keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 1 Art. 62 Struttura del comitato
- 2 Art. 68 Potere di audizione e di raccogliere dichiarazioni
- 8 Art. 69 Poteri di effettuare ispezioni
- 1 Art. 84 Segreto d'ufficio
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- ispezione 20
- grandi 18
- dimensioni 18
- molto 18
- comitato 16
- membro 14
- servizi 14
- digitali 14
- persone 13
- presente 12
- funzionari 12
- autorità 10
- coordinatore 10
- piattaforma_online 9
- fornitore 9
- norma 9
- regolamento 9
- paragrafo 9
- motore_di_ricerca_online 9
- articolo 9
- accompagnano 8
- nazionale 8
- persona 8
- territorio 7
- autorizzati 7
- richiesta 7
- diritto 7
- interessata 7
- svolgere 6
- il 6
- nonché 6
- oggetto 6
- possono 6
- questione 6
- effettuata 6
- decisione 6
- qualsiasi 5
- audizione 5
- esperti 5
- informazioni 5
- relativi 4
- autorizzazione 4
- ispezioni 4
- chiedere 4
- locali 4
- assistenza 4
- giudiziaria 4
- scopo 4
- documenti 4
- libri 4
Articolo 62
Struttura del comitato
1. Il comitato è composto da coordinatori dei servizi digitali rappresentati da funzionari di alto livello. La mancata designazione di un coordinatore dei servizi digitali da parte di uno o più Stati membri non impedisce al comitato di svolgere i propri compiti ai sensi del presente regolamento. Ove previsto dal diritto nazionale, altre autorità competenti investite di specifiche responsabilità operative per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento insieme al coordinatore dei servizi digitali possono partecipare al comitato. Altre autorità nazionali possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.
2. Il comitato è presieduto dalla Commissione. La Commissione convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in relazione ai compiti del comitato previsti dal presente regolamento e conformemente al relativo regolamento interno. Qualora al comitato sia chiesto di adottare una raccomandazione a norma del presente regolamento, esso mette immediatamente tale richiesta a disposizione degli altri coordinatori dei servizi digitali attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85.
3. Ogni Stato membro dispone di un voto. La Commissione non ha diritto di voto.
Il comitato adotta i propri atti a maggioranza semplice. Nell'adottare la raccomandazione alla Commissione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, primo comma, il comitato vota entro 48 ore dalla richiesta del presidente del comitato.
4. La Commissione fornisce sostegno amministrativo e analitico per le attività del comitato a norma del presente regolamento.
5. Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni e può cooperare con altre istituzioni e altri organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione, nonché, se del caso, con esperti esterni. Il comitato mette a disposizione del pubblico i risultati di tale cooperazione.
6. Il comitato può consultare le parti interessate e rende i risultati di tale consultazione disponibili al pubblico.
7. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno, previo accordo della Commissione.
Articolo 68
Potere di audizione e di raccogliere dichiarazioni
1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può sentire qualsiasi persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni attinenti all'oggetto di un'indagine, in relazione alla presunta violazione. La Commissione ha il diritto di registrare tale audizione mediante mezzi tecnici adeguati.
2. Se l'audizione di cui al paragrafo 1 si svolge in locali diversi da quelli della Commissione, quest'ultima informa il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio si svolge l'audizione. I funzionari del coordinatore dei servizi digitali possono, su richiesta di quest'ultimo, assistere i funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati a svolgere l'audizione.
Articolo 69
Poteri di effettuare ispezioni
1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può effettuare tutte le ispezioni necessarie presso i locali del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o di altre persone di cui all'articolo 67, paragrafo 1.
2. I funzionari e le altre persone che li accompagnano, autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione, hanno il potere di:
a) | accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o dell'altra persona interessata; |
b) | esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo alla fornitura del servizio in questione, su qualsiasi forma di supporto; |
c) | prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e altri documenti; |
d) | richiedere al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi o all'altra persona interessata di fornire accesso e chiarimenti relativi all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e alle pratiche commerciali dell'impresa nonché di registrare o documentare i chiarimenti forniti; |
e) | sigillare tutti i locali utilizzati per fini connessi all'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona interessata, nonché libri o altri documenti, per il periodo e nella misura necessari all'ispezione; |
f) | chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o dell'altra persona interessata chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'accertamento e verbalizzarne le risposte; |
g) | rivolgere domande a tale rappresentante o membro del personale in relazione all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte. |
3. Le ispezioni possono essere effettuate anche con l'assistenza di revisori o esperti nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, nonché dei coordinatori dei servizi digitali o di altre autorità nazionali competenti dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.
4. Qualora i libri e gli altri documenti richiesti, connessi alla fornitura del servizio in questione siano presentati in modo incompleto o qualora le risposte fornite alle domande poste a norma del paragrafo 2 del presente articolo siano inesatte, incomplete o fuorvianti, i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le sanzioni previste dagli articoli 74 e 76. In tempo utile prima dell'ispezione, la Commissione informa in merito il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.
5. Durante le ispezioni i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione, i revisori e gli esperti nominati dalla Commissione, il coordinatore dei servizi digitali o le altre autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è effettuata l'ispezione possono chiedere al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi o ad un'altra persona interessata di fornire spiegazioni su organizzazione, funzionamento, sistema informatico, algoritmi, gestione dei dati e comportamenti aziendali e possono rivolgere domande al loro personale chiave.
6. Il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o le altre persone fisiche o giuridiche sono tenute a sottoporsi a un'ispezione disposta con decisione della Commissione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data d'inizio e indica le sanzioni previste agli articoli 74 e 76, nonché il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Commissione consulta il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro sul cui territorio deve essere effettuata l'ispezione prima di adottare tale decisione.
7. I funzionari del coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione e le altre persone da quello autorizzate o nominate prestano attivamente assistenza, su richiesta di tale coordinatore dei servizi digitali o della Commissione, ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione in relazione all'ispezione. Dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2.
8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi o l'altra persona interessata si oppone a un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione presta loro, su richiesta di tali funzionari o altre persone che li accompagnano e conformemente al diritto nazionale dello Stato membro, l'assistenza necessaria, anche, se del caso ai sensi di tale diritto nazionale, sotto forma di misure coercitive adottate da un'autorità di contrasto competente per consentire loro di svolgere l'ispezione.
9. Se l'assistenza di cui al paragrafo 8 richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria nazionale conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato, tale autorizzazione è chiesta dal coordinatore dei servizi digitali di tale Stato membro su richiesta dei funzionari e delle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.
10. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 9, l'autorità giudiziaria nazionale investita della causa verifica l'autenticità della decisione della Commissione che ordina l'ispezione e controlla che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nello svolgimento di tale verifica, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite i coordinatori dei servizi digitali dello Stato membro interessato, spiegazioni dettagliate, in particolare quelle relative ai motivi per cui la Commissione sospetta una violazione del presente regolamento, quelli relativi alla gravità della presunta violazione e quelli relativi alla natura del coinvolgimento del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona interessata. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non mette in discussione la necessità dell'ispezione né esige informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione della Commissione.
Articolo 84
Segreto d'ufficio
Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni di cui al presente capo, la Commissione, il comitato, le autorità competenti degli Stati membri e i loro rispettivi funzionari e agenti e le altre persone che lavorano sotto la loro supervisione, come pure le altre persone fisiche o giuridiche eventualmente coinvolte, compresi i revisori e gli esperti nominati a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, si astengono dal divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che per loro natura sono protette dal segreto professionale.
whereas