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- 1 Articolo 38 Certificati qualificati di sigilli elettronici
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformità
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- certificati 7
- qualificati 7
- sigilli 7
- sospensione 6
- elettronici 6
- certificato 5
- requisiti 4
- i 3
- all’allegato 3
- norme 3
- periodo 3
- situazione 3
- sigillo_elettronico 3
- qualificato 3
- stati 2
- validità 2
- atti 2
- temporanea 2
- esecuzione 2
- possono 2
- obbligatori 2
- attributi 2
- riferimento 1
- durante 1
- caso 1
- perde 1
- procedura 1
- indicato 1
- secondo 1
- chiaramente 1
- banca 1
- dati 1
- visibile 1
- servizio 1
- applicabili 1
- adottati 1
- fornisce 1
- informazioni 1
- la 1
- mediante 1
- dette 1
- d’esame 1
- stabilire 1
- risponda 1
- rispettati 1
- presume 1
- numeri 1
- seguenti 1
- elettronici: 1
- attivazione 1
Articolo 38
Certificati qualificati di sigilli elettronici
1. I certificati qualificati di sigilli elettronici soddisfano i requisiti di cui all’allegato III.
2. I certificati qualificati di sigilli elettronici non sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui all’allegato III.
3. I certificati qualificati di sigilli elettronici possono includere attributi specifici aggiuntivi non obbligatori. Tali attributi non pregiudicano l’interoperabilità e il riconoscimento dei sigilli elettronici qualificati.
4. Qualora un certificato qualificato di un sigillo_elettronico sia stato revocato dopo l’iniziale attivazione, esso decade della propria validità dal momento della revoca e la sua situazione non è ripristinata in nessuna circostanza.
5. Fatte salve le condizioni seguenti, gli Stati membri possono fissare norme nazionali in merito alla sospensione temporanea dei certificati qualificati di sigilli elettronici:
a) | in caso di temporanea sospensione di un certificato qualificato di sigillo_elettronico, il certificato perde la sua validità per il periodo della sospensione; |
b) | il periodo di sospensione è indicato chiaramente nella banca dati dei certificati e la situazione di sospensione è visibile, durante il periodo di sospensione, dal servizio che fornisce le informazioni sulla situazione del certificato. |
6. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di sigilli elettronici. Si presume che i requisiti di cui all’allegato III siano stati rispettati ove un certificato qualificato di sigillo_elettronico risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
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