(13) È opportuno che gli Stati membri rimangano liberi di utilizzare o di introdurre mezzi propri di accesso ai servizi online, a fini di identificazione_elettronica, e che possano decidere dell’eventuale partecipazione del settore privato nell’offerta di tali mezzi. È opportuno che gli Stati membri non abbiano l’obbligo di notificare i loro regimi di identificazione_elettronica alla Commissione.
Spetta agli Stati membri decidere se notificare alla Commissione tutti, alcuni o nessuno dei regimi di identificazione_elettronica utilizzati a livello nazionale per l’accesso almeno ai servizi pubblici online o a servizi specifici.
- = -
(14) Occorre che il presente regolamento fissi talune condizioni in merito all’obbligo di riconoscimento dei mezzi di identificazione_elettronica e alle modalità di notifica dei regimi di identificazione_elettronica. È opportuno che tali condizioni aiutino gli Stati membri a costruire la necessaria fiducia nei rispettivi regimi di identificazione_elettronica e a riconoscere reciprocamente i mezzi di identificazione_elettronica che fanno parte dei regimi notificati. È opportuno che il principio del riconoscimento reciproco si applichi ove il regime di identificazione_elettronica dello Stato membro notificante soddisfi le condizioni di notifica e la notifica sia stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, il principio del riconoscimento reciproco dovrebbe riguardare esclusivamente l’ autenticazione nei servizi online. È opportuno che l’accesso a tali servizi online e la loro fornitura finale al richiedente siano strettamente collegati al diritto a usufruire di tali servizi alle condizioni fissate nel diritto nazionale.
- = -
(15) L’obbligo di riconoscere i mezzi di identificazione_elettronica dovrebbe riferirsi esclusivamente ai mezzi il cui livello di garanzia dell’identità corrisponde a un livello pari o superiore a quello richiesto per il servizio online in questione.
Inoltre, tale obbligo dovrebbe applicarsi solo qualora l’ organismo_del_settore_pubblico in questione utilizzi il livello di garanzia «significativo» o «elevato» in relazione all’accesso a tale servizio online. È opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà, conformemente al diritto comunitario, di riconoscere mezzi di identificazione_elettronica aventi livelli di garanzia dell’identità inferiori.
- = -
(17) È opportuno che gli Stati membri incoraggino il settore privato a impiegare volontariamente mezzi di identificazione_elettronica nell’ambito di un regime notificato a fini di identificazione ove necessario per servizi online o transazioni elettroniche.
La facoltà di ricorrere a tali mezzi di identificazione_elettronica consentirebbe al settore privato di avvalersi dell’identificazione e autenticazione elettroniche già ampiamente impiegate in molti Stati membri almeno per i servizi pubblici e di agevolare alle imprese e ai cittadini l’accesso transfrontaliero ai loro servizi online.
Per facilitare l’impiego transfrontaliero di tali mezzi di identificazione_elettronica da parte del settore privato, è opportuno che la possibilità di autenticazione offerta da uno Stato membro sia disponibile alle parti del settore privato facenti affidamento sulla certificazione stabilite al di fuori del territorio di detto Stato membro alle stesse condizioni applicate alle parti del settore privato facenti affidamento sulla certificazione stabilite nel suddetto Stato membro.
Di conseguenza, per quanto riguarda le parti del settore privato facenti affidamento sulla certificazione, lo Stato membro notificante può definire termini di accesso ai mezzi di autenticazione.
Detti termini di accesso possono indicare se i mezzi di autenticazione relativi al regime notificato sono attualmente disponibili alle parti del settore privato facenti affidamento sulla certificazione.
- = -
(20) È opportuno che la cooperazione degli Stati membri agevoli l’interoperabilità tecnica dei regimi di identificazione_elettronica notificati, al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e sicurezza, in funzione del grado di rischio. È opportuno che lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori prassi fra Stati membri, finalizzati al riconoscimento reciproco dei regimi, facilitino tale cooperazione.
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(21) È anche opportuno che il presente regolamento istituisca un quadro giuridico generale per l’impiego dei servizi fiduciari.
Tuttavia, non è opportuno che istituisca un obbligo generale di farne uso o che installi un punto di accesso per tutti i servizi fiduciari esistenti.
In particolare, non è auspicabile che il regolamento copra la prestazione di servizi fiduciari usati esclusivamente nell’ambito di sistemi chiusi da un insieme definito di partecipanti che non hanno ripercussioni su terzi.
Ad esempio, i sistemi istituiti in imprese o amministrazioni pubbliche per la gestione delle procedure interne che fanno uso di servizi fiduciari non dovrebbero essere soggetti ai requisiti previsti dal presente regolamento.
Solo i servizi fiduciari prestati al pubblico aventi ripercussioni su terzi dovrebbero soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento.
Non è neanche auspicabile che il presente regolamento copra aspetti legati alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici nei casi in cui la normativa nazionale o unionale stabilisca obblighi quanto alla forma.
