(3) Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente molte ore di programmi televisivi e radiofonici.
Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore o da diritti connessi, o entrambe, a norma del diritto dell'Unione.
Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dell'insieme dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per varie categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità.
Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione di tali insieme diritti.
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(14) Gli operatori di servizi di ritrasmissione possono utilizzare varie tecnologie quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici.
I segnali che trasportano di programmi possono essere ottenuti dagli operatori di servizi di ritrasmissione dagli gli organismi di diffusione radiotelevisiva che, a loro volta trasmettono tali segnali al pubblico, con modalità diverse, ad esempio captando i segnali trasmessi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva o ricevendo i segnali direttamente da essi attraverso il processo tecnico di immissione_diretta.
Tali servizi degli operatori possono essere offerti via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso o mobile, e reti analoghe o attraverso servizi di accesso a Internet quali definiti nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Gli operatori di servizi di ritrasmissione che utilizzano tali tecnologie per la ritrasmissione dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti.
Al fine di prevedere sufficienti garanzie contro l'uso non autorizzato di opere e di altro materiale protetto, che è particolarmente importante nel caso di servizi a pagamento, i servizi di ritrasmissione offerti attraverso i servizi di accesso a Internet dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva solamente quando tali servizi di ritrasmissione sono forniti in un ambiente in cui solamente gli utenti autorizzati possono accedere alla ritrasmissione e il livello di sicurezza del contenuto garantito è comparabile al livello di sicurezza per il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite, quali le reti via cavo o le reti IP a circuito chiuso, in cui il contenuto ritrasmesso è criptato. Tali requisiti dovrebbero essere praticabili e adeguati.
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(17) I diritti detenuti dagli stessi organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle loro trasmissioni, compresi i diritti sul contenuto dei programmi, dovrebbero non dovrebbero essere soggetti dalla gestione collettiva obbligatoria dei diritti applicabile alle ritrasmissioni.
Gli operatori di servizi di ritrasmissione e gli organismi di diffusione radiotelevisiva in genere intrattengono relazioni commerciali; di conseguenza, l'identità degli organismi di diffusione radiotelevisiva è nota agli operatori di servizi di ritrasmissione.
Pertanto l'acquisizione dei diritti presso gli organismi di diffusione radiotelevisiva è relativamente semplice per tali operatori.
Di conseguenza, al fine di ottenere le licenze necessarie dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, gli operatori di servizi di ritrasmissione non devono far fronte agli stessi oneri cui sono soggetti per ottenere le licenze dai titolari dei diritti di opere e di altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici che ritrasmettono. Non sussiste dunque la necessità di semplificare il processo di concessione delle licenze per quanto riguarda i diritti detenuti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva. È tuttavia necessario garantire che, quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori di servizi di ritrasmissione avviano trattative, tali trattative siano condotte in buona fede per quanto riguarda la concessione di licenze per i diritti per le ritrasmissioni contemplate dalla presente direttiva.
La direttiva 2014/26/UE prevede norme simili che si applicano agli organismi di gestione collettiva.
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(20) Al fine di garantire la certezza giuridica e di mantenere un elevato livello di tutela dei titolari dei diritti, è opportuno prevedere che, quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i loro segnali portatori di programmi per immissione_diretta esclusivamente ai distributori di segnali, senza trasmettere direttamente i loro programmi al pubblico, e i distributori di segnali inviano tali segnali portatori di programmi ai loro utenti per consentire loro di guardare o ascoltare i programmi, si considera che vi sia un unico atto di comunicazione al pubblico a cui partecipano sia gli organismi di diffusione radiotelevisiva che i distributori di segnali con i rispettivi contributi.
Gli organismi di diffusione radiotelevisiva e i distributori di segnali dovrebbero pertanto ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti per il loro contributo specifico all'unico atto di comunicazione al pubblico. La partecipazione di un organismo di diffusione radiotelevisiva e di un distributore di segnale a tale unico atto di comunicazione al pubblico non dovrebbe comportare la responsabilità solidale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva e del distributore di segnali per tale atto di comunicazione al pubblico. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di stabilire a livello nazionale i meccanismi per ottenere l'autorizzazione per tale unico atto di comunicazione al pubblico, compresi i relativi pagamenti da effettuare ai titolari dei diritti interessati, tenendo conto del rispettivo sfruttamento delle opere e di altro materiale protetto da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva e dei distributori di segnali relativi all'unico atto di comunicazione al pubblico. I distributori di segnali devono farsi carico, analogamente agli operatori di servizi di ritrasmissione, di un onere significativo per l'acquisizione dei diritti, ad eccezione dei diritti detenuti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva.
Gli Stati membri dovrebbero essere pertanto autorizzati a prevedere che anche i distributori di segnali beneficino di un meccanismo di gestione collettiva obbligatoria dei diritti per le loro trasmissioni allo stesso modo e nella stessa misura degli operatori di servizi di ritrasmissione per le ritrasmissioni disciplinate dalla direttiva 93/83/CEE e dalla presente direttiva.
Ove i distributori di segnali si limitino a fornire agli organismi di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per garantire la ricezione della trasmissione o migliorarne e la ricezione, i distributori di segnali non dovrebbero essere considerati come partecipanti a un atto di comunicazione al pubblico.
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(21) Quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono direttamente al pubblico i loro segnali portatori di programmi, compiendo così un atto di trasmissione iniziale, e contemporaneamente trasmettono tali segnali ad altri organismi attraverso il processo tecnico di immissione_diretta, ad esempio per garantire la qualità dei segnali a fini di ritrasmissione, le trasmissioni da parte di tali altri organismi costituiscono un atto di comunicazione al pubblico distinto da quello effettuato dall'organismo di diffusione radiotelevisiva.
In tali situazioni dovrebbero applicarsi le norme sulle ritrasmissioni previste dalla presente direttiva e dalla direttiva 93/83/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
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