Pratiche sleali 2005/0029 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- consumatore
- professionista
- prodotto
- pratiche commerciali tra imprese e consumatori
- falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori
- codice di condotta
- responsabile del codice
- diligenza professionale
- invito all'acquisto
- indebito condizionamento
- decisione di natura commerciale
- professione regolamentata
- pubblicità 11
- commerciale 9
- ingannevole 7
- professionisti 6
- professionista 6
- beni 6
- servizi 5
- direttiva 5
- denominazione 5
- concorrente 5
- seguente: 5
- prodotto 5
- qualsiasi 4
- prodotti 4
- comparativa 4
- consumatore 4
- mezzi 4
- pratica 4
- sostituito 4
- caratteristiche 4
- natura 3
- commerciali 3
- origine 3
- attività 3
- scopo 3
- prezzo 3
- presente 3
- codice 3
- distintivi 3
- marchi 3
- confronti 3
- segni 3
- denominazioni 3
- diritti 3
- disposizioni 3
- sensi 3
- caso 3
- consiglio 2
- europeo 2
- parlamento 2
- //ce 2
- possano 2
- circostanze 2
- membro 2
- industriale 2
- promosse 2
- ingeneri 2
- confusione 2
- conto 2
- sostituzione 2
Articolo 6
Azioni ingannevoli
1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione_di_natura_commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a) | l'esistenza o la natura del prodotto; |
b) | le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; |
c) | la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; |
d) | il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; |
e) | la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; |
f) | la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti; |
g) | i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (8), o i rischi ai quali può essere esposto. |
2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione_di_natura_commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) | una qualsivoglia attività di marketing del prodotto, compresa la pubblicità comparativa, che ingeneri confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente; |
b) | il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove:
|
«Articolo 1
La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.»
; 2) | all'articolo 2,
|
3) | l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 3 bis
|
4) | l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
|
5) | l'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
|
whereas