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2019/0789 IT cercato: 'collettiva' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
 

Articolo 4

Esercizio, da parte di titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione

1.   Gli atti di ritrasmissione dei programmi sono autorizzati dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.

Gli Stati membri provvedono affinché i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva possano esercitare il proprio diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva.

2.   Qualora il titolare del diritto non abbia trasferito la gestione del diritto di cui al paragrafo 1, secondo comma, a un organismo di gestione collettiva, si considera che il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione a nome del titolare del diritto spetti all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria per il territorio dello Stato membro per il quale l'operatore di un servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti di ritrasmissione.

Tuttavia, nel caso in cui più organismi di gestione collettiva gestiscano i diritti della categoria suddetta per il territorio dello Stato membro in questione, spetta allo Stato membro per il cui territorio l'operatore di un servizio di ritrasmissione cerca di acquisire i diritti per una ritrasmissione decidere quale o quali tra gli organismi di gestione collettiva abbiano il diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il titolare di un diritto abbia gli stessi diritti e obblighi, derivanti da un accordo tra un operatore di un servizio di ritrasmissione e l'organismo o gli organismi di gestione collettiva che agiscono in conformità del paragrafo 2, dei titolari dei diritti che hanno conferito l'incarico a detto organismo o a detti organismi di gestione collettiva. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tale titolare di un diritto sia in grado di far valere tali diritti entro un termine, fissato dallo Stato membro interessato, non inferiore a tre anni dalla data della ritrasmissione che comprende la sua opera o altro materiale protetto.

Articolo 6

Mediazione

Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile far ricorso all'assistenza di uno o più mediatori come previsto all'articolo 11 della direttiva 93/83/CEE qualora non sia stato concluso alcun accordo tra l'organismo di gestione collettiva e l'operatore di un servizio di ritrasmissione o tra l'operatore di un servizio di ritrasmissione e l'organismo di diffusione radiotelevisiva in merito all'autorizzazione per la ritrasmissione di programmi.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 27.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 aprile 2019.

(3)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(4)  Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

(5)  Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).

(6)  Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

(7)  Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

(8)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


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