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- 1 Articolo 6 Riconoscimento reciproco
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformità
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- identificazione_elettronica 8
- livello 7
- garanzia 7
- mezzi 5
- online 5
- servizio 5
- membro 4
- autenticazione 3
- organismo_del_settore_pubblico 3
- primo 3
- transfrontaliera 2
- nell’ambito 2
- regime 2
- compreso 2
- riconoscimento 2
- pubblicato 2
- norma 2
- dell’articolo 2
- corrisponde 2
- competente 2
- significativo 2
- elevato 2
- organismi 2
- dell’ 2
- nell’elenco 2
- fini 2
- rilasciati 2
- prestato 2
- accedere 2
- l’elenco 1
- l’ 1
- relazione 1
- all’accesso 1
- luogo 1
- oltre 1
- mesi 1
- data 1
- pubblica 1
- un 1
- lettera 1
- prassi 1
- mezzo 1
- rilasciato 1
- basso 1
- riconosciuto 1
- dagli 1
- ove 1
- settore 1
- diritto 1
- sempre 1
Articolo 6
Riconoscimento reciproco
1. Ove il diritto o la prassi amministrativa nazionale richiedano l’impiego di un’ identificazione_elettronica mediante mezzi di identificazione e autenticazione elettroniche per accedere a un servizio prestato da un organismo_del_settore_pubblico online in uno Stato membro, i mezzi di identificazione_elettronica rilasciati in un altro Stato membro sono riconosciuti nel primo Stato membro ai fini dell’ autenticazione transfrontaliera di tale servizio online, purché soddisfino le seguenti condizioni:
a) | i mezzi di identificazione_elettronica sono rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione_elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell’articolo 9; |
b) | il livello di garanzia dei mezzi di identificazione_elettronica corrisponde a un livello di garanzia pari o superiore al livello di garanzia richiesto dall’ organismo_del_settore_pubblico competente per accedere al servizio online in questione nel primo Stato membro, sempre che il livello di garanzia di tali mezzi di identificazione_elettronica corrisponda al livello di garanzia significativo o elevato; |
c) | l’ organismo_del_settore_pubblico competente usa il livello di garanzia significativo o elevato in relazione all’accesso a tale servizio online. |
Tale riconoscimento ha luogo non oltre 12 mesi dalla data in cui la Commissione pubblica l’elenco i di cui alla lettera a), primo comma.
2. Un mezzo di identificazione_elettronica rilasciato nell’ambito di un regime di identificazione_elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell’articolo 9 e che corrisponde al livello di garanzia basso può essere riconosciuto dagli organismi del settore pubblico ai fini dell’ autenticazione transfrontaliera del servizio prestato online da tali organismi.
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