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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

    CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
  • 1 Art. 13 Rappresentanti legali

  • SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
  • 2 Art. 26 Pubblicità sulle piattaforme online

  • SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
  • 1 Art. 37 Revisioni indipendenti
  • 1 Art. 41 Funzione di controllo della conformità

  • SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
  • 1 Art. 82 Richieste di restrizione dell'accesso e cooperazione con i giudici nazionali

  • SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 13

Rappresentanti legali

1.   I prestatori di servizi intermediari che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione possono designare per iscritto una persona fisica o giuridica che funga da loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi.

2.   I prestatori di servizi intermediari incaricano i loro rappresentanti legali di fungere da punto di riferimento, in aggiunta o in sostituzione di tali prestatori, cui si rivolgono le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il comitato per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni adottate in relazione al presente regolamento. I prestatori di servizi intermediari attribuiscono al loro rappresentante legale i poteri necessari e risorse sufficienti per garantire un'efficace e tempestiva cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il comitato, e per garantire il rispetto di tali decisioni.

3.   Il rappresentante legale designato può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, fatte salve le responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del prestatore di servizi intermediari.

4.   I prestatori di servizi intermediari notificano il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale al coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Essi provvedono affinché tali informazioni siano disponibili al pubblico, facilmente accessibili, esatte e mantenute aggiornate.

5.   La designazione di un rappresentante legale all'interno dell'Unione a norma del paragrafo 1 non comporta la costituzione di uno stabilimento nell'Unione.

Articolo 26

Pubblicità sulle piattaforme online

1.   I fornitori di piattaforme online che presentano pubblicità sulle loro interfacce online provvedono affinché, per ogni singola pubblicità presentata a ogni singolo destinatario, i destinatari del servizio siano in grado di identificare in modo chiaro, conciso, inequivocabile e in tempo reale quanto segue:

a)

che l'informazione costituisce una pubblicità, anche attraverso contrassegni visibili che potrebbero seguire gli standard a norma dell'articolo 44;

b)

la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità;

c)

la persona fisica o giuridica che paga per la pubblicità, se detta persona è diversa dalla persona fisica o giuridica di cui alla lettera b);

d)

informazioni rilevanti direttamente e facilmente accessibili dalla pubblicità relative ai parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene presentata la pubblicità e, laddove applicabile, alle modalità di modifica di detti parametri.

2.   I fornitori di piattaforme online mettono a disposizione dei destinatari del servizio una funzionalità che consente di dichiarare se i contenuti che forniscono siano o contengano comunicazioni_commerciali.

Quando il destinatario_del_servizio presenta una dichiarazione a norma del presente paragrafo, il fornitore di piattaforme online provvede affinché gli altri destinatari del servizio possano comprendere in modo chiaro, inequivocabile e in tempo reale, anche mediante contrassegni visibili, che potrebbero seguire gli standard a norma dell'articolo 44, che i contenuti forniti dal destinatario_del_servizio sono o contengono comunicazioni_commerciali come descritte in detta dichiarazione.

3.   I fornitori di piattaforme online non possono presentare pubblicità ai destinatari del servizio basate sulla profilazione, quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, utilizzando le categorie speciali di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 37

Revisioni indipendenti

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno una volta all'anno, a revisioni indipendenti volti a valutare la conformità:

a)

agli obblighi stabiliti al capo III;

b)

agli impegni assunti a norma dei codici di condotta di cui agli articoli 45 e 46 e dei protocolli di crisi di cui all'articolo 48.

2.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi consentono alle organizzazioni che effettuano le revisioni a norma del presente articolo la cooperazione e l'assistenza necessarie per consentire loro di svolgere tali revisioni in modo efficace, efficiente e tempestivo, anche provvedendo a dare loro accesso a tutti i dati e ai locali pertinenti, e rispondendo a domande orali o scritte. Essi si astengono dall'ostacolare, influenzare indebitamente o compromettere lo svolgimento della revisione.

