Pratiche sleali 2005/0029 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- consumatore
- professionista
- prodotto
- pratiche commerciali tra imprese e consumatori
- falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori
- codice di condotta
- responsabile del codice
- diligenza professionale
- invito all'acquisto
- indebito condizionamento
- decisione di natura commerciale
- professione regolamentata
- richiesta 5
- fornitura 5
- pratiche 4
- stati 3
- direttiva 3
- //ce 3
- membri 3
- caso 2
- adottano 2
- disposizioni 2
- necessarie 2
- dispensare 2
- «articolo 2
- fermo 2
- restando 2
- assenza 2
- implica 2
- consenso 2
- tacito 2
- rinnovo 2
- risposta 2
- consumatore 2
- interno 2
- relativa 2
- mercato 2
- stabilito 2
- parlamento 2
- europeo 2
- consiglio 2
- divieto 2
- maggio 2
- commerciali 2
- sleali 2
- imprese 2
- consumatori 2
- considerato 2
- consentono 1
- misure 1
- qualunque 1
- norme 1
- dette 1
- distanza 1
- contratti 1
- sostituito 1
- relative 1
- legislazione 1
- salve 1
- fatte 1
- seguente: 1
- corrispettiva 1
«Articolo 9
Fornitura non richiesta
Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (10), gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica consenso.
2) | l'articolo 9 della direttiva 2002/65/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (11), e fatte salve le disposizioni della legislazione degli Stati membri relative al tacito rinnovo dei contratti a distanza, quando dette norme consentono il tacito rinnovo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per dispensare il consumatore da qualunque obbligo in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica consenso. |
whereas