requisiti concordati nel contratto tra l’ operatore_economico e il consumatore.
In particolare, dovrebbe essere conforme alla descrizione, alla quantità, ad esempio il numero di file musicali ai quali è possibile accedere, alla qualità, ad esempio la risoluzione dell’immagine, alla lingua e alla versione concordati nel contratto.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe inoltre presentare le caratteristiche previste dal contratto per quanto concerne la sicurezza, la funzionalità, la compatibilità, l’ interoperabilità e altre funzioni.
I requisiti del contratto dovrebbero includere quelli derivanti dalle informazioni precontrattuali che, in conformità della direttiva 2011/83/UE, sono parte integrante del contratto.
Tali requisiti potrebbero inoltre essere definiti in un accordo sul livello dei servizi se, a norma del diritto nazionale applicabile, tale tipologia di accordo è parte della relazione contrattuale tra il consumatore e l’ operatore_economico.
- = -
(75) In aggiunta alle modifiche volte al mantenimento della conformità, all’ operatore_economico dovrebbe essere concesso, a determinate condizioni, di modificare le caratteristiche dei contenuti digitali o dei servizi digitali, purché il contratto fornisca una ragione valida per tale modifica.
Tra tali ragioni valide potrebbero rientrare i casi in cui la modifica è necessaria per adattare il contenuto_digitale o il servizio_digitale a un nuovo ambiente tecnico o a un numero maggiore di utenti, o per altre ragioni operative importanti.
Tali modifiche vanno spesso a vantaggio del consumatore in quanto migliorano il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
Di conseguenza, le parti del contratto dovrebbero poter includere nel contratto clausole che autorizzano l’ operatore_economico a procedere a modifiche.
Al fine di conciliare gli interessi dei consumatori e delle imprese, tale possibilità concessa all’ operatore_economico dovrebbe essere abbinata al diritto del consumatore di recedere dal contratto qualora tali modifiche incidano negativamente, in modo non trascurabile, sull’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso.
La misura in cui le modifiche incidano negativamente sull’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore dovrebbe essere accertata obiettivamente, tenendo conto della natura e della finalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale e della qualità, funzionalità, compatibilità e altre principali caratteristiche che sono normali per contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo.
Le norme previste dalla presente direttiva relative a tali aggiornamenti, miglioramenti o modifiche analoghe non dovrebbero tuttavia riguardare situazioni in cui le parti concludano un nuovo contratto per la fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale, ad esempio, la distribuzione di una nuova versione del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
- = -