keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- 1 Art. 61 Comitato europeo per i servizi digitali
- 1 Art. 63 Compiti del comitato
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- servizi 12
- presente 10
- regolamento 10
- digitali 8
- coordinatori 7
- dimensioni 7
- molto 7
- grandi 7
- online 5
- articolo 5
- comitato 5
- pareri 4
- piattaforme 4
- relazioni 3
- motori 3
- ricerca 3
- raccomandazioni 3
- relazione 3
- competenti 3
- autorità 3
- disciplinate 3
- materie 3
- indagini 3
- questioni 3
- vigilanza 3
- conseguire 2
- pertinenti 2
- sostenere 2
- fornendo 2
- obiettivi 2
- prestatori 2
- intermediari 2
- assistere 2
- fornire 2
- europeo 2
- emergenti 2
- analisi 2
- cooperazione 2
- orientamenti 2
- adottare 2
- consulenza 2
- conformemente 2
- contribuire 2
- misure 2
- casi 1
- connesse 1
- sezione 1
- modelli 1
- previsto 1
- esecuzione 1
Articolo 61
Comitato europeo per i servizi digitali
1. È istituito un gruppo consultivo indipendente di coordinatori dei servizi digitali per la vigilanza sui prestatori di servizi intermediari denominato «comitato europeo per i servizi digitali» («comitato»).
2. Il comitato fornisce consulenza ai coordinatori dei servizi digitali e alla Commissione conformemente al presente regolamento per conseguire gli obiettivi seguenti:
a) | contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento e alla cooperazione efficace dei coordinatori dei servizi digitali e della Commissione nelle materie disciplinate dal presente regolamento; |
b) | coordinare e contribuire agli orientamenti e all'analisi della Commissione, dei coordinatori dei servizi digitali e di altre autorità competenti sulle questioni emergenti nel mercato interno in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento; |
c) | assistere i coordinatori dei servizi digitali e la Commissione nella vigilanza sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi. |
Articolo 63
Compiti del comitato
1. Ove necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 61, paragrafo 2, il comitato provvede in particolare a:
a) | sostenere il coordinamento delle indagini congiunte; |
b) | assistere le autorità competenti nell'analisi delle relazioni e dei risultati delle revisioni di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca di dimensioni molto grandi da presentare a norma del presente regolamento; |
c) | fornire pareri, raccomandazioni o consulenze ai coordinatori dei servizi digitali in conformità del presente regolamento, tenendo conto, in particolare, della libera prestazione di servizi da parte dei prestatori intermediari di servizi; |
d) | fornire consulenza alla Commissione sulle misure di cui all'articolo 66 e adottare pareri sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi o sui motori di ricerca di dimensioni molto grandi conformemente al presente regolamento; |
e) | sostenere e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme, orientamenti, relazioni, modelli e codici di condotta europei in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, come previsto dal presente regolamento, anche fornendo pareri o raccomandazioni su questioni connesse all'articolo 44, nonché l'individuazione di questioni emergenti in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento. |
2. I coordinatori dei servizi digitali e, se del caso, altre autorità nazionali competenti che non seguano i pareri, le richieste o le raccomandazioni adottate dal comitato e ad essi rivolte giustificano tale scelta fornendo una spiegazione sulle indagini, le azioni e le misure che hanno attuato nell'ambito delle relazioni previste dal presente regolamento o al momento di adottare le decisioni pertinenti, a seconda dei casi.
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
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