(18) Una classificazione migliore o un qualsiasi posizionamento preminente di offerte commerciali all’interno dei risultati di una ricerca online a opera di fornitori di funzionalità di ricerca online ha un impatto significativo sui consumatori.
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(19) La classificazione si riferisce alla rilevanza relativa delle offerte dei professionisti o alla rilevanza attribuita ai risultati della ricerca come presentati, organizzati o comunicati dai fornitori di funzionalità di ricerca online, compresi quelli risultanti dall’utilizzo di meccanismi algoritmici di ordinamento in sequenza, valutazione o recensione, dalla messa in evidenza visiva o da altri strumenti di messa in rilievo, o da una combinazione tra questi.
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(20) Su questo aspetto, l’allegato I della direttiva 2005/29/CE dovrebbe essere modificato al fine di aggiungere un nuovo punto per precisare che sono vietate le pratiche in cui un professionista fornisca informazioni a un consumatore sotto forma di risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza rivelare l’esistenza di pubblicità a pagamento o di un pagamento destinato specificamente a ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno dei risultati della ricerca.
Se un professionista ha pagato, direttamente o indirettamente, il fornitore di funzionalità di ricerca online per ottenere una classificazione migliore di un prodotto all’interno dei risultati della ricerca, il fornitore di funzionalità di ricerca online dovrebbe informarne i consumatori in forma concisa, semplice e comprensibile.
Il pagamento indiretto potrebbe consistere nell’accettazione da parte del professionista di obblighi aggiuntivi, di qualsiasi genere, nei confronti del fornitore di funzionalità di ricerca online il cui effetto specifico sia l’ottenimento di una classificazione migliore del prodotto.
Il pagamento indiretto potrebbe consistere in una commissione maggiorata per ciascuna transazione e in diversi sistemi di compenso che diano specificamente luogo a una classificazione migliore.
I pagamenti per servizi generali, come le commissioni per l’inserimento in elenco o le quote di sottoscrizione, che si riferiscono a un’ampia gamma di funzionalità offerte al professionista dal fornitore di funzionalità di ricerca online, non dovrebbero essere considerati pagamenti per ottenere specificamente una classificazione migliore dei prodotti, purché tali pagamenti non abbiano precisamente tale finalità.
La funzionalità di ricerca online può essere offerta da diversi tipi di professionisti online, compresi gli intermediari, quali i mercati online, i motori di ricerca e i siti web di confronto.
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(36) Il concetto di funzionalità dovrebbe essere inteso con riferimento ai modi in cui un contenuto digitale o un servizio digitale può essere utilizzato.
Per esempio, l’assenza o la presenza di restrizioni tecniche, quali la protezione tramite la gestione dei diritti digitali o la codifica regionale, può incidere sulla capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione della sua finalità.
Il concetto di interoperabilità indica se, e in quale misura, un contenuto digitale o un servizio digitale è in grado di funzionare con un hardware o un software diverso da quello con cui sono abitualmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo.
Il corretto funzionamento dovrebbe includere, per esempio, la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di scambiare informazioni con tale altro software o hardware e di utilizzare le informazioni scambiate.
Il concetto di compatibilità è definito nella direttiva (UE) 2019/770.
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