keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Semplice trasporto
- Art. 5 Memorizzazione temporanea
- Art. 6 Memorizzazione di informazioni
- Art. 7 Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi
- Art. 8 Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti
- Art. 9 Ordini di contrastare i contenuti illegali
- Art. 10 Ordini di fornire informazioni
- Art. 11 Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato
- Art. 12 Punti di contatto per i destinatari del servizio
- Art. 13 Rappresentanti legali
- Art. 14 Termini e condizioni
- Art. 15 Obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari
- Art. 16 Meccanismo di segnalazione e azione
- Art. 17 Motivazione
- Art. 18 Notifica di sospetti di reati
- Art. 19 Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese
- Art. 20 Sistema interno di gestione dei reclami
- Art. 21 Risoluzione extragiudiziale delle controversie
- Art. 22 Segnalatori attendibili
- Art. 23 Misure e protezione contro gli abusi
- Art. 24 Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online
- Art. 25 Progettazione e organizzazione delle interfacce online
- Art. 26 Pubblicità sulle piattaforme online
- Art. 27 Trasparenza dei sistemi di raccomandazione
- Art. 28 Protezione online dei minori
- Art. 29 Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese
- Art. 30 Tracciabilità degli operatori commerciali
- Art. 31 Conformità dal momento della progettazione
- Art. 32 Diritto all'informazione
- Art. 33 Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
- Art. 34 Valutazione del rischio
- Art. 35 Attenuazione dei rischi
- Art. 36 Meccanismo di risposta alle crisi
- Art. 37 Revisioni indipendenti
- Art. 38 Sistemi di raccomandazione
- Art. 39 Ulteriore trasparenza della pubblicità online
- Art. 40 Accesso ai dati e controllo
- Art. 41 Funzione di controllo della conformità
- Art. 42 Obblighi in materia di relazioni di trasparenza
- Art. 43 Contributo per le attività di vigilanza
- Art. 44 Norme
- Art. 45 Codici di condotta
- Art. 46 Codici di condotta per la pubblicità online
- Art. 47 Codici di condotta per l'accessibilità
- Art. 48 Protocolli di crisi
- Art. 49 Autorità competenti e coordinatori dei servizi digitali
- Art. 50 Prescrizioni relative ai coordinatori dei servizi digitali
- Art. 51 Poteri dei coordinatori dei servizi digitali
- Art. 52 Sanzioni
- Art. 53 Diritto di presentare un reclamo
- Art. 54 Risarcimento
- Art. 55 Relazioni sulle attività
- Art. 56 Competenze
- Art. 57 Assistenza reciproca
- Art. 58 Cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali
- Art. 59 Deferimento alla Commissione
- Art. 60 Indagini comuni
- Art. 61 Comitato europeo per i servizi digitali
- Art. 62 Struttura del comitato
- Art. 63 Compiti del comitato
- Art. 64 Sviluppo di competenze e capacità
- Art. 65 Esecuzione degli obblighi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
- Art. 66 Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini
- Art. 67 Richieste di informazioni
- Art. 68 Potere di audizione e di raccogliere dichiarazioni
- Art. 69 Poteri di effettuare ispezioni
- Art. 70 Misure provvisorie
- Art. 71 Impegni
- Art. 72 Azioni di monitoraggio
- Art. 73 Non conformità
- Art. 74 Sanzioni pecuniarie
- Art. 75 Vigilanza rafforzata delle misure correttive tese a rispondere alle violazionidegli obblighi di cui al capo III, sezione 5
- Art. 76 Penalità di mora
- Art. 77 Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
- Art. 78 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
- Art. 79 Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo
- Art. 80 Pubblicazione delle decisioni
- Art. 81 Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Art. 82 Richieste di restrizione dell'accesso e cooperazione con i giudici nazionali
- Art. 83 Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione
- Art. 84 Segreto d'ufficio
- Art. 85 Sistema di condivisione delle informazioni
- Art. 86 Rappresentanza
- Art. 87 Esercizio della delega
- Art. 88 Procedura di comitato
- Art. 89 Modifiche della direttiva 2000/31/CE
- Art. 90 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Art. 91 Riesame
- Art. 92 Applicazione anticipata ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
- Articolo 93 Entrata in vigore e applicazione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- servizi 9
- digitali 8
- presente 6
- coordinatori 6
- regolamento 4
- compiti 4
- paragrafo 3
- prescrizioni 3
- indipendenza 2
- risorse 2
- esercizio 2
- autorità 2
- coordinatore 2
- bilancio 2
- articolo 2
- finanziarie 2
- rispettivi 2
- affinché 2
- provvedono 2
- membri 2
- stati 2
- norma 2
- vigilanza 1
- applicazione 1
- sistema 1
- previsto 1
- ambito 1
- salvi 1
- istruzioni 1
- il 1
- privati 1
- pubbliche 1
- accettano 1
- sollecitano 1
- indiretta 1
- diretta 1
- cooperazione 1
- materia 1
- competenti 1
- riguarda 1
- conseguimento 1
- compromettano 1
- condizione 1
- nazionali 1
- parlamenti 1
- relazioni 1
- spese 1
- generali 1
- attività 1
- responsabilità 1
Articolo 50
Prescrizioni relative ai coordinatori dei servizi digitali
1. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali svolgano i loro compiti a norma del presente regolamento in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali dispongano di tutte le risorse necessarie per svolgere i loro compiti, comprese sufficienti risorse tecniche, finanziarie e umane per vigilare adeguatamente su tutti i fornitori di servizi intermediari di loro competenza. Ogni Stato membro assicura che il proprio coordinatore dei servizi digitali disponga di sufficiente autonomia per gestire il suo bilancio entro i limiti complessivi di bilancio, al fine di non incidere negativamente sull'indipendenza del coordinatore dei servizi digitali.
2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri in conformità del presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali agiscono in piena indipendenza. Essi non devono subire alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da altre autorità pubbliche o da privati.
3. Il paragrafo 2 del presente articolo fa salvi i compiti dei coordinatori dei servizi digitali nell'ambito del sistema di vigilanza e di applicazione previsto dal presente regolamento e la cooperazione con altre autorità competenti a norma dell'articolo 49, paragrafo 2. Il paragrafo 2 del presente articolo non osta all'esercizio del controllo giurisdizionale e lascia inoltre impregiudicate le prescrizioni in materia di proporzionati meccanismi di assunzione della responsabilità per quanto riguarda le attività generali dei coordinatori dei servizi digitali, quali le spese finanziarie o le relazioni ai parlamenti nazionali, a condizione che tali prescrizioni non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
whereas