Articolo 6
Mediazione
Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile far ricorso all'assistenza di uno o più mediatori come previsto all'articolo 11 della direttiva 93/83/CEE qualora non sia stato concluso alcun accordo tra l'organismo di gestione collettiva e l'operatore di un servizio di ritrasmissione o tra l'operatore di un servizio di ritrasmissione e l'organismo di diffusione radiotelevisiva in merito all'autorizzazione per la ritrasmissione di programmi.
Articolo 6
Mediazione
Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile far ricorso all'assistenza di uno o più mediatori come previsto all'articolo 11 della direttiva 93/83/CEE qualora non sia stato concluso alcun accordo tra l'organismo di gestione collettiva e l'operatore di un servizio di ritrasmissione o tra l'operatore di un servizio di ritrasmissione e l'organismo di diffusione radiotelevisiva in merito all'autorizzazione per la ritrasmissione di programmi.
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(12) Poiché la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio_online_accessorio sono considerati, ai sensi della presente direttiva, come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre, di fatto, il servizio_online_accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel fissare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio_online_accessorio, quali le caratteristiche del servizio, inclusa la durata della disponibilità online dei programmi compresi nel servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio_online_accessorio è impiegato e utilizzato - e le versioni linguistiche fornite.
Tuttavia, dovrebbe continuare a essere possibile utilizzare metodi specifici per calcolare l'importo del pagamento per i diritti soggetti al principio del paese d'origine, come il metodo basato sugli introiti dell'organismo di diffusione radiotelevisiva generati dal servizio online, che sono utilizzati in particolare dagli organismi di diffusione radiotelevisiva.
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(13) Nel rispetto del principio della libertà contrattuale resta possibile limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dalla presente direttiva, purché tale limitazione sia conforme al diritto dell'Unione.
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