keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- 1 Art. 39 Ulteriore trasparenza della pubblicità online
- 1 Art. 61 Comitato europeo per i servizi digitali
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- pubblicità 13
- online 10
- servizi 8
- molto 7
- grandi 7
- dimensioni 7
- articolo 6
- digitali 6
- paragrafo 5
- piattaforme 5
- presente 5
- informazioni 5
- registro 5
- coordinatori 5
- presentata 4
- servizio 4
- caso 4
- destinatari 4
- regolamento 4
- comitato 3
- interfacce 3
- gruppi 3
- specifica 3
- persona 2
- disciplinate 2
- stata 2
- materie 2
- il 2
- contribuire 2
- seguenti: 2
- vigilanza 2
- europeo 2
- fisica 2
- destinata 2
- principali 2
- parametri 2
- gruppo 2
- include 2
- lettere 2
- dati 2
- orientamenti 2
- giuridica 2
- utilizzati 2
- periodo 2
- motori 2
- pubblico 2
- presentano 2
- ricerca 2
- attraverso 2
- durante 2
Articolo 39
Ulteriore trasparenza della pubblicità online
1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che presentano pubblicità sulle loro interfacce online compilano e rendono accessibile al pubblico in una specifica sezione della loro interfaccia_online, mediante uno strumento consultabile e affidabile che consente ricerche attraverso molteplici criteri e attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, per l'intero periodo durante il quale presentano pubblicità e fino a un anno dopo la data dell'ultima presentazione dell'annuncio pubblicitario sulle loro interfacce online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché il registro non contenga dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere presentata e compiono sforzi ragionevoli per garantire che le informazioni siano esatte e complete.
2. Il registro comprende come minimo tutte le informazioni seguenti:
a) | il contenuto della pubblicità, compreso il nome del prodotto, del servizio o del marchio e l'oggetto della pubblicità; |
b) | la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità; |
c) | la persona fisica o giuridica che ha pagato la pubblicità, se diversa da quella di cui alla lettera b); |
d) | il periodo durante il quale è stata presentata la pubblicità; |
e) | un'indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata a essere presentata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine, compresi, se del caso, i principali parametri utilizzati per escludere uno o più di tali particolari gruppi; |
f) | le comunicazioni_commerciali pubblicate sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi e individuate a norma dell'articolo 26, paragrafo 2; |
g) | il numero totale di destinatari del servizio raggiunti e, ove opportuno, i dati aggregati suddivisi per ciascuno Stato membro relativi al gruppo o ai gruppi di destinatari ai quali la pubblicità era specificamente destinata. |
3. Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettere a), b) e c), qualora un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi abbia rimosso o disabilitato l'accesso a una pubblicità specifica sulla base di una presunta illegalità o incompatibilità con le condizioni_generali, il registro non include le informazioni di cui a tali lettere. In tal caso, il registro include, per la pubblicità specifica in questione, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere da a) a e), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto i), se del caso.
Previa consultazione del comitato, dei ricercatori abilitati di cui all'articolo 40 e del pubblico, la Commissione può emanare orientamenti sulla struttura, l'organizzazione e le funzionalità dei registri di cui al presente articolo.
Articolo 61
Comitato europeo per i servizi digitali
1. È istituito un gruppo consultivo indipendente di coordinatori dei servizi digitali per la vigilanza sui prestatori di servizi intermediari denominato «comitato europeo per i servizi digitali» («comitato»).
2. Il comitato fornisce consulenza ai coordinatori dei servizi digitali e alla Commissione conformemente al presente regolamento per conseguire gli obiettivi seguenti:
a) | contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento e alla cooperazione efficace dei coordinatori dei servizi digitali e della Commissione nelle materie disciplinate dal presente regolamento; |
b) | coordinare e contribuire agli orientamenti e all'analisi della Commissione, dei coordinatori dei servizi digitali e di altre autorità competenti sulle questioni emergenti nel mercato interno in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento; |
c) | assistere i coordinatori dei servizi digitali e la Commissione nella vigilanza sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi. |
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