keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Semplice trasporto
- Art. 5 Memorizzazione temporanea
- Art. 6 Memorizzazione di informazioni
- Art. 7 Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi
- Art. 8 Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti
- Art. 9 Ordini di contrastare i contenuti illegali
- Art. 10 Ordini di fornire informazioni
- Art. 11 Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato
- Art. 12 Punti di contatto per i destinatari del servizio
- Art. 13 Rappresentanti legali
- Art. 14 Termini e condizioni
- Art. 15 Obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari
- Art. 16 Meccanismo di segnalazione e azione
- Art. 17 Motivazione
- Art. 18 Notifica di sospetti di reati
- Art. 19 Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese
- Art. 20 Sistema interno di gestione dei reclami
- Art. 21 Risoluzione extragiudiziale delle controversie
- Art. 22 Segnalatori attendibili
- Art. 23 Misure e protezione contro gli abusi
- Art. 24 Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online
- Art. 25 Progettazione e organizzazione delle interfacce online
- Art. 26 Pubblicità sulle piattaforme online
- Art. 27 Trasparenza dei sistemi di raccomandazione
- Art. 28 Protezione online dei minori
- Art. 29 Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese
- Art. 30 Tracciabilità degli operatori commerciali
- Art. 31 Conformità dal momento della progettazione
- Art. 32 Diritto all'informazione
- Art. 33 Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
- Art. 34 Valutazione del rischio
- Art. 35 Attenuazione dei rischi
- Art. 36 Meccanismo di risposta alle crisi
- Art. 37 Revisioni indipendenti
- Art. 38 Sistemi di raccomandazione
- Art. 39 Ulteriore trasparenza della pubblicità online
- Art. 40 Accesso ai dati e controllo
- Art. 41 Funzione di controllo della conformità
- Art. 42 Obblighi in materia di relazioni di trasparenza
- Art. 43 Contributo per le attività di vigilanza
- Art. 44 Norme
- Art. 45 Codici di condotta
- Art. 46 Codici di condotta per la pubblicità online
- Art. 47 Codici di condotta per l'accessibilità
- Art. 48 Protocolli di crisi
- Art. 49 Autorità competenti e coordinatori dei servizi digitali
- Art. 50 Prescrizioni relative ai coordinatori dei servizi digitali
- Art. 51 Poteri dei coordinatori dei servizi digitali
- Art. 52 Sanzioni
- Art. 53 Diritto di presentare un reclamo
- Art. 54 Risarcimento
- Art. 55 Relazioni sulle attività
- Art. 56 Competenze
- Art. 57 Assistenza reciproca
- Art. 58 Cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali
- Art. 59 Deferimento alla Commissione
- Art. 60 Indagini comuni
- Art. 61 Comitato europeo per i servizi digitali
- Art. 62 Struttura del comitato
- Art. 63 Compiti del comitato
- Art. 64 Sviluppo di competenze e capacità
- Art. 65 Esecuzione degli obblighi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
- Art. 66 Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini
- Art. 67 Richieste di informazioni
- Art. 68 Potere di audizione e di raccogliere dichiarazioni
- Art. 69 Poteri di effettuare ispezioni
- Art. 70 Misure provvisorie
- Art. 71 Impegni
- Art. 72 Azioni di monitoraggio
- Art. 73 Non conformità
- Art. 74 Sanzioni pecuniarie
- Art. 75 Vigilanza rafforzata delle misure correttive tese a rispondere alle violazionidegli obblighi di cui al capo III, sezione 5
- Art. 76 Penalità di mora
- Art. 77 Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
- Art. 78 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
- Art. 79 Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo
- Art. 80 Pubblicazione delle decisioni
- Art. 81 Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Art. 82 Richieste di restrizione dell'accesso e cooperazione con i giudici nazionali
- Art. 83 Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione
- Art. 84 Segreto d'ufficio
- Art. 85 Sistema di condivisione delle informazioni
- Art. 86 Rappresentanza
- Art. 87 Esercizio della delega
- Art. 88 Procedura di comitato
- Art. 89 Modifiche della direttiva 2000/31/CE
- Art. 90 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Art. 91 Riesame
- Art. 92 Applicazione anticipata ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
- Articolo 93 Entrata in vigore e applicazione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- stati 5
- membri 5
- servizi 4
- provvedono 4
- sanzioni 4
- intermediari 4
- importo 3
- pari 3
- fatturato 3
- mondiale 3
- fornitore 3
- esercizio 3
- massimo 3
- finanziario 3
- precedente 3
- caso 3
- gli 3
- affinché 3
- informazioni 2
- inesatte 2
- interessato 2
- incomplete 2
- annuo 2
- fuorvianti 2
- reddito 2
- obbligo 2
- inosservanza 2
- pecuniarie 2
- giornaliero 2
- articolo 2
- regolamento 2
- norme 2
- presente 2
- misure 2
- violazione 1
- applicabili 1
- relative 1
- mancata 1
- risposta 1
- rettifica 1
- sottoporsi 1
- ispezione 1
- persona 1
- irrogata 1
- interessati 1
- stabiliscono 1
- penalità 1
- mora 1
- medio 1
- calcolato 1
Articolo 52
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi intermediari che rientrano nella loro competenza e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione in conformità dell'articolo 51.
2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie che possono essere irrogate in caso di inosservanza di un obbligo stabilito dal presente regolamento sia pari al 6 % del fatturato annuo mondiale del fornitore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo della sanzione pecuniarie che può essere irrogata in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione sia pari all'1 % del reddito annuo o del fatturato mondiale del fornitore dei servizi intermediari o della persona interessati nell'esercizio finanziario precedente.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora sia pari al 5 % del fatturato giornaliero medio mondiale o del reddito del fornitore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.
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