Dette revisioni garantiscono un adeguato livello di riservatezza e il segreto professionale per quanto riguarda le informazioni ottenute dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e da terzi nel contesto delle revisioni, anche dopo la loro conclusione. Tuttavia, il rispetto di tale obbligo non deve pregiudicare l'esecuzione delle revisioni e delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle in materia di trasparenza, vigilanza ed esecuzione. Se necessario ai fini della relazione sulla trasparenza a norma dell'articolo 42, paragrafo 4, la relazione di revisione e la relazione di esecuzione della revisione di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo sono accompagnate dalle versioni prive di informazioni che potrebbero essere ragionevolmente considerate riservate.

3.   Le revisioni effettuate a norma del paragrafo 1 sono eseguite da organizzazioni:

a)

indipendenti e in assenza di conflitti di interessi con il fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, e con qualsiasi persona giuridica connessa con tale fornitore; in particolare:

i)

non devono aver fornito servizi diversi dalla revisione relativi alle questioni sottoposte a revisione al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi interessata o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione e a qualsiasi persona giuridica collegata a tale fornitore nei 12 mesi precedenti l'inizio della revisione, e devono essersi impegnati a non fornire tali servizi nei 12 mesi successivi al completamento della revisione;

ii)

non devono aver fornito servizi di revisione a norma del presente articolo al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi interessata o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione e a qualsiasi persona giuridica collegata a tale fornitore per un periodo superiore a dieci anni consecutivi;

iii)

non possono effettuare la revisione a fronte di corrispettivi che dipendono dall'esito dello stesso;

b)

sono dotate di comprovata esperienza nel settore della gestione dei rischi, di competenze e di capacità tecniche;

c)

sono dotate di comprovata obiettività e deontologia professionale, basata in particolare sull'adesione a codici di condotta o standard appropriati.

4.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi provvedono affinché le organizzazioni che effettuano le revisioni redigano una relazione per ciascuna revisione. Tale relazione è motivata per iscritto e contiene almeno gli elementi seguenti:

a)

il nome, l'indirizzo e il punto di contatto del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi oggetto della revisione e il periodo di riferimento della revisione;

b)

il nome e l'indirizzo dell'organizzazione o delle organizzazioni che eseguono la revisione;

c)

una dichiarazione di interessi;

d)

una descrizione degli elementi specifici sottoposti a revisione e della metodologia applicata;

e)

una descrizione e una sintesi delle principali constatazioni derivanti dalla revisione;

f)

un elenco delle parti terze consultate nel quadro della revisione;

g)

un giudizio di revisione sul rispetto, da parte del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi oggetto della revisione, degli obblighi e degli impegni di cui al paragrafo 1, giudizio che può essere segnatamente «positivo», «positivo con osservazioni» o «negativo»;

h)

se il giudizio di revisione non è «positivo», raccomandazioni operative su misure specifiche per conseguire la conformità e sui tempi raccomandati per conseguirla.

5.   Qualora l'organizzazione che ha effettuato la revisione non abbia potuto verificare determinati elementi specifici o esprimere un giudizio di revisione sulla base delle proprie indagini, la relazione di revisione include una spiegazione delle circostanze e dei motivi per cui tali elementi non hanno potuto essere sottoposti a revisione.

6.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che ricevono una relazione di revisione che non è «positiva» tengono debitamente conto delle raccomandazioni operative ad essi rivolte al fine di adottare le misure necessarie per attuarle. Entro un mese dal ricevimento di tali raccomandazioni, essi adottano una relazione di attuazione della revisione con cui stabiliscono tali misure. Qualora non diano attuazione alle raccomandazioni operative, essi giustificano nella relazione di attuazione della revisione le ragioni di tale scelta e descrivono le misure alternative da esse adottate per risolvere eventuali casi di non conformità rilevati.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme necessarie per lo svolgimento delle revisioni a norma del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione necessaria per le fasi procedurali, le metodologie di revisione e i modelli di comunicazione delle revisioni effettuate a norma del presente articolo. Tali atti delegati tengono conto di eventuali standard di revisione volontari a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera e).

Articolo 41

Funzione di controllo della conformità

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi istituiscono una funzione di controllo della conformità indipendente dalle loro funzioni operative e composta da uno o più responsabili della conformità, compreso il capo della funzione di controllo della conformità. Tale funzione di controllo della conformità dispone di autorità, status e risorse sufficienti, nonché dell'accesso all'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi, per monitorare la conformità di tale fornitore al presente regolamento.

2.   L'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi assicura che i responsabili della conformità siano in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 3.

L'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi assicura che il capo della funzione di controllo della conformità sai un alto dirigente indipendente con responsabilità distinta per la funzione di controllo della conformità.

Il capo della funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi e può sollevare preoccupazioni e avvertire tale organo qualora i rischi di cui all'articolo 34 o l'inosservanza del presente regolamento incidano o possano incidere sul fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione, fatte salve le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione e gestione.

Il capo della funzione di controllo della conformità non può essere rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi.

3.   I responsabili della conformità hanno i compiti seguenti:

a)

collaborare con il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e con la Commissione ai fini del presente regolamento;

b)

assicurare che tutti i rischi di cui all'articolo 34 siano identificati e adeguatamente segnalati e che siano adottate misure di attenuazione dei rischi ragionevoli, proporzionate ed efficaci a norma dell'articolo 35;

c)

organizzare e sovrintendere alle attività del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi relative alle revisioni indipendenti a norma dell'articolo 37;

d)

informare e consigliare i dirigenti e i dipendenti del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in merito ai pertinenti obblighi a norma del presente regolamento;

e)

monitorare la conformità del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi agli obblighi derivanti dal presente regolamento;

f)

se del caso, monitorare la conformità del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi agli impegni assunti a norma dei codici di condotta di cui agli articoli 45 e 46 o dei protocolli di crisi di cui all'articolo 48.

4.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi comunicano il nome e le coordinate del capo della funzione di controllo della conformità al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione.

5.   L'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi definisce, supervisiona ed è responsabile dell'attuazione dei sistemi di governance del fornitore che garantiscono l'indipendenza della funzione di controllo della conformità, comprese la separazione delle responsabilità all'interno dell'organizzazione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi, la prevenzione dei conflitti di interesse e la sana gestione dei rischi sistemici individuati a norma dell'articolo 34.

6.   L'organo di gestione approva e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, le strategie e le politiche per l'assunzione, la gestione, il monitoraggio e l'attenuazione dei rischi individuati a norma dell'articolo 34 ai quali la piattaforma_online di dimensioni molto grandi o il motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi sono o potrebbero essere esposti.

7.   L'organo di gestione dedica tempo sufficiente all'esame delle misure relative alla gestione dei rischi. Partecipa attivamente alle decisioni relative alla gestione dei rischi e provvede affinché siano assegnate adeguate risorse alla gestione dei rischi individuati in conformità dell'articolo 34.

Articolo 82

Richieste di restrizione dell'accesso e cooperazione con i giudici nazionali

1.   Qualora siano stati esauriti tutti i poteri previsti dalla presente sezione per far cessare una violazione del presente regolamento e quest'ultima persista e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, la Commissione può chiedere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione di agire a norma dell'articolo 51, paragrafo 3.

Prima di inviare tale richiesta al coordinatore dei servizi digitali, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a 14 giorni lavorativi, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure.

2.   Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può presentare di propria iniziativa osservazioni scritte all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 51, paragrafo 3. Previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in questione, la Commissione può anche formulare osservazioni orali.

Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere a tale autorità giudiziaria di trasmetterle o garantire la trasmissione di tutti i documenti necessari per la valutazione del caso.

3.   Quando un giudice nazionale si pronuncia su una questione che è già oggetto di una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento, tale giudice nazionale non adotta decisioni in contrasto con tale decisione della Commissione. I giudici nazionali evitano inoltre decisioni che potrebbero essere in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine un giudice nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esso avviati. Ciò non pregiudica l'articolo 267 TFUE.


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