(12) La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto nazionale relativo a questioni che non sono disciplinate dalla stessa, come ad esempio le norme nazionali concernenti la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti o la liceità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe definire la natura giuridica dei contratti per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali e dovrebbe spettare al diritto nazionale determinare se tali contratti costituiscono, ad esempio, un contratto di vendita, di servizio, di noleggio o un contratto sui generis.
La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali che non riguardano specificamente i contratti dei consumatori e che prevedono rimedi specifici per determinati tipi di difetti non manifestatisi al momento della conclusione del contratto, vale a dire a disposizioni nazionali che possono stabilire norme specifiche relative alla responsabilità dell’ operatore_economico in caso di vizi occulti.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate anche le disposizioni legislative nazionali che prevedono rimedi extracontrattuali di cui il consumatore può avvalersi, nel caso di difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, nei confronti di persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, o di altre persone che adempiono agli obblighi di tali persone.
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(13) Gli Stati membri mantengono inoltre la facoltà, ad esempio, di disciplinare le azioni di responsabilità di un consumatore nei confronti di un terzo diverso dall’ operatore_economico che fornisce, o si impegna a fornire, il contenuto_digitale o il servizio_digitale, come ad esempio uno sviluppatore che non sia al tempo stesso l’ operatore_economico ai sensi della presente direttiva.
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(53) Le restrizioni all’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale da parte del consumatore a norma della presente direttiva potrebbero derivare da limitazioni imposte dal titolare di diritti di proprietà intellettuale in conformità del diritto in materia di proprietà intellettuale.
Tali restrizioni possono derivare dall’accordo di licenza con l’utente finale nel quadro del quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale è fornito al consumatore.
Ciò può verificarsi quando, ad esempio, l’accordo di licenza con l’utente finale vieta al consumatore di utilizzare determinate caratteristiche relative alla funzionalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
A motivo di tali restrizioni il contenuto_digitale o il servizio_digitale potrebbe violare i requisiti oggettivi di conformità stabiliti nella presente direttiva, se riguardano caratteristiche che sono abituali di contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente attendersi.
In tali casi il consumatore dovrebbe poter avvalersi dei rimedi previsti dalla presente direttiva per difetto di conformità nei confronti dell’ operatore_economico che ha fornito il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
L’ operatore_economico dovrebbe poter evitare tale responsabilità soltanto se soddisfa le condizioni di deroga ai requisiti oggettivi di conformità di cui alla presente direttiva, ossia soltanto se l’ operatore_economico informa specificamente il consumatore, prima della conclusione del contratto, del fatto che una caratteristica particolare del contenuto_digitale o del servizio_digitale si scosta dai requisiti oggettivi di conformità e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento.
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(55) L’ operatore_economico dovrebbe essere responsabile nei confronti del consumatore in caso di difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale e di un’eventuale mancata fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Poiché i contenuti digitali o i servizi digitali possono essere forniti ai consumatori tramite una o più forniture singole o in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, è appropriato che i tempi rilevanti per stabilire la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale debbano essere determinati in funzione di queste differenti tipologie di fornitura.
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(78) Il difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito al consumatore è spesso dovuto a una delle operazioni che in una catena, che connette lo sviluppatore iniziale del contenuto_digitale all’ operatore_economico finale.
Benché l’ operatore_economico finale debba essere responsabile nei confronti del consumatore in caso di difetto di conformità, è importante garantire che l’ operatore_economico disponga di adeguati diritti nei confronti delle diverse persone della catena di operazioni, per poter assumere la responsabilità nei confronti del consumatore.
Tali diritti dovrebbero limitarsi alle operazioni commerciali e non dovrebbero pertanto riguardare le situazioni in cui l’ operatore_economico è responsabile nei confronti del consumatore per difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale che comprende o si basa su un software fornito senza il pagamento di un prezzo e in licenza libera e aperta da una persona nell’ambito di passaggi precedenti della catena di operazioni.
Tuttavia, è opportuno che siano gli Stati membri in base alla loro normativa nazionale applicabile ad individuare le persone della catena di operazioni nei confronti dei quali l’ operatore_economico finale può rivalersi e le modalità e le condizioni di tali azioni.
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