keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- 1 Art. 76 Penalità di mora
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- articolo 9
- decisione 8
- norma 5
- paragrafo 5
- dimensioni 4
- molto 4
- grandi 4
- mora 3
- penalità 3
- persona 2
- conformarsi 2
- informazioni 2
- essa 2
- questione 2
- fornitore 2
- motore_di_ricerca_online 2
- piattaforma_online 2
- risulta 1
- dispone 1
- inferiore 1
- misure 1
- provvisorie 1
- misura 1
- caso 1
- impegni 1
- resi 1
- giuridicamente 1
- vincolanti 1
- adottata 1
- compresi 1
- rispettare 1
- contenuti 1
- requisiti 1
- relativi 1
- piano 1
- azione 1
- qualora 1
- conformati 1
- mediante 1
- adempimento 1
- stata 1
- inflitta 1
- fissare 1
- importo 1
- definitivo 1
- quest 1
- ultima 1
- obbligo 1
- complete 1
- disposta 1
Articolo 76
Penalità di mora
1. La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora periodiche non superiori al 5 % del reddito giornaliero medio o del fatturato annuo realizzato giornalmente a livello mondiale nel corso dell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerli a:
a) | fornire informazioni corrette e complete in risposta a una decisione di richiesta di informazioni a norma dell'articolo 67; |
b) | sottoporsi a un'ispezione da essa disposta mediante decisione a norma dell'articolo 69; |
c) | conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 70, paragrafo 1; |
d) | rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti da una decisione adottata a norma dell'articolo 71, paragrafo 1; |
e) | conformarsi a una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, compresi, se del caso, i requisiti in essa contenuti relativi al piano d'azione di cui all'articolo 75. |
2. Qualora il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, si siano conformati all'obbligo per il cui adempimento è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di quest'ultima in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.
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