(20) La definizione di contratto a distanza dovrebbe coprire tutti i casi in cui è concluso un contratto tra consumatore e professionista nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ordine mediante posta, Internet, telefono o fax), fino al momento della conclusione del contratto incluso.
Tale definizione dovrebbe anche includere le situazioni in cui il consumatore si limita a visitare i locali commerciali per raccogliere informazioni sui beni o i servizi e successivamente negozia e conclude il contratto a distanza.
D’altro canto, un contratto negoziato nei locali del professionista e concluso definitivamente mediante comunicazione a distanza non dovrebbe essere considerato un contratto a distanza, così come non dovrebbe essere considerato un contratto a distanza il contratto avviato mediante comunicazione a distanza ma concluso definitivamente nei locali del professionista.
Analogamente, il concetto di contratto a distanza non dovrebbe comprendere prenotazioni effettuate da un consumatore attraverso mezzi di comunicazione a distanza per richiedere la prestazione di un servizio da parte di un professionista, come nel caso di un consumatore che telefoni per chiedere un appuntamento da un parrucchiere.
Il concetto di regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza dovrebbe comprendere quei regimi offerti da un terzo diverso dal professionista ma utilizzati da quest’ultimo, come una piattaforma online.
Dovrebbero tuttavia rimanere esclusi i casi in cui i siti web offrono informazioni solo sul professionista, sui beni e/o servizi che presta e sui suoi dati di contatto.
- = -
(52) Nel contesto dei contratti di vendita, la consegna dei beni può avvenire in modi diversi, o immediatamente o in un secondo tempo.
Se le parti non hanno concordato una data di consegna specifica, il professionista deve effettuare la consegna dei beni il prima possibile e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.
Le norme relative alla consegna tardiva dovrebbero anche tener conto dei beni da confezionare o acquistare appositamente per il consumatore, che non possono essere riutilizzati dal professionista senza una perdita significativa.
Pertanto, la presente direttiva dovrebbe prevedere una norma che in talune circostanze conceda al professionista un periodo di tempo ragionevole supplementare.
Quando quest’ultimo non consegna i beni entro il termine convenuto con il consumatore, prima che lo stesso possa risolvere il contratto, il consumatore dovrebbe invitare il professionista a effettuare la consegna entro un periodo di tempo ragionevole supplementare e dovrebbe avere il diritto di risolvere il contratto se il professionista non consegna il bene neppure entro tale termine supplementare.
Tuttavia, tale norma non dovrebbe applicarsi quando il professionista si è rifiutato di consegnare i beni con una dichiarazione esplicita.
Lo stesso dicasi per le circostanze in cui il periodo di consegna è essenziale come, ad esempio, nel caso di un abito nuziale che deve essere consegnato prima delle nozze.
Tale norma non dovrebbe applicarsi neanche nel caso in cui il consumatore abbia comunicato al professionista che la consegna ad una data specifica è essenziale.
A tal fine, il consumatore può usare i dati di contatto del professionista forniti in conformità della presente direttiva.
In tali casi specifici, se il professionista non consegna i beni entro i termini, il consumatore dovrebbe avere il diritto alla risoluzione del contratto ipso iure dopo la scadenza del periodo di consegna inizialmente convenuto.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni nazionali sulle modalità secondo cui il consumatore deve notificare al professionista la propria volontà di risolvere il contratto.
- = -