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2014/0910 IT cercato: 'capo' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    capo I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    capo II
    IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA

    capo III
    SERVIZI FIDUCIARI

    SEZIONE 1
    Disposizioni generali

    SEZIONE 2
    Vigilanza

    SEZIONE 3
    Servizi fiduciari qualificati

    SEZIONE 4
    Firme elettroniche

    SEZIONE 5
    Sigilli elettronici

    SEZIONE 6
    Validazione temporale elettronica

    SEZIONE 7
    Servizi elettronici di recapito certificato

    SEZIONE 8
    Autenticazione dei siti web

    capo IV
    DOCUMENTI ELETTRONICI

    capo V
    DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

    capo VI
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 5

Trattamento e protezione dei dati

1.   Il trattamento dei dati a carattere personale è effettuato a norma della direttiva 95/46/CE.

2.   Fatti salvi gli effetti giuridici che il diritto nazionale attribuisce agli pseudonimi, gli Stati membri non vietano l’uso di pseudonimi nelle transazioni elettroniche.

capo II

IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA

Articolo 12

Cooperazione e interoperabilità

1.   I regimi nazionali di identificazione_elettronica notificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, sono interoperabili.

2.   È istituito un quadro di interoperabilità ai fini del paragrafo 1.

3.   Il quadro di interoperabilità risponde ai seguenti criteri:

a)

mira a essere neutrale dal punto di vista tecnologico e non comporta discriminazioni tra specifiche soluzioni tecniche nazionali per l’ identificazione_elettronica all’interno di uno Stato membro;

b)

segue, ove possibile, le norme europee e internazionali;

c)

facilita l’applicazione del principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione (privacy by design); e

d)

garantisce che i dati personali siano trattati a norma della direttiva 95/46/CE.

4.   Il quadro di interoperabilità è composto da:

a)

un riferimento ai requisiti tecnici minimi connessi ai livelli di garanzia di cui all’articolo 8;

b)

una mappatura dei livelli di garanzia nazionali dei regimi di identificazione_elettronica notificati in base ai livelli di garanzia di cui all’articolo 8;

c)

un riferimento ai requisiti tecnici minimi di interoperabilità;

d)

un riferimento a un insieme minimo di dati_di_identificazione_personale che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, disponibile nell’ambito dei regimi di identificazione_elettronica;

e)

norme di procedura;

f)

disposizioni per la risoluzione delle controversie; e

g)

norme di sicurezza operativa comuni.

5.   Gli Stati membri cooperano per quanto riguarda:

a)

l’interoperabilità dei regimi di identificazione_elettronica notificati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, e dei regimi di identificazione_elettronica che gli Stati membri intendono notificare; e

b)

la sicurezza dei regimi di identificazione_elettronica.

6.   La cooperazione fra gli Stati membri riguarda:

a)

lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi per quanto riguarda i regimi di identificazione_elettronica e, in particolare, i requisiti tecnici connessi all’interoperabilità e ai livelli di garanzia;

b)

lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi per quanto riguarda i metodi di lavoro con i livelli di garanzia dei regimi di identificazione_elettronica di cui all’articolo 8;

c)

la valutazione tra pari dei regimi di identificazione_elettronica che rientrano nel presente regolamento; e

d)

l’esame degli sviluppi pertinenti nel settore dell’ identificazione_elettronica.

7.   Entro il 18 marzo 2015, la Commissione, mediante atti di esecuzione, fissa le modalità procedurali necessarie per facilitare la collaborazione fra gli Stati membri di cui ai paragrafi 5 e 6, al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e di sicurezza, commisurato al grado di rischio esistente.

8.   Entro il 18 settembre 2015, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del requisito di cui al paragrafo 1, la Commissione, fatti salvi i criteri di cui al paragrafo 3 e tenendo conto dei risultati della cooperazione fra gli Stati membri, adotta atti di esecuzione sul quadro di interoperabilità quale definito al paragrafo 4.

9.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 7 e 8 sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

capo III

SERVIZI FIDUCIARI

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 45

Requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web

1.   I certificati qualificati di autenticazione di siti web soddisfano i requisiti di cui all’allegato IV.

2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di autenticazione di siti web. Si presume che i requisiti di cui all’allegato IV siano stati rispettati ove un certificato qualificato di autenticazione di sito web risponda a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

capo IV

DOCUMENTI ELETTRONICI

Articolo 46

Effetti giuridici dei documenti elettronici

A un documento_elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica.

capo V

DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

Articolo 48

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

capo VI

DISPOSIZIONI FINALI


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