(20) Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di disciplinare gli obblighi di informativa del venditore in relazione alla conclusione del contratto o l’obbligo del venditore di avvisare il consumatore, per esempio, in merito a talune caratteristiche del bene, all’idoneità dei materiali forniti dal consumatore o ad eventuali svantaggi derivanti da specifiche richieste del consumatore, come una richiesta del consumatore di utilizzare un determinato tessuto per la confezione di un abito da ballo.
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(30) Oltre agli aggiornamenti convenuti contrattualmente, il venditore dovrebbe altresì fornire aggiornamenti, compresi aggiornamenti di sicurezza, per garantire che beni con elementi digitali restino conformi.
l’obbligo del venditore dovrebbe essere limitato agli aggiornamenti necessari a mantenere la conformità dei beni con i requisiti di conformità oggettivi e soggettivi definiti nella presente direttiva.
Salvo diversa disposizione contrattuale, il venditore non dovrebbe avere l’obbligo di fornire versioni aggiornate dei contenuti o servizi digitali dei beni, né di migliorare o ampliare le funzionalità dei beni andando oltre i requisiti di conformità.
Se un aggiornamento fornito dal venditore o da una terza parte che fornisce il contenuto o il servizio_digitale in base al contratto_di_vendita causa un difetto di conformità del bene con elementi digitali, il venditore dovrebbe essere tenuto a rendere nuovamente conforme il bene.
Il consumatore dovrebbe mantenere la facoltà di scegliere se installare gli aggiornamenti forniti.
Qualora il consumatore decida di non installare gli aggiornamenti necessari affinché i beni con elementi digitali mantengano la loro conformità, esso non dovrebbe aspettarsi che detti beni mantengano la conformità.
Il venditore dovrebbe informare il consumatore del fatto che la decisione di quest’ultimo di non installare gli aggiornamenti necessari per far sì che i beni con elementi digitali continuino a essere conformi, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, inciderà sulla responsabilità del venditore in relazione al difetto di conformità delle caratteristiche del bene con elementi digitali di cui i pertinenti aggiornamenti intendono garantire la conformità.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi relativi alla fornitura di aggiornamenti di sicurezza previsti da altri atti del diritto dell’Unione o nazionale.
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(31) In linea di principio, nel caso di beni con elementi digitali in cui il contenuto_digitale o servizio_digitale incorporato o interconnesso con i beni è oggetto di una singola fornitura, il venditore dovrebbe essere responsabile solo di un difetto di conformità esistente al momento della consegna.
Tuttavia, l’obbligo di fornire aggiornamenti dovrebbe tener conto del fatto che l’ambiente digitale di un bene di questo tipo è in costante evoluzione.
Pertanto, gli aggiornamenti sono uno strumento necessario per garantire che i beni siano in grado di funzionare come al momento della consegna.
Inoltre, a differenza dei beni tradizionali, i beni con elementi digitali non sono completamente separati dalla sfera del venditore, in quanto il venditore, o un terzo che fornisce il contenuto o il servizio_digitale ai sensi del contratto_di_vendita, può aggiornare tali beni a distanza, solitamente tramite Internet.
Pertanto, se il contenuto_digitale o servizio_digitale è oggetto di una singola fornitura, il venditore dovrebbe essere tenuto a fornire gli aggiornamenti necessari per mantenere la conformità dei beni con elementi digitali per un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, anche se i beni erano conformi al momento della consegna.
Il periodo di tempo durante il quale il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere gli aggiornamenti dovrebbe essere valutato sulla base della tipologia e della finalità dei beni e degli elementi digitali, tenendo altresì conto delle circostanze e della natura del contratto_di_vendita.
Un consumatore dovrebbe normalmente aspettarsi di ricevere gli aggiornamenti per un periodo almeno pari a quello di responsabilità per il difetto di conformità del venditore, mentre in taluni casi la ragionevole aspettativa del consumatore potrebbe estendersi oltre detto periodo, in particolare come nel caso degli aggiornamenti di sicurezza.
In altri casi, ad esempio per i beni con elementi digitali le cui finalità sono limitate nel tempo, l’obbligo incombente al venditore di fornire gli aggiornamenti sarebbe di norma limitato a tale periodo.
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(33) In virtù della presente direttiva, il venditore dovrebbe avere l’obbligo di consegnare al consumatore beni che siano conformi al momento della consegna. È possibile che i venditori spesso utilizzino pezzi di ricambio per adempiere il loro obbligo di riparare i beni in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna.
La presente direttiva non dovrebbe imporre l’obbligo per i venditori di garantire la disponibilità di pezzi di ricambio per un certo periodo di tempo come requisito oggettivo di conformità, ma dovrebbe lasciare impregiudicate altre disposizioni di diritto interno che fanno obbligo al venditore, al produttore o ad altre persone che costituiscono un passaggio nella catena di transazioni commerciali di garantire che i pezzi di ricambio siano disponibili o di informare i consumatori in merito a tale disponibilità.
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(38) La presente direttiva non dovrebbe disciplinare il significato di «consegna», che dovrebbe essere definito dal diritto nazionale, in particolare, per quanto riguarda la questione delle azioni che il venditore deve compiere per adempiere l’obbligo del venditore di consegnare i beni.
Inoltre, i riferimenti al momento della consegna nella presente direttiva dovrebbero fare salve le norme relative al passaggio del rischio previste dalla direttiva 2011/83/UE e recepite di conseguenza nel diritto degli Stati membri.
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(54) Gli Stati membri dovrebbero poter disciplinare le condizioni alle quali la prestazione del debitore può essere eseguita da un’altra persona, ad esempio le condizioni alle quali l’obbligo del venditore di riparare un bene può essere eseguito dal consumatore o da un terzo a spese del venditore.
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(59) La presente direttiva dovrebbe fissare norme solo sui principali effetti della risoluzione del contratto da parte del consumatore per difetto di conformità e sulle modalità di esercizio del diritto alla risoluzione, in particolare l’obbligo delle parti di restituire quanto ricevuto.
Pertanto, il venditore dovrebbe essere tenuto a rimborsare il prezzo ricevuto dal consumatore e il consumatore dovrebbe restituire il bene.
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