keyboard_tab Media online 2019/0789 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- stati 8
- membri 8
- presente 6
- disposizioni 6
- riferimento 6
- direttiva 6
- dagli 4
- gli 4
- corredate 2
- atto 2
- pubblicazione 2
- ufficiale 2
- recepimento 2
- modalità 2
- comunicano 2
- diritto 2
- interno 2
- adottano 2
- settore 2
- stabilite 2
- immediatamente 2
- contengono 2
- adottate 2
- informano 2
- essi 2
- giugno 2
- conformarsi 2
- necessarie 2
- amministrative 2
- regolamentari 2
- legislative 2
- vigore 2
- mettono 2
- disciplinato 2
Articolo 12
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 12
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
whereas