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Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per

a)

« pubblicità», qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi;

b)

« pubblicità ingannevole», qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;

c)

« pubblicità comparativa», qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

d)

« professionista», qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista;

e)

« responsabile_del_codice», qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e della revisione di un codice di condotta e/o del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.

Articolo 4

Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora rispetti soddisfatte le seguenti condizioni: che essa

a)

non sia ingannevole ai sensi dell'articolo 2, lettera b, e degli articoli 3 e 8, paragrafo 1 della presente direttiva o degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (7);

b)

confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

c)

confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d)

non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

e)

per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

f)

non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

g)

non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati;

h)

non ingeneri confusione tra i professionisti, tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente.

Articolo 6

La presente direttiva non esclude il controllo volontario, che gli Stati membri possono incoraggiare, della pubblicità ingannevole o comparativa esercitato da organismi autonomi, né esclude che le persone o le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma possano adire tali organismi a condizione che sia prevista una procedura dinanzi ad essi, oltre a quella giudiziaria o amministrativa di cui a detto articolo.

Articolo 8

1.   La presente direttiva non osta al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela, in materia di pubblicità ingannevole, dei professionisti e dei concorrenti.

Il primo comma non si applica alla pubblicità comparativa per quanto riguarda il confronto.

2.   Le disposizioni della presente direttiva si applicano lasciando impregiudicate le disposizioni comunitarie applicabili alla pubblicità riguardante prodotti e/o servizi specifici oppure restrizioni o divieti relativi al contenuto pubblicitario di particolari mezzi di comunicazione di massa.

3.   Le disposizioni della presente direttiva concernenti la pubblicità comparativa non obbligano gli Stati membri che, nel rispetto delle disposizioni del trattato, mantengono o introducono il divieto della pubblicità per taluni beni o servizi imposto direttamente o da un ente o un'organizzazione incaricati, ai sensi della legge degli Stati membri, di disciplinare l'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, a consentire la pubblicità comparativa per tali beni o servizi. Qualora tale divieto sia limitato a mezzi di comunicazione di massa particolari, la presente direttiva si applica ai mezzi di comunicazione che non sono coperti da tale divieto.

4.   Nessuna disposizione della presente direttiva impedisce agli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni del trattato, di mantenere o introdurre divieti o limitazioni dell'uso della pubblicità comparativa riguardante servizi professionali, imposti direttamente o da un ente o un'organizzazione incaricati, a norma della legislazione degli Stati membri, di disciplinare l'esercizio di un'attività professionale.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

La direttiva 84/450/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione e di applicazione che figurano all’allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il 12 dicembre 2007.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  Parere del 26 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 novembre 2006.

(3)  GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

(4)  V. allegato I, Parte A.

(5)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(6)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 92/10/CEE (GU L 6 dell'11.1.1992, pag. 35).

(7)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

Direttiva 84/450/CEE del Consiglio

(GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17)

 

Direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18)

 

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22)

limitatamente all’articolo 14

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto interno

(di cui all’articolo 10)

Direttiva

Termine di attuazione

Data di applicazione

84/450/CEE

1o ottobre 1986

97/55/CE

23 aprile 2000

2005/29/CE

12 giugno 2007

12 dicembre 2007


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 84/450/CEE

presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, alinea

Articolo 2, alinea

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, punto 2bis

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, lettera e)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3 bis, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 4 paragrafo 1, primo comma, prima frase

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, seconda frase

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo1, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 5, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 3, primo comma lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 3, primo comma lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, parole finali

Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, parole finali

Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, alinea

Articolo 5, paragrafo 4, alinea

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, primo comma

Articolo 8, secondo comma

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 12

Allegato I

Allegato II


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