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Articolo 5

1.   Gli Stati membri assicurano la disponibilità di mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa nell'interesse dei professionisti e dei concorrenti.

Tali mezzi includono disposizioni giuridiche a norma delle quali persone od organizzazioni aventi secondo la legislazione nazionale un legittimo interesse a combattere la pubblicità ingannevole o la regolamentazione della pubblicità comparativa possano:

a)

promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità

o

b)

sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

2.   Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali dei mezzi di cui al paragrafo 1, secondo comma si debba ricorrere e se sia opportuno che l'organo giurisdizionale o amministrativo sia autorizzato ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all'articolo 6.

Spetta a ciascuno Stato membro decidere:

a)

se le azioni giudiziarie possano essere promosse singolarmente o congiuntamente contro più professionisti dello stesso settore economico

e

b)

se possano essere promosse nei confronti del responsabile_del_codice allorché il codice in questione incoraggia a non rispettare i requisiti di legge.

3.   Nel contesto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri conferiscono alle autorità giudiziarie o amministrative il potere, qualora ritengano che detti provvedimenti siano necessari, tenuto conto di tutti gli interessi in causa e in particolare dell'interesse generale:

a)

di far sospendere la pubblicità ingannevole o illegittimamente comparativa oppure di avviare le azioni giudiziarie appropriate per fare ingiungere la sospensione di tale pubblicità,

o

b)

qualora la pubblicità ingannevole o illegittimamente comparativa non sia stata ancora portata a conoscenza del pubblico, ma la pubblicazione ne sia imminente, di vietare tale pubblicità o di avviare le azioni giudiziarie appropriate per vietare tale pubblicità.

Il primo comma si applica anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte dell'operatore pubblicitario.

Gli Stati membri prevedono che i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati con procedimento d'urgenza con effetto provvisorio o con effetto definitivo, a discrezione degli Stati membri.

4.   Al fine di impedire che continui a produrre effetti la pubblicità ingannevole o illegittimamente comparativa la cui sospensione sia stata ordinata con una decisione definitiva, gli Stati membri possono conferire alle autorità giudiziarie o amministrative il potere:

a)

di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano opportuna;

b)

di far pubblicare inoltre, una dichiarazione rettificativa.

5.   Le autorità amministrative di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b) devono:

a)

essere composte in modo che la loro imparzialità non possa essere messa in dubbio;

b)

avere i poteri necessari per vigilare e imporre in modo efficace l'esecuzione delle loro decisioni, quando esse decidono in merito ai ricorsi

e

c)

motivare, in linea di massima, le loro decisioni.

6.   Allorché le competenze di cui ai paragrafi 3 e 4 sono esercitate esclusivamente da una autorità amministrativa, le decisioni devono essere sempre motivate. Devono essere previste, in questo caso, procedure in base alle quali l'esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell'autorità amministrativa e le omissioni improprie o ingiustificate nell'esercizio dei poteri stessi possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Articolo 6

La presente direttiva non esclude il controllo volontario, che gli Stati membri possono incoraggiare, della pubblicità ingannevole o comparativa esercitato da organismi autonomi, né esclude che le persone o le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma possano adire tali organismi a condizione che sia prevista una procedura dinanzi ad essi, oltre a quella giudiziaria o amministrativa di cui a detto articolo.

Articolo 10

La direttiva 84/450/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione e di applicazione che figurano all’allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  Parere del 26 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 novembre 2006.

(3)  GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

(4)  V. allegato I, Parte A.

(5)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(6)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 92/10/CEE (GU L 6 dell'11.1.1992, pag. 35).

(7)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

Direttiva 84/450/CEE del Consiglio

(GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17)

 

Direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18)

 

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22)

limitatamente all’articolo 14

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto interno

(di cui all’articolo 10)

Direttiva

Termine di attuazione

Data di applicazione

84/450/CEE

1o ottobre 1986

97/55/CE

23 aprile 2000

2005/29/CE

12 giugno 2007

12 dicembre 2007


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 84/450/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, alinea

Articolo 2, alinea

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, punto 2bis

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, lettera e)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3 bis, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 4 paragrafo 1, primo comma, prima frase

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, seconda frase

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo1, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 5, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 3, primo comma lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 3, primo comma lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, parole finali

Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, parole finali

Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, alinea

Articolo 5, paragrafo 4, alinea

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, primo comma

Articolo 8, secondo comma

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 12

Allegato I

Allegato II


whereas









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