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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

    CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
  • 1 Art. 14 Termini e condizioni

  • SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
  • 1 Art. 22 Segnalatori attendibili

  • SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
  • 2 Art. 36 Meccanismo di risposta alle crisi

  • SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
  • 1 Art. 69 Poteri di effettuare ispezioni
  • 1 Art. 80 Pubblicazione delle decisioni

  • SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 14

Termini e condizioni

1.   I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni_generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione_dei_contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana, nonché le regole procedurali del loro sistema interno di gestione dei reclami. Sono redatte in un linguaggio chiaro, semplice, comprensibile, facilmente fruibile e privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente.

2.   I prestatori di servizi intermediari informano i destinatari del servizio in merito a qualsiasi modifica significativa delle condizioni_generali.

3.   Se un servizio_intermediario è principalmente destinato a minori o è utilizzato in prevalenza da questi, il prestatore di tale servizio_intermediario spiega in modo comprensibile per i minori le condizioni e le restrizioni che si applicano all'utilizzo del servizio.

4.   I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo diligente, obiettivo e proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali dei destinatari del servizio, quali la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei media, e altri diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Carta.

5.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi forniscono ai destinatari dei servizi una sintesi concisa delle condizioni_generali, di facile accesso e leggibile meccanicamente, compresi le misure correttive e i mezzi di ricorso disponibili, in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità.

6.   Le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33 pubblicano le loro condizioni_generali nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri in cui offrono i loro servizi.

Articolo 22

Segnalatori attendibili

1.   I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, che agiscono entro il loro ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, venga data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

2.   La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)

dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

b)

è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;

c)

svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo.

3.   I segnalatori attendibili pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle segnalazioni presentate conformemente all'articolo 16 durante il periodo di riferimento. La relazione elenca almeno il numero di segnalazioni classificate in base:

a)

all'identità del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni;

b)

al tipo di presunto contenuto_illegale notificato;

c)

alle azioni adottate dal prestatore.

Tali relazioni includono una spiegazione delle procedure in atto per assicurare che il segnalatore attendibile mantenga la propria indipendenza.

I segnalatori attendibili inviano tali relazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha conferito la qualifica e le mettono a disposizione del pubblico. Le informazioni in tali relazioni non contengono dati personali.

4.   I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2 o ai quali hanno sospeso tale qualifica conformemente al paragrafo 6 o revocato tale qualifica conformemente al paragrafo 7.

5.   La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 4 in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.

6.   Se un fornitore di piattaforme online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di segnalazioni non sufficientemente precise, inesatte o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 20, paragrafo 4, comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari. Una volta ricevute le informazioni dal fornitore delle piattaforme online e ove il coordinatore dei servizi digitali ritenga che vi siano motivi legittimi per avviare un'indagine, la qualifica di segnalatore attendibile è sospesa durante il periodo dell'indagine. Tale indagine è condotta senza indebiti ritardi.

7.   Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da un fornitore di piattaforme online a norma del paragrafo 6, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.

8.   La Commissione, previa consultazione del comitato, emana, se necessario, orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 2, 6 e 7.

Articolo 36

Meccanismo di risposta alle crisi

1.   In caso di crisi, la Commissione, su raccomandazione del comitato, può adottare una decisione che impone a uno o più fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di intraprendere una o più delle seguenti azioni:

a)

la valutazione sull'eventualità e, in caso affermativo, sulla relativa portata e sul modo in cui il funzionamento e l'uso dei loro servizi contribuiscano, o possano contribuire, in maniera significativa a una minaccia grave di cui al paragrafo 2;

b)

l'individuazione e l'applicazione di misure specifiche, efficaci e proporzionate, quali quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 1, o all'articolo 48, paragrafo 2, per prevenire, eliminare o limitare tale contributo alla grave minaccia individuata a norma della lettera a) del presente paragrafo;

c)

una relazione alla Commissione, entro una certa data o a intervalli regolari specificati nella decisione, in merito alle valutazioni di cui alla lettera a), sul contenuto preciso, l'attuazione e l'impatto qualitativo e quantitativo delle misure specifiche adottate a norma della lettera b) e su qualsiasi altra questione connessa a tali valutazioni o misure, come specificato nella decisione.

Nell'individuare e applicare le misure di cui alla lettera b) del presente paragrafo, il prestatore o i prestatori di servizi tengono debitamente conto della criticità della grave minaccia di cui al paragrafo 2, dell'urgenza delle misure e delle implicazioni effettive o potenziali per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa l'eventuale inosservanza dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

2.   Ai fini del presente articolo, si considera che si verifichi una crisi quando circostanze eccezionali comportano una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell'Unione o in parti significative di essa.

3.   Con l'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione garantisce che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

a)

le azioni richieste dalla decisione sono strettamente necessarie, giustificate e proporzionate, tenuto conto in particolare della criticità della grave minaccia di cui al paragrafo 2, dell'urgenza delle misure e delle implicazioni effettive o potenziali per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa l'eventuale inosservanza, mediante le misure, dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta;

b)

la decisione indica con precisione un termine ragionevole entro il quale devono essere adottate le misure specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, in particolare, dell'urgenza di tali misure e del tempo richiesto per la loro preparazione e attuazione;

c)

le azioni richieste dalla decisione sono limitate a un periodo non superiore a tre mesi.

4.   A seguito dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, tutte le seguenti misure:

a)

notifica la decisione al fornitore o ai fornitori destinatari della decisione;

b)

rende la decisione disponibile al pubblico; e

c)

informa il comitato della decisione, lo invita a presentare il proprio parere e lo tiene informato di eventuali sviluppi successivi relativi alla decisione.

5.   La scelta delle misure specifiche da adottare a norma del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 7, secondo comma, spetta al fornitore o ai fornitori destinatari della decisione della Commissione.

6.   La Commissione può avviare, di propria iniziativa o su richiesta del fornitore, un dialogo con quest'ultimo per stabilire se, alla luce delle circostanze specifiche del fornitore, le misure previste o attuate di cui al paragrafo 1, lettera b), siano efficaci e proporzionate ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti. In particolare, la Commissione garantisce che le misure adottate dal fornitore di servizi a norma del paragrafo 1, lettera b), soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).

7.   La Commissione monitora l'applicazione delle misure specifiche adottate a norma della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sulla base delle relazioni di cui alla lettera c) di tale paragrafo e di ogni altra informazione pertinente, comprese le informazioni che può richiedere a norma dell'articolo 40 o 67, tenendo conto dell'evoluzione della crisi. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato in merito a tale monitoraggio, almeno una volta al mese.

La Commissione, se ritiene che le misure specifiche previste o attuate a norma del paragrafo 1, lettera b), non siano efficaci o proporzionate, previa consultazione del comitato può adottare una decisione che richieda al fornitore di riesaminare l'identificazione o l'applicazione di tali misure specifiche.

8.   Se del caso, tenuto conto dell'evoluzione della crisi, la Commissione, su raccomandazione del Comitato, può modificare la decisione di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 7, secondo comma:

a)

revocando la decisione e, se del caso, richiedendo alla piattaforma_online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di cessare di applicare le misure individuate e attuate a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 7, secondo comma, in particolare se i motivi di tali misure non sussistono più;

b)

prorogando il periodo di cui al paragrafo 3, lettera c), per un periodo non superiore a tre mesi;

c)

tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle misure, in particolare dell'eventuale inosservanza, mediante le misure, dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

9.   Alla decisione e alla relativa modifica di cui al presente articolo si applicano le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6.

10.   La Commissione tiene nella massima considerazione le raccomandazioni del comitato a norma del presente articolo.

11.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio una volta all'anno a seguito dell'adozione di decisioni di cui al presente articolo e, in ogni caso, tre mesi dopo la fine della crisi, in merito all'applicazione delle misure specifiche adottate a norma di tali decisioni.

Articolo 69

Poteri di effettuare ispezioni

1.   Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può effettuare tutte le ispezioni necessarie presso i locali del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o di altre persone di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

2.   I funzionari e le altre persone che li accompagnano, autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione, hanno il potere di:

a)

accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o dell'altra persona interessata;

b)

esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo alla fornitura del servizio in questione, su qualsiasi forma di supporto;

c)

prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e altri documenti;

d)

richiedere al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi o all'altra persona interessata di fornire accesso e chiarimenti relativi all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e alle pratiche commerciali dell'impresa nonché di registrare o documentare i chiarimenti forniti;

e)

sigillare tutti i locali utilizzati per fini connessi all'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona interessata, nonché libri o altri documenti, per il periodo e nella misura necessari all'ispezione;

f)

chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o dell'altra persona interessata chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'accertamento e verbalizzarne le risposte;

g)

rivolgere domande a tale rappresentante o membro del personale in relazione all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte.

3.   Le ispezioni possono essere effettuate anche con l'assistenza di revisori o esperti nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, nonché dei coordinatori dei servizi digitali o di altre autorità nazionali competenti dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

4.   Qualora i libri e gli altri documenti richiesti, connessi alla fornitura del servizio in questione siano presentati in modo incompleto o qualora le risposte fornite alle domande poste a norma del paragrafo 2 del presente articolo siano inesatte, incomplete o fuorvianti, i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le sanzioni previste dagli articoli 74 e 76. In tempo utile prima dell'ispezione, la Commissione informa in merito il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

5.   Durante le ispezioni i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione, i revisori e gli esperti nominati dalla Commissione, il coordinatore dei servizi digitali o le altre autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è effettuata l'ispezione possono chiedere al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi o ad un'altra persona interessata di fornire spiegazioni su organizzazione, funzionamento, sistema informatico, algoritmi, gestione dei dati e comportamenti aziendali e possono rivolgere domande al loro personale chiave.

6.   Il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o le altre persone fisiche o giuridiche sono tenute a sottoporsi a un'ispezione disposta con decisione della Commissione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data d'inizio e indica le sanzioni previste agli articoli 74 e 76, nonché il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Commissione consulta il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro sul cui territorio deve essere effettuata l'ispezione prima di adottare tale decisione.

7.   I funzionari del coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione e le altre persone da quello autorizzate o nominate prestano attivamente assistenza, su richiesta di tale coordinatore dei servizi digitali o della Commissione, ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione in relazione all'ispezione. Dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2.

8.   Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi o l'altra persona interessata si oppone a un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione presta loro, su richiesta di tali funzionari o altre persone che li accompagnano e conformemente al diritto nazionale dello Stato membro, l'assistenza necessaria, anche, se del caso ai sensi di tale diritto nazionale, sotto forma di misure coercitive adottate da un'autorità di contrasto competente per consentire loro di svolgere l'ispezione.

9.   Se l'assistenza di cui al paragrafo 8 richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria nazionale conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato, tale autorizzazione è chiesta dal coordinatore dei servizi digitali di tale Stato membro su richiesta dei funzionari e delle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

10.   Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 9, l'autorità giudiziaria nazionale investita della causa verifica l'autenticità della decisione della Commissione che ordina l'ispezione e controlla che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nello svolgimento di tale verifica, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite i coordinatori dei servizi digitali dello Stato membro interessato, spiegazioni dettagliate, in particolare quelle relative ai motivi per cui la Commissione sospetta una violazione del presente regolamento, quelli relativi alla gravità della presunta violazione e quelli relativi alla natura del coinvolgimento del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona interessata. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non mette in discussione la necessità dell'ispezione né esige informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione della Commissione.

Articolo 80

Pubblicazione delle decisioni

1.   La Commissione pubblica le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 71, paragrafo 1, e degli articoli da 73 a 76. In tale pubblicazione sono indicati i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese eventuali sanzioni irrogate.

2.   La pubblicazione tiene conto dei diritti e degli interessi legittimi del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione, di qualsiasi altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, e di terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.


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