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keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2019/2161 IT

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«Articolo 6 bis

1.   Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione.

2.   Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo.

3.   Gli Stati membri possono stabilire norme diverse per i beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente.

4.   Se il prodotto è sul mercato da meno di trenta giorni, gli Stati membri possono anche stabilire un periodo di tempo inferiore a quello di cui al paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri possono stabilire che, nei casi in cui la riduzione del prezzo sia progressivamente aumentata, il prezzo precedente sia il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione del prezzo.»;

2)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 bis

Rimedi

1.   I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali devono avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito dal consumatore e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni per l’applicazione e gli effetti di tali rimedi. Gli Stati membri possono tener conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito dal consumatore e di altre circostanze pertinenti.

2.   Detti rimedi non pregiudicano l’applicazione di altri rimedi a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell’Unione o del diritto nazionale.»;

6)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

Articolo 6

Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

Entro il 28 maggio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva. La relazione include in particolare una valutazione delle disposizioni della presente direttiva concernenti:

a)

gli eventi organizzati in luoghi diversi dai locali commerciali del professionista; e

b)

i casi di beni commercializzati come identici ma aventi composizione o caratteristiche significativamente diverse, compresa l’eventualità che tali casi siano soggetti a requisiti più rigorosi, tra cui il divieto di cui all’allegato I della direttiva 2005/29/CE e siano necessarie disposizioni più dettagliate sulle informazioni relative alla differenziazione dei beni.

Se del caso, tale relazione è corredata di una proposta legislativa.


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