(1) Al fine di restare competitiva sui mercati mondiali, l’Unione deve migliorare il funzionamento del mercato interno e riuscire a rispondere alle molteplici sfide poste oggi da un’economia sempre più guidata dalla tecnologia.
La strategia per il mercato unico digitale stabilisce un quadro completo per agevolare l’integrazione della dimensione digitale nel mercato interno.
Il primo pilastro della strategia per il mercato unico digitale affronta la frammentazione negli scambi intra UE, esaminando tutti i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero, che rappresenta la quota più significativa delle vendite transfrontaliere di beni tra imprese e consumatori.
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(4) Il commercio elettronico è un motore di crescita chiave nel mercato interno.
Tuttavia il suo potenziale di crescita è lungi dall’essere pienamente sfruttato.
Al fine di rafforzare la competitività dell’Unione e stimolare la crescita, l’Unione deve agire rapidamente e incoraggiare gli attori economici a sfruttare al massimo il potenziale offerto dal mercato interno.
Il pieno potenziale del mercato interno può essere sfruttato soltanto se tutti gli operatori di mercato sono in grado di accedere agevolmente alle vendite transfrontaliere di beni, comprese le transazioni di commercio elettronico.
Le norme di diritto contrattuale in base alle quali gli operatori di mercato concludono transazioni commerciali sono tra i fattori fondamentali della decisione delle imprese di offrire beni oltre frontiera.
Tali norme influenzano anche la disponibilità dei consumatori a scegliere fiduciosamente questo tipo di acquisto.
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(9) Seb bene le vendite online di beni costituiscano la grande maggioranza delle vendite transfrontaliere nell’Unione, le differenze tra le normative nazionali in materia contrattuale si ripercuotono sia sui dettaglianti che usano canali di vendita a distanza sia su quelli che vendono «faccia a faccia», e ne ostacolano l’espansione oltre frontiera. È opportuno che la presente direttiva copra tutti i canali di vendita, al fine di creare condizioni di parità per tutte le imprese che vendono beni ai consumatori.
Fissando norme uniformi per i vari canali di vendita, la presente direttiva dovrebbe impedire qualsiasi divergenza che possa creare oneri sproporzionati per il crescente numero di dettaglianti «omnichannel» nell’Unione.
L’esigenza di mantenere norme coerenti sulla vendita e sulle garanzie per tutti i canali di vendita è stata confermata nell’ambito del controllo dell’adeguatezza del diritto dei consumatori e del marketing della Commissione pubblicato il 29 maggio 2017, che ha riguardato anche la direttiva 1999/44/CE.
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(23) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i contratti in cui il venditore trasferisce, o si impegna a trasferire, la proprietà di beni al consumatore.
I fornitori di piattaforme potrebbero essere considerati venditori ai sensi della presente direttiva se agiscono per finalità che rientrano nel quadro delle loro attività e in quanto partner contrattuali diretti del consumatore per la vendita di beni.
Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di estendere l’applicazione della presente direttiva ai fornitori di piattaforme che non soddisfano i requisiti per essere considerati un venditore ai sensi della presente direttiva.
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(61) Il principio della responsabilità del venditore per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di vendita.
Il consumatore dovrebbe pertanto avere diritto a chiedere un risarcimento per qualsiasi danno causato da una violazione della presente direttiva da parte del venditore, anche in relazione ai danni subiti in ragione di un difetto di conformità.
Nella massima misura possibile, tale risarcimento dovrebbe ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se i beni fossero stati conformi.
Poiché l’esistenza di tale diritto al risarcimento è già garantita in tutti gli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe fare salve le norme nazionali in materia di risarcimento dei consumatori per i danni derivanti dalla violazione di tali norme.
Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento per le situazioni in cui la riparazione o la sostituzione abbiano causato notevoli inconvenienti o siano intervenute tardivamente.
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