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- 3 Articolo 8 Livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettronica
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformità
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- identificazione_elettronica 17
- mezzi 11
- garanzia 8
- specifiche 6
- tecniche 6
- norme 6
- significativo 6
- regime 5
- procedure 5
- riferimento 5
- elevato 5
- livello 4
- dell’identità 4
- pertinenti 4
- persona 4
- sicurezza 4
- livelli 4
- basso 4
- all’identità 3
- rilascio 3
- abusivo 3
- scopo 3
- controlli 3
- compresi 3
- esso 3
- caratterizzato 3
- dichiarata 3
- pretesa 3
- tecnici 3
- riguardo 3
- contesto 3
- procedura 3
- grado 3
- fornisce 3
- riferisce 3
- seguenti 2
- alterazione 2
- minime 2
- esecuzione 2
- ridurre 2
- rischio 2
- mediante 2
- atti 2
- rilasciati 2
- giuridiche 1
- qualità 1
- chiedono 1
- persone 1
- elementi: 1
- fisiche 1
Articolo 8
Livelli di garanzia dei regimi di identificazione_elettronica
1. Un regime di identificazione_elettronica notificato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, specifica livelli di garanzia basso, significativo e/o elevato per i mezzi di identificazione_elettronica rilasciati nell’ambito di detto regime.
2. I livelli di garanzia basso, significativo e elevato soddisfano rispettivamente i seguenti criteri:
a) | il livello di garanzia basso si riferisce a mezzi di identificazione_elettronica nel contesto di un regime di identificazione_elettronica che fornisce un grado di sicurezza limitato riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una persona ed è caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure tecniche a esso pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di ridurre il rischio di uso abusivo o alterazione dell’identità; |
b) | il livello di garanzia significativo si riferisce a mezzi di identificazione_elettronica nel contesto di un regime di identificazione_elettronica che fornisce un grado di sicurezza significativo riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una persona ed è caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure tecniche a esso pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di ridurre significativamente il rischio di uso abusivo o alterazione dell’identità; |
c) | il livello di garanzia elevato si riferisce a un mezzo di identificazione_elettronica nel contesto di un regime di identificazione_elettronica che fornisce riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una persona un grado di sicurezza più elevato dei mezzi di identificazione_elettronica aventi un livello di garanzia significativo ed è caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure tecniche a esso pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di impedire l’uso abusivo o l’alterazione dell’identità. |
3. Entro il 18 settembre 2015, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti e fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le specifiche, norme e procedure tecniche minime in riferimento alle quali sono specificati i livelli di garanzia basso, significativo e elevato dei mezzi di identificazione_elettronica ai fini del paragrafo 1.
Le suddette specifiche, norme e procedure tecniche minime sono fissate facendo riferimento all’affidabilità e alla qualità dei seguenti elementi:
a) | della procedura di controllo e verifica dell’identità delle persone fisiche o giuridiche che chiedono il rilascio dei mezzi di identificazione_elettronica; |
b) | della procedura di rilascio dei mezzi di identificazione_elettronica richiesti; |
c) | del meccanismo di autenticazione mediante il quale la persona fisica o giuridica usa i mezzi di identificazione_elettronica per confermare la propria identità a una parte_facente_affidamento_sulla_certificazione; |
d) | dell’entità che rilascia i mezzi di identificazione_elettronica; |
e) | di qualsiasi altro organismo implicato nella domanda di rilascio dei mezzi di identificazione_elettronica; e |
f) | delle specifiche tecniche e di sicurezza dei mezzi di identificazione_elettronica rilasciati. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
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