Inoltre, non dovrebbe avere ripercussioni sugli obblighi di forma nazionali relativi ai registri pubblici, in particolare i registri commerciali e catastali.
- = -
(22) Al fine di contribuire al loro impiego transfrontaliero generale, è opportuno che sia possibile utilizzare i servizi fiduciari come prove in procedimenti giudiziali in tutti gli Stati membri.
Spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici dei servizi fiduciari, salvo che il presente regolamento provveda altrimenti.
- = -
(25) È opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di definire altri tipi di servizi fiduciari oltre a quelli inseriti nell’elenco ristretto di servizi fiduciari di cui al presente regolamento, ai fini del loro riconoscimento a livello nazionale quali servizi fiduciari qualificati.
- = -
(27) È opportuno che il presente regolamento sia neutrale sotto il profilo tecnologico. È auspicabile che gli effetti giuridici prodotti dal presente regolamento siano ottenibili mediante qualsiasi modalità tecnica, purché siano soddisfatti i requisiti da esso previsti.
- = -
(28) Al fine di migliorare in particolare la fiducia delle piccole e medie imprese (PMI) e dei consumatori nel mercato interno e di promuovere l’impiego dei servizi e prodotti fiduciari, è opportuno introdurre le nozioni di servizi fiduciari qualificati e di prestatori di servizi fiduciari qualificati, per precisare i requisiti e gli obblighi che garantiscano un elevato livello di sicurezza di tutti i servizi e prodotti fiduciari qualificati impiegati o prestati.
- = -
(31) Gli organismi di vigilanza dovrebbero cooperare con le autorità di protezione dei dati, ad esempio informandole in merito ai risultati di verifiche di prestatori di servizi fiduciari qualificati, laddove siano state rilevate violazioni delle norme di protezione dei dati personali.
In particolare, è opportuno che la trasmissione di informazioni copra gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali.
- = -
(32) È opportuno che tutti i prestatori di servizi fiduciari adottino buone prassi di sicurezza in funzione dei rischi connessi con le loro attività, in modo da migliorare la fiducia degli utilizzatori nel mercato unico.
- = -
(33) È opportuno che le disposizioni sull’uso degli pseudonimi nei certificati non impediscano agli Stati membri di chiedere l’identificazione delle persone in base alla normativa unionale o nazionale.
- = -
(34) È opportuno che tutti gli Stati membri si adeguino a requisiti essenziali comuni di vigilanza per garantire un livello paragonabile di sicurezza dei servizi fiduciari qualificati.
Per facilitare l’applicazione coerente di tali requisiti in tutta l’Unione occorre che gli Stati membri adottino procedure paragonabili e scambino informazioni sulle loro attività di vigilanza e sulle migliori prassi del settore.
- = -
(35) Tutti i prestatori di servizi fiduciari dovrebbero essere soggetti ai requisiti del presente regolamento, in particolare a quelli in materia di sicurezza e responsabilità, al fine di garantire la dovuta diligenza, la trasparenza e l’attendibilità delle loro operazioni e servizi.
Tuttavia, tenendo conto del tipo di servizi fornito dai prestatori di servizi fiduciari, per quanto riguarda tali requisiti è opportuno distinguere tra servizi fiduciari qualificati e non qualificati.
- = -
(39) Per consentire alla Commissione e agli Stati membri di valutare l’efficacia del meccanismo di notifica delle violazioni di cui al presente regolamento, è opportuno imporre l’obbligo agli organismi di vigilanza di fornire informazioni riassuntive alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA).
- = -
(40) Per consentire alla Commissione e agli Stati membri di valutare l’efficacia del meccanismo di vigilanza perfezionato di cui al presente regolamento, è opportuno chiedere agli organismi di vigilanza di riferire sulle loro attività.
Ciò servirebbe ad agevolare lo scambio di buone prassi fra organismi di vigilanza e consentirebbe di verificare l’applicazione coerente ed efficiente dei requisiti essenziali di vigilanza in tutti gli Stati membri.
- = -
(41) Per garantire che i servizi fiduciari qualificati siano sostenibili e duraturi e migliorare la fiducia degli utilizzatori nella continuità di detti servizi, è opportuno che gli organismi di vigilanza verifichino l’esistenza e la corretta applicazione delle disposizioni sui piani di cessazione nel caso in cui prestatori di servizi fiduciari qualificati cessino le loro attività.
- = -
(42) Per facilitare la vigilanza sui prestatori di servizi fiduciari qualificati, ad esempio allorché un prestatore offre i suoi servizi sul territorio di uno Stato membro in cui non è soggetto a vigilanza o qualora i computer di un prestatore siano situati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore è stabilito, è opportuno istituire un sistema di assistenza mutua fra gli organismi di vigilanza negli Stati membri.
- = -
(44) Il presente regolamento mira a garantire un quadro coerente affinché i servizi fiduciari siano dotati di un livello elevato di sicurezza e certezza giuridica.
