keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Designazione dei gatekeeper
- Articolo 4 Riesame dello status dei gatekeeper
- Articolo 5 Obblighi dei gatekeeper
- Articolo 6 Obblighi dei gatekeeper che potranno essere oggetto di ulteriori specifiche a norma dell'articolo 8
- Articolo 7 Obbligo dei gatekeeper per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero
- Articolo 8 Osservanza degli obblighi imposti ai gatekeeper
- Articolo 9 Sospensione
- Articolo 10 Esenzione per motivi di salute pubblica e sicurezza pubblica
- Articolo 11 Relazioni
- Articolo 12 Aggiornamento degli obblighi imposti ai gatekeeper
- Articolo 13 Antielusione
- Articolo 14 Obbligo di informazione in merito alle concentrazioni
- Articolo 15 Obbligo di audit
- Articolo 16 Avvio di un'indagine di mercato
- Articolo 17 Indagine di mercato per la designazione di gatekeeper
- Articolo 18 Indagine di mercato su un'inosservanza sistematica
- Articolo 19 Indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche
- Articolo 20 Apertura di procedimenti
- Articolo 21 Richiesta di informazioni
- Articolo 22 Potere di procedere ad audizioni e raccogliere dichiarazioni
- Articolo 23 Poteri di effettuare ispezioni
- Articolo 24 Misure provvisorie
- Articolo 25 Impegni
- Articolo 26 Monitoraggio degli obblighi e delle misure
- Articolo 27 Informazioni fornite da terzi
- Articolo 28 Funzione di controllo della conformità
- Articolo 29 Inosservanza
- Articolo 30 Ammende
- Articolo 31 Penalità di mora
- Articolo 32 Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
- Articolo 33 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
- Articolo 34 Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo
- Articolo 35 Relazione annuale
- Articolo 36 Segreto d'ufficio
- Articolo 37 Cooperazione con le autorità nazionali
- Articolo 38 Cooperazione e coordinamento con le autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza
- Articolo 39 Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali
- Articolo 40 Gruppo ad alto livello
- Articolo 41 Richiesta di un'indagine di mercato
- Articolo 42 Azioni rappresentative
- Articolo 43 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
- Articolo 44 Pubblicazione delle decisioni
- Articolo 45 Controllo della Corte di giustizia
- Articolo 46 Disposizioni di esecuzione
- Articolo 47 Orientamenti
- Articolo 48 Normazione
- Articolo 49 Esercizio della delega
- Articolo 50 Procedura di comitato
- Articolo 51 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 52 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Articolo 53 Riesame
- Articolo 54 Entrata in vigore e applicazione
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- articolo 19
- norma 19
- informazioni 9
- imprese 8
- forniscono 7
- pagamento 6
- ammenda 6
- associazione 6
- paragrafo 6
- gatekeeper 6
- decisione 6
- totale 5
- realizzato 5
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- fuorvianti 5
- fatturato 5
- membri 4
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- accesso 2
- adottata 2
- ciascuno 2
- obblighi 2
- rifiutano 2
Articolo 30
Ammende
1. Nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione può irrogare a un gatekeeper ammende il cui importo non supera il 10 % del fatturato totale di quest'ultimo realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta:
a) | ciascuno degli obblighi stabiliti agli articoli 5, 6 e 7; |
b) | le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2; |
c) | i rimedi imposti a norma dell'articolo 18, paragrafo 1; |
d) | le misure provvisorie disposte a norma dell'articolo 24; o |
e) | gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 25. |
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione può imporre a un gatekeeper ammende fino al 20 % del fatturato totale di quest'ultimo realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper ha commesso, in relazione allo stesso servizio_di_piattaforma_di_base, un'infrazione di un obbligo di cui all'articolo 5, 6 o 7 identica o simile a un'infrazione constatata in una decisione relativa all'inosservanza adottata negli otto anni precedenti.
3. La Commissione può adottare una decisione che irroga alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, e alle associazioni di imprese ammende il cui importo non superi l'1 % del loro fatturato totale realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se esse, intenzionalmente o per negligenza:
a) | non forniscono entro il termine previsto le informazioni richieste ai fini della valutazione della loro designazione come gatekeeper a norma dell'articolo 3, o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti; |
b) | non rispettano l'obbligo di notifica alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3; |
c) | non notificano informazioni richieste a norma dell'articolo 14 o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti; |
d) | non trasmettono la descrizione richiesta a norma dell'articolo 15 o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti; |
e) | non forniscono accesso ai dati, agli algoritmi o alle informazioni sulle prove in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 21, paragrafo 3; |
f) | non trasmettono le informazioni richieste entro il termine fissato a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, o forniscono chiarimenti inesatti, incompleti o fuorvianti o spiegazioni richiesti a norma dell'articolo 21 o forniti in un'audizione a norma dell'articolo 22; |
g) | non rettificano entro un termine stabilito dalla Commissione le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un rappresentante o da un membro del personale oppure non forniscono o rifiutano di fornire informazioni complete su fatti relativi all'oggetto e allo scopo di un'ispezione a norma dell'articolo 23; |
h) | rifiutano di sottoporsi a ispezioni a norma dell'articolo 23; |
i) | non rispettano gli obblighi imposti dalla Commissione a norma dell'articolo 26; |
j) | non introducono una funzione di controllo ai sensi dell'articolo 28; o |
k) | non rispettano le condizioni di accesso al fascicolo della Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 4. |
4. Nel determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione tiene conto della gravità, della durata, della frequenza e, per quanto attiene alle ammende irrogate a norma del paragrafo 3, del ritardo causato ai procedimenti.
5. Se è irrogata un'ammenda a un'associazione di imprese tenendo conto del fatturato dei suoi membri realizzato a livello mondiale e l'associazione non è solvibile, quest'ultima è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo dell'ammenda.
Se tali contributi non sono stati versati all'associazione di imprese entro un termine stabilito dalla Commissione, quest'ultima può esigere il pagamento dell'ammenda direttamente da ciascuna delle imprese i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali interessati dell'associazione.
Una volta richiesto il pagamento conformemente al secondo comma, la Commissione può esigere, se necessario per garantire il pagamento totale dell'ammenda, il pagamento del saldo da parte di ciascuno dei membri dell'associazione di imprese.
Tuttavia la Commissione non esige il pagamento a norma del secondo e del terzo comma dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell'associazione di imprese che ha violato il presente regolamento e che o non erano al corrente della sua esistenza o si sono attivamente dissociate da essa anteriormente all'avvio dei procedimenti da parte della Commissione a norma dell'articolo 20.
La responsabilità finanziaria di ciascuna impresa in relazione al pagamento dell'ammenda non supera il 20 % del suo fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente.
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