keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2019/2161 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
2019/2161 2011/83 2005/29 1998/6 1993/13
2019/2161 IT cercato: 'acquistato' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl- consumatori 16
- professionista 15
- stati 11
- membri 11
- sanzioni 9
- prodotti 8
- informazioni 6
- ricerca 6
- recensioni 6
- regolamento 5
- così 5
- direttiva 5
- online 5
- disposizioni 5
- biglietti 4
- eventuali 4
- gli 4
- europeo 4
- parlamento 4
- violazione 4
- disponibili 4
- presente 4
- modificato: 4
- bene 4
- pagamento 3
- effettivamente 3
- all’articolo 3
- parametri 3
- inserito 3
- violazioni 3
- devono 3
- proporzionate 3
- lettera 3
- norma 3
- casi 3
- qualsiasi 3
- professionisti 3
- acquistato 3
- seguenti 3
- nazionali 3
- consumatore 3
- base 3
- inflitte 3
- classificazione 2
- fornire 2
- rispetto 2
- determinano 2
- commerciali 2
- importo 2
- merito 2
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2005/29/CE
La direttiva 2005/29/CE è così modificata:
1) | all’articolo 2, il primo comma è così modificato:
|
2) | all’articolo 3, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni per tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore, oppure escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori. 6. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali adottate sulla base del paragrafo 5 e ogni loro eventuale modifica successiva. La Commissione rende queste informazioni facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti su un apposito sito web.»; |
3) | all’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
|
4) | l’articolo 7 è così modificato:
|
5) | è inserito il seguente articolo: «Articolo 13 Sanzioni 1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
3. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Fatte salve le disposizioni di detto regolamento, gli Stati membri possono, per motivi attinenti all’ordinamento costituzionale nazionale, limitare l’imposizione di sanzioni pecuniarie:
4. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 3, ma informazioni sul fatturato annuo del professionista non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR. 5. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni. (*4) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).»;" |
7) | l’allegato 1 è così modificato:
|
whereas