keyboard_tab Fair Advertising 2006/0114 IT
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- beni 8
- servizi 8
- commerciale 4
- denominazione 4
- concorrente 4
- commerciali 4
- operatore 3
- pubblicitario 3
- direttiva 3
- origine 3
- articolo 3
- caratteristiche 3
- denominazioni 3
- prodotti 3
- stessi 2
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- distintivi 2
- marchio 2
- diritti 2
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- marchi 2
- articoli 2
- pubblicità 2
- ingannevole 2
- natura 2
- descrizione 1
- elementi 1
- riferimenti: 1
- disponibilità 1
- denigrazione 1
- discredito 1
- causi 1
- eventualmente 1
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- rappresentative 1
- verificabili 1
- pertinenti 1
- attività 1
- essenziali 1
- obiettivamente 1
- obiettivi 1
- propongono 1
- bisogni 1
- soddisfano 1
- esecuzione 1
- sleali 1
- interno 1
Articolo 3
Per determinare se la pubblicità sia ingannevole, se ne devono considerare tutti gli elementi, in particolare i suoi riferimenti:
a) | alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, esecuzione, composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sui beni o sui servizi; |
b) | al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, e alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti; |
c) | alla natura, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale ed i premi o riconoscimenti. |
Articolo 4
Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora rispetti soddisfatte le seguenti condizioni: che essa
a) | non sia ingannevole ai sensi dell'articolo 2, lettera b, e degli articoli 3 e 8, paragrafo 1 della presente direttiva o degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (7); |
b) | confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; |
c) | confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; |
d) | non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente; |
e) | per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; |
f) | non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; |
g) | non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati; |
h) | non ingeneri confusione tra i professionisti, tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente. |
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