keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Designazione dei gatekeeper
- Articolo 4 Riesame dello status dei gatekeeper
- Articolo 5 Obblighi dei gatekeeper
- Articolo 6 Obblighi dei gatekeeper che potranno essere oggetto di ulteriori specifiche a norma dell'articolo 8
- Articolo 7 Obbligo dei gatekeeper per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero
- Articolo 8 Osservanza degli obblighi imposti ai gatekeeper
- Articolo 9 Sospensione
- Articolo 10 Esenzione per motivi di salute pubblica e sicurezza pubblica
- Articolo 11 Relazioni
- Articolo 12 Aggiornamento degli obblighi imposti ai gatekeeper
- Articolo 13 Antielusione
- Articolo 14 Obbligo di informazione in merito alle concentrazioni
- Articolo 15 Obbligo di audit
- Articolo 16 Avvio di un'indagine di mercato
- Articolo 17 Indagine di mercato per la designazione di gatekeeper
- Articolo 18 Indagine di mercato su un'inosservanza sistematica
- Articolo 19 Indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche
- Articolo 20 Apertura di procedimenti
- Articolo 21 Richiesta di informazioni
- Articolo 22 Potere di procedere ad audizioni e raccogliere dichiarazioni
- Articolo 23 Poteri di effettuare ispezioni
- Articolo 24 Misure provvisorie
- Articolo 25 Impegni
- Articolo 26 Monitoraggio degli obblighi e delle misure
- Articolo 27 Informazioni fornite da terzi
- Articolo 28 Funzione di controllo della conformità
- Articolo 29 Inosservanza
- Articolo 30 Ammende
- Articolo 31 Penalità di mora
- Articolo 32 Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
- Articolo 33 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
- Articolo 34 Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo
- Articolo 35 Relazione annuale
- Articolo 36 Segreto d'ufficio
- Articolo 37 Cooperazione con le autorità nazionali
- Articolo 38 Cooperazione e coordinamento con le autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza
- Articolo 39 Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali
- Articolo 40 Gruppo ad alto livello
- Articolo 41 Richiesta di un'indagine di mercato
- Articolo 42 Azioni rappresentative
- Articolo 43 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
- Articolo 44 Pubblicazione delle decisioni
- Articolo 45 Controllo della Corte di giustizia
- Articolo 46 Disposizioni di esecuzione
- Articolo 47 Orientamenti
- Articolo 48 Normazione
- Articolo 49 Esercizio della delega
- Articolo 50 Procedura di comitato
- Articolo 51 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 52 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Articolo 53 Riesame
- Articolo 54 Entrata in vigore e applicazione
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- articolo 7
- paragrafi 6
- consiglio 6
- potere 6
- europeo 6
- parlamento 6
- delega 5
- mesi 4
- delegato 3
- atto 3
- periodo 3
- decisione 3
- scadenza 3
- delegati 3
- atti 3
- termine 3
- specificata 2
- tardi 2
- obiezioni 2
- il 2
- adottare 2
- conferito 2
- data 2
- vigore 2
- consulta 1
- principi 1
- stabiliti 1
- membro 1
- rispetto 1
- interistituzionale 1
- ciascuno 1
- designati 1
- prima 1
- adozione 1
- esperti 1
- accordo 1
- contestualmente 1
- «legiferare 1
- entra 1
- prorogato 1
- sollevare 1
- intendono 1
- informato 1
- notificato 1
- esso 1
- sollevato 1
- sensi 1
- meglio» 1
- adottato 1
- l 1
Articolo 49
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 novembre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo quinquennale. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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