A tale riguardo, nel trattare la valutazione di conformità di prodotti e servizi, la Commissione dovrebbe, ove opportuno, cercare sinergie con i pertinenti regimi europei e internazionali vigenti, quali il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) che sancisce gli obblighi in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e vigilanza del mercato di prodotti.
- = -
(45) Per consentire un processo di avviamento efficiente, che conduca all’inclusione dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi fiduciari qualificati da essi offerti negli elenchi di fiducia, è opportuno incoraggiare interazioni preliminari fra gli aspiranti prestatori di servizi fiduciari qualificati e l’organismo di vigilanza competente, in vista di facilitare l’esercizio della dovuta diligenza nell’offerta di servizi fiduciari qualificati.
- = -
(48) Sebbene sia necessario un elevato livello di sicurezza per garantire il riconoscimento reciproco delle firme elettroniche, in casi specifici come nel contesto della decisione 2009/767/CE della Commissione (10), è opportuno che siano accettate anche firme elettroniche con una garanzia di sicurezza più debole.
- = -
(51) È opportuno che il firmatario possa affidare a terzi i dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata, purché siano rispettati appropriati meccanismi e procedure per garantire che il firmatario mantenga il controllo esclusivo sull’uso dei suoi dati di creazione di firma_elettronica e l’uso del dispositivo soddisfi i requisiti della firma_elettronica qualificata.
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(53) La sospensione dei certificati qualificati è una prassi operativa abituale dei prestatori di servizi fiduciari in una serie di Stati membri, che è diversa dalla revoca e comporta la perdita di validità temporanea di un certificato.
La certezza del diritto richiede che la situazione di sospensione di un certificato sia sempre indicata chiaramente.
A tale scopo i prestatori di servizi fiduciari dovrebbero avere la responsabilità di indicare chiaramente la situazione del certificato e, in caso di sospensione, il periodo di tempo esatto durante il quale il certificato è sospeso. È opportuno che il presente regolamento non imponga ai prestatori di servizi fiduciari o agli Stati membri l’utilizzo della sospensione, ma preveda norme di trasparenza nei casi in cui tale prassi è disponibile.
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(57) Per garantire la certezza giuridica della validità della firma, è essenziale specificare i componenti di una firma_elettronica qualificata, che dovrebbero essere valutati dalla parte_facente_affidamento_sulla_certificazione che effettua la convalida.
Inoltre, è opportuno che attraverso la specificazione degli obblighi dei prestatori di servizi fiduciari qualificati che possono offrire un servizio di convalida qualificata a parti facenti affidamento sulla certificazione che non vogliono o non possono effettuare esse stesse la convalida di firme elettroniche qualificate siano stimolati gli investimenti del settore privato e pubblico in tali servizi. È opportuno che entrambi gli elementi rendano la convalida delle firme elettroniche qualificate semplice e agevole per tutte le parti a livello dell’Unione.
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(58) Qualora una transazione richieda un sigillo_elettronico qualificato di una persona giuridica, è opportuno che sia accettabile anche la firma_elettronica qualificata del rappresentante autorizzato della persona giuridica.
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(59) È opportuno che i sigilli elettronici fungano da prova dell’emissione di un documento_elettronico da parte di una determinata persona giuridica, dando la certezza dell’origine e dell’integrità del documento stesso.
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(61) È opportuno che il presente regolamento garantisca la conservazione a lungo termine delle informazioni, al fine di assicurare la validità giuridica delle firme elettroniche e dei sigilli elettronici nel lungo periodo, garantendo che possano essere convalidati indipendentemente da futuri mutamenti tecnologici.
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(67) I servizi di autenticazione dei siti web prevedono un mezzo tramite il quale il visitatore di un sito può accertarsi che dietro a quel sito web vi è un’entità reale e legittima.
Tali servizi contribuiscono a diffondere sicurezza e fiducia nelle transazioni commerciali on line, in quanto gli utenti si fideranno di un sito web che è stato autenticato.
La fornitura e l’uso di servizi di autenticazione dei siti web sono interamente volontari.
Tuttavia, affinché l’ autenticazione dei siti web divenga un mezzo per rafforzare la fiducia, fornire un’esperienza migliore all’utente e promuovere la crescita nel mercato interno, è opportuno che il presente regolamento stabilisca obblighi minimi in materia di sicurezza e responsabilità per i prestatori e i loro servizi.
A tal fine, si è tenuto conto dei risultati delle iniziative industriali esistenti, ad esempio, il Forum Autorità di certificazione/Browser (CA/B Forum).
Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe impedire l’uso di altri mezzi o metodi di autenticazione di un sito web non rientranti nel presente regolamento e non dovrebbe vietare ai prestatori di servizi di autenticazione dei siti web di paesi terzi di prestare i propri servizi ai clienti dell’Unione.
Tuttavia, i servizi di autenticazione dei siti web di un prestatore di un paese terzo dovrebbero essere riconosciuti come qualificati ai sensi del presente regolamento solo se è stato concluso un accordo internazionale tra l’Unione e il paese di stabilimento di detto prestatore.
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(73) Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza è opportuno abrogare la direttiva 1999/93/CE.
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