Pratiche sleali 2005/0029 IT
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- direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- consumatore
- professionista
- prodotto
- pratiche commerciali tra imprese e consumatori
- falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori
- codice di condotta
- responsabile del codice
- diligenza professionale
- invito all'acquisto
- indebito condizionamento
- decisione di natura commerciale
- professione regolamentata
- ricorso 5
- capo 3
- professionista 3
- codici 3
- fisica 2
- esclude 2
- condotta 2
- qualora 2
- organismi 2
- azione 2
- indebito_condizionamento 2
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- consumatore 2
- compresi 1
- rivolgersi 1
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- diritto 1
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- disposizioni 1
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- giudiziario 1
- strumenti 1
- rinuncia 1
- equivalente 1
- considerato 1
- medesimo 1
- amministrativi 1
Articolo 4
Mercato interno
Gli Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva.
capo 2
PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
Articolo 9
Ricorso a molestie, coercizione o indebito_condizionamento
Nel determinare se una pratica commerciale comporti molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito_condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) | i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; |
b) | il ricorso alla minaccia fisica o verbale; |
c) | lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto; |
d) | qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; |
e) | qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione non sia giuridicamente ammessa. |
capo 3
CODICI DI CONDOTTA
Articolo 10
Codici di condotta
La presente direttiva non esclude il controllo, che gli Stati membri possono incoraggiare, delle pratiche commerciali sleali esercitato dai responsabili dei codici né esclude che le persone o le organizzazioni di cui all'articolo 11 possano ricorrere a tali organismi qualora sia previsto un procedimento dinanzi ad essi, oltre a quelli giudiziari o amministrativi di cui al medesimo articolo.
Il ricorso a tali organismi di controllo non è mai considerato equivalente alla rinuncia agli strumenti di ricorso giudiziario o amministrativo di cui all'articolo 11.
capo 4
DISPOSIZIONI FINALI
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