(34) Le disposizioni della presente direttiva concernenti i contratti a pacchetto dovrebbero applicarsi solo qualora i diversi elementi del pacchetto siano offerti dallo stesso operatore_economico allo stesso consumatore nel quadro di un singolo contratto.
La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme nazionali che disciplinano le condizioni in base alle quali un contratto per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali può essere considerato legato o accessorio a un altro contratto stipulato dal consumatore con lo stesso o un altro operatore_economico, ai rimedi esercitabili in base ai singoli contratti o agli effetti che la risoluzione di un contratto potrebbero avere sull’altro contratto.
- = -
(41) L’ operatore_economico può fornire i contenuti digitali o i servizi digitali ai consumatori attraverso diversi canali. È opportuno stabilire norme semplici e chiare per quanto riguarda le modalità e i tempi di esecuzione di tale obbligo di fornire, il quale costituisce l’obbligo contrattuale principale dell’ operatore_economico consistente nel mettere il contenuto_digitale o il servizio_digitale a disposizione del consumatore o consentendogli di accedervi.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe essere considerato disponibile o accessibile al consumatore nel momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale, ovvero qualsiasi mezzo atto ad accedervi o a scaricarlo, ha raggiunto la sfera del consumatore e non sono necessarie ulteriori azioni da parte dell’ operatore_economico per consentire al consumatore di utilizzare il contenuto_digitale o il servizio_digitale in conformità del contratto.
Considerando che l’ operatore_economico non è, in linea di principio, responsabile degli atti o delle omissioni di un terzo che gestisce un impianto fisico o virtuale, ad esempio una piattaforma elettronica o un impianto per l’archiviazione su cloud che il consumatore sceglie per ricevere o archiviare il contenuto_digitale o il servizio_digitale, dovrebbe essere sufficiente per l’ operatore_economico fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale a detto terzo.
Tuttavia, non si può ritenere che l’impianto fisico o virtuale sia stato scelto dal consumatore se tale impianto è controllato dall’ operatore_economico o è contrattualmente collegato all’ operatore_economico, come pure se il consumatore ha scelto detto impianto fisico o virtuale per la ricezione del contenuto_digitale o il servizio_digitale ma tale scelta è stata l’unica a essere proposta dall’ operatore_economico per accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale o per riceverlo.
- = -
(44) considerato che i contenuti digitali e i servizi digitali sono in costante evoluzione, gli operatori economici possono concordare con i consumatori di fornire aggiornamenti e nuove caratteristiche non appena disponibili.
La conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale dovrebbe pertanto essere valutata verificando altresì se il contenuto_digitale o il servizio_digitale è aggiornato conformemente alle modalità stabilite nel contratto.
La mancata fornitura degli aggiornamenti che sono stati convenuti nel contratto dovrebbe essere considerata un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Inoltre, gli aggiornamenti difettosi o incompleti dovrebbero altresì essere considerati un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, in quanto ciò significherebbe che tali aggiornamenti non sono eseguiti conformemente alle modalità stabilite nel contratto.
- = -
(56) Il contenuto_digitale o i servizi digitali possono essere forniti ai consumatori tramite una fornitura singola, per esempio quando i consumatori scaricano un libro elettronico e lo archiviano sul loro dispositivo personale.
Analogamente, la fornitura può consistere in una serie di dette forniture singole, per esempio quando i consumatori ricevono un link per scaricare un nuovo libro elettronico ogni settimana.
L’elemento distintivo di questa categoria di contenuto_digitale o servizio_digitale è il fatto che i consumatori hanno successivamente la possibilità di accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale e di utilizzarlo a tempo indeterminato.
In tali casi, la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale dovrebbe essere valutata al momento della fornitura e, pertanto, l’ operatore_economico dovrebbe essere unicamente responsabile di eventuali difetti di conformità esistenti al momento in cui avviene la fornitura singola o ciascuna singola fornitura.
Al fine di garantire la certezza giuridica, gli operatori economici e i consumatori dovrebbero poter contare su un periodo minimo armonizzato durante il quale l’ operatore_economico è considerato responsabile per eventuali difetti di conformità.
Per quanto riguarda i contratti che prevedono una singola fornitura o una serie di singole forniture del contenuto_digitale o del servizio_digitale, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’ operatore_economico sia responsabile per almeno due anni dal momento della fornitura se, a norma del rispettivo diritto nazionale, l’ operatore_economico è responsabile soltanto per difetti di conformità che si manifestano entro un certo periodo di tempo dalla fornitura.
- = -