Pratiche sleali 2005/0029 IT
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- direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- consumatore
- professionista
- prodotto
- pratiche commerciali tra imprese e consumatori
- falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori
- codice di condotta
- responsabile del codice
- diligenza professionale
- invito all'acquisto
- indebito condizionamento
- decisione di natura commerciale
- professione regolamentata
- pubblicità 13
- commerciale 10
- seguente: 8
- ingannevole 8
- professionisti 8
- direttiva 7
- professionista 7
- qualsiasi 6
- beni 6
- sostituito 6
- prodotto 5
- presente 5
- scopo 5
- servizi 5
- concorrente 5
- denominazione 5
- agisca 4
- prodotti 4
- attività 4
- punto 4
- sleali 4
- commerciali 4
- codice 4
- caratteristiche 4
- consumatore 4
- comparativa 4
- pratica 4
- disposizioni 4
- mezzi 4
- diritti 3
- consumatori 3
- industriale 3
- prezzo 3
- conto 3
- origine 3
- rispetto 3
- natura 3
- caso 3
- compresi 3
- confronti 3
- denominazioni 3
- materia 3
- sensi 3
- membri 3
- marchi 3
- stati 3
- distintivi 3
- segni 3
- «articolo 3
- esistenza 2
Articolo 1
Scopo
La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori.
«Articolo 1
La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.»
; 2) | all'articolo 2,
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3) | l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: Articolo 6 Azioni ingannevoli 1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione_di_natura_commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione_di_natura_commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
«Articolo 1 La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.» ; |
2) | all'articolo 2,
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3) | l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 3 bis
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4) | l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
|
5) | l'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
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