Articolo 20
Informazioni al consumatore
Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che le informazioni sui diritti dei consumatori a norma della presente direttiva e sui mezzi per far rispettare tali diritti siano a disposizione dei consumatori.
whereas
(9) Seb bene le vendite online di beni costituiscano la grande maggioranza delle vendite transfrontaliere nell’Unione, le differenze tra le normative nazionali in materia contrattuale si ripercuotono sia sui dettaglianti che usano canali di vendita a distanza sia su quelli che vendono «faccia a faccia», e ne ostacolano l’espansione oltre frontiera. È opportuno che la presente direttiva copra tutti i canali di vendita, al fine di creare condizioni di parità per tutte le imprese che vendono beni ai consumatori.
Fissando norme uniformi per i vari canali di vendita, la presente direttiva dovrebbe impedire qualsiasi divergenza che possa creare oneri sproporzionati per il crescente numero di dettaglianti «omnichannel» nell’Unione.
L’esigenza di mantenere norme coerenti sulla vendita e sulle garanzie per tutti i canali di vendita è stata confermata nell’ambito del controllo dell’adeguatezza del diritto dei consumatori e del marketing della Commissione pubblicato il 29 maggio 2017, che ha riguardato anche la direttiva 1999/44/CE.
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