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keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT

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2022/2065 IT cercato: 'prevedibile' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1 Art. 1 Oggetto

  • CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

    CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online

    SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
  • 1 Art. 34 Valutazione del rischio

  • SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
  • 1 Art. 47 Codici di condotta per l'accessibilità

  • CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 1

Oggetto

1.   L'obiettivo del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compreso il principio della protezione dei consumatori, siano tutelati in modo effettivo.

2.   Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

a)

un quadro per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari;

b)

norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari;

c)

norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

Articolo 34

Valutazione del rischio

1.   I fornitori die piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano con diligenza gli eventuali rischi sistemici nell'Unione derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio e dei suoi relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall'uso dei loro servizi.

Essi effettuano le valutazioni dei rischi entro la data di applicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 6, secondo comma, e successivamente almeno una volta all'anno, e in ogni caso prima dell'introduzione di funzionalità che possono avere un impatto critico sui rischi individuati a norma del presente articolo. La valutazione del rischio deve essere specifica per i loro servizi e proporzionata ai rischi sistemici, tenendo in considerazione la loro gravità e la loro probabilità, e deve comprendere i seguenti rischi sistemici:

a)

la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi;

b)

eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, per l'esercizio dei diritti fondamentali, in particolare i diritti fondamentali alla dignità umana sancito nell'articolo 1 della Carta, al rispetto della vita privata e familiare sancito nell'articolo 7 della Carta, alla tutela dei dati personali sancito nell'articolo 8 della Carta, alla libertà di espressione e di informazione, inclusi la libertà e il pluralismo dei media, sanciti nell'articolo 11 della Carta, e alla non discriminazione sancito nell'articolo 21 della Carta, al rispetto dei diritti del minore sancito nell'articolo 24 della Carta, così come all'elevata tutela dei consumatori, sancito nell'articolo 38 della Carta;

c)

eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica;

d)

qualsiasi effetto negativo, attuale o prevedibile, in relazione alla violenza di genere, alla protezione della salute pubblica e dei minori e alle gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona.

2.   Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi tengono conto, in particolare, dell'eventualità e del modo in cui i seguenti fattori influenzano uno dei rischi sistemici di cui al paragrafo 1:

a)

la progettazione dei loro sistemi di raccomandazione e di qualsiasi altro sistema algoritmico pertinente;

b)

i loro sistemi di moderazione_dei_contenuti;

c)

le condizioni_generali applicabili e la loro applicazione;

d)

i sistemi di selezione e presentazione delle pubblicità;

e)

le pratiche del fornitore relative ai dati.

Le valutazioni analizzano inoltre se e in che modo i rischi di cui al paragrafo 1 siano influenzati dalla manipolazione intenzionale del loro servizio, anche mediante l'uso non autentico o lo sfruttamento automatizzato del servizio, nonché l'amplificazione e la diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le condizioni_generali.

La valutazione tiene conto di specifici aspetti regionali o linguistici, anche laddove siano specifici di uno Stato membro.

3.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi conservano i documenti giustificativi delle valutazioni dei rischi per almeno tre anni dopo l'esecuzione delle valutazioni dei rischi e, su richiesta, li comunicano alla Commissione e al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento.

Articolo 47

Codici di condotta per l'accessibilità

1.   La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta a livello dell'Unione con il coinvolgimento dei fornitori di piattaforme online e altri fornitori di servizi interessati, delle organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio e delle organizzazioni della società civile o delle autorità competenti al fine di promuovere la piena ed effettiva parità di partecipazione, migliorando l'accesso ai servizi online che, attraverso la loro progettazione iniziale o il loro successivo adattamento, rispondono alle particolari esigenze delle persone_con_disabilità.

2.   La Commissione mira a garantire che i codici di condotta perseguano l'obiettivo di garantire che tali servizi siano accessibili in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte delle persone_con_disabilità. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta rispondano almeno ai seguenti obiettivi:

a)

progettare e adattare i servizi per renderli accessibili alle persone_con_disabilità rendendoli percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi;

b)

spiegare in che modo i servizi soddisfano i requisiti di accessibilità applicabili e mettere tali informazioni a disposizione del pubblico in modo accessibile per le persone_con_disabilità;

c)

rendere disponibili le informazioni, i moduli e le misure forniti a norma del presente regolamento in modo che siano facilmente reperibili, facilmente comprensibili e accessibili per le persone_con_disabilità.

3.   La Commissione incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta entro il 18 febbraio 2025 e la loro applicazione entro il 18 agosto 2025.


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