(20) Al fine di garantire la certezza giuridica e di mantenere un elevato livello di tutela dei titolari dei diritti, è opportuno prevedere che, quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i loro segnali portatori di programmi per immissione_diretta esclusivamente ai distributori di segnali, senza trasmettere direttamente i loro programmi al pubblico, e i distributori di segnali inviano tali segnali portatori di programmi ai loro utenti per consentire loro di guardare o ascoltare i programmi, si considera che vi sia un unico atto di comunicazione al pubblico a cui partecipano sia gli organismi di diffusione radiotelevisiva che i distributori di segnali con i rispettivi contributi.
Gli organismi di diffusione radiotelevisiva e i distributori di segnali dovrebbero pertanto ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti per il loro contributo specifico all'unico atto di comunicazione al pubblico. La partecipazione di un organismo di diffusione radiotelevisiva e di un distributore di segnale a tale unico atto di comunicazione al pubblico non dovrebbe comportare la responsabilità solidale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva e del distributore di segnali per tale atto di comunicazione al pubblico. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di stabilire a livello nazionale i meccanismi per ottenere l'autorizzazione per tale unico atto di comunicazione al pubblico, compresi i relativi pagamenti da effettuare ai titolari dei diritti interessati, tenendo conto del rispettivo sfruttamento delle opere e di altro materiale protetto da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva e dei distributori di segnali relativi all'unico atto di comunicazione al pubblico. I distributori di segnali devono farsi carico, analogamente agli operatori di servizi di ritrasmissione, di un onere significativo per l'acquisizione dei diritti, ad eccezione dei diritti detenuti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva.
Gli Stati membri dovrebbero essere pertanto autorizzati a prevedere che anche i distributori di segnali beneficino di un meccanismo di gestione collettiva obbligatoria dei diritti per le loro trasmissioni allo stesso modo e nella stessa misura degli operatori di servizi di ritrasmissione per le ritrasmissioni disciplinate dalla direttiva 93/83/CEE e dalla presente direttiva.
Ove i distributori di segnali si limitino a fornire agli organismi di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per garantire la ricezione della trasmissione o migliorarne e la ricezione, i distributori di segnali non dovrebbero essere considerati come partecipanti a un atto di comunicazione al pubblico.
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(25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Anche ove la presente direttiva possa interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, nella misura in cui la gestione collettiva obbligatoria è attuata per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione, è necessario imporre l'applicazione della gestione collettiva obbligatoria in modo mirato e limitarla a servizi specifici.
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(26) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online accessori per determinati tipi di programmi e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono invece, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.
La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Per quanto concerne la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori, la presente direttiva non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire tali servizi a livello transfrontaliero. Essa non obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione a includere nei propri servizi programmi televisivi o radiofonici provenienti da altri Stati membri.
La presente direttiva riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di ritrasmissione nella misura necessaria a semplificare la concessione di licenze di diritto d'autore e diritti connessi per tali servizi e per quanto riguarda i programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri.
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