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2022/2065 IT cercato: 'individuate' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

    CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online

    SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
  • 1 Art. 36 Meccanismo di risposta alle crisi
  • 1 Art. 39 Ulteriore trasparenza della pubblicità online

  • SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 36

Meccanismo di risposta alle crisi

1.   In caso di crisi, la Commissione, su raccomandazione del comitato, può adottare una decisione che impone a uno o più fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di intraprendere una o più delle seguenti azioni:

a)

la valutazione sull'eventualità e, in caso affermativo, sulla relativa portata e sul modo in cui il funzionamento e l'uso