(3) Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente molte ore di programmi televisivi e radiofonici.
Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore o da diritti connessi, o entrambe, a norma del diritto dell'Unione.
Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dell'insieme dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per varie categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità.
Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione di tali insieme diritti.
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(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione tipicamente offrono molteplici programmi che comprendono un gran numero di opere e altro materiale protetto e dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti.
Gli autori, i produttori e gli altri titolari dei diritti rischiano inoltre che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una congrua remunerazione.
Tale remunerazione per la ritrasmissione delle loro opere e di altro materiale protetto è importante per garantire che vi sia un'offerta di contenuti diversificata, che è anche nell'interesse dei consumatori.
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(9) Al fine di facilitare l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online accessori a livello transfrontaliero, è necessario prevedere l'istituzione del principio del paese d'origine per quanto riguarda l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativamente alle azioni che hanno luogo nel corso della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio_online_accessorio. Tale principio dovrebbe comprendere l'acquisizione di tutti i diritti necessari per consentire agli organismi di diffusione radiotelevisiva di comunicare al pubblico o mettere a disposizione del pubblico i propri programmi quando forniscono servizi online accessori, compresa l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi alle opere o ad altro materiale protetto utilizzati nei programmi, ad esempio i diritti sui fonogrammi o i diritti di esecuzione.
Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi esclusivamente al rapporto tra i titolari dei diritti (o le entità che rappresentano i titolari dei diritti, come gli organismi di gestione collettiva) e gli organismi di diffusione radiotelevisiva e unicamente ai fini della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio_online_accessorio. Il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi né ad alcuna successiva comunicazione al pubblico né alla messa a disposizione del pubblico di opere o ad altro materiale protetto, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, né alla successiva riproduzione di opere o ad altro materiale protetto contenuta nel servizio_online_accessorio.
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(17) I diritti detenuti dagli stessi organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle loro trasmissioni, compresi i diritti sul contenuto dei programmi, dovrebbero non dovrebbero essere soggetti dalla gestione collettiva obbligatoria dei diritti applicabile alle ritrasmissioni.
Gli operatori di servizi di ritrasmissione e gli organismi di diffusione radiotelevisiva in genere intrattengono relazioni commerciali; di conseguenza, l'identità degli organismi di diffusione radiotelevisiva è nota agli operatori di servizi di ritrasmissione.
Pertanto l'acquisizione dei diritti presso gli organismi di diffusione radiotelevisiva è relativamente semplice per tali operatori.
Di conseguenza, al fine di ottenere le licenze necessarie dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, gli operatori di servizi di ritrasmissione non devono far fronte agli stessi oneri cui sono soggetti per ottenere le licenze dai titolari dei diritti di opere e di altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici che ritrasmettono. Non sussiste dunque la necessità di semplificare il processo di concessione delle licenze per quanto riguarda i diritti detenuti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva. È tuttavia necessario garantire che, quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori di servizi di ritrasmissione avviano trattative, tali trattative siano condotte in buona fede per quanto riguarda la concessione di licenze per i diritti per le ritrasmissioni contemplate dalla presente direttiva.
La direttiva 2014/26/UE prevede norme simili che si applicano agli organismi di gestione collettiva.
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(20) Al fine di garantire la certezza giuridica e di mantenere un elevato livello di tutela dei titolari dei diritti, è opportuno prevedere che, quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i loro segnali portatori di programmi per immissione_diretta esclusivamente ai distributori di segnali, senza trasmettere direttamente i loro programmi al pubblico, e i distributori di segnali inviano tali segnali portatori di programmi ai loro utenti per consentire loro di guardare o ascoltare i programmi, si considera che vi sia un unico atto di comunicazione al pubblico a cui partecipano sia gli organismi di diffusione radiotelevisiva che i distributori di segnali con i rispettivi contributi.
Gli organismi di diffusione radiotelevisiva e i distributori di segnali dovrebbero pertanto ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti per il loro contributo specifico all'unico atto di comunicazione al pubblico. La partecipazione di un organismo di diffusione radiotelevisiva e di un distributore di segnale a tale unico atto di comunicazione al pubblico non dovrebbe comportare la responsabilità solidale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva e del distributore di segnali per tale atto di comunicazione al pubblico. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di stabilire a livello nazionale i meccanismi per ottenere l'autorizzazione per tale unico atto di comunicazione al pubblico, compresi i relativi pagamenti da effettuare ai titolari dei diritti interessati, tenendo conto del rispettivo sfruttamento delle opere e di altro materiale protetto da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva e dei distributori di segnali relativi all'unico atto di comunicazione al pubblico. I distributori di segnali devono farsi carico, analogamente agli operatori di servizi di ritrasmissione, di un onere significativo per l'acquisizione dei diritti, ad eccezione dei diritti detenuti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva.
Gli Stati membri dovrebbero essere pertanto autorizzati a prevedere che anche i distributori di segnali beneficino di un meccanismo di gestione collettiva obbligatoria dei diritti per le loro trasmissioni allo stesso modo e nella stessa misura degli operatori di servizi di ritrasmissione per le ritrasmissioni disciplinate dalla direttiva 93/83/CEE e dalla presente direttiva.
Ove i distributori di segnali si limitino a fornire agli organismi di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per garantire la ricezione della trasmissione o migliorarne e la ricezione, i distributori di segnali non dovrebbero essere considerati come partecipanti a un atto di comunicazione al pubblico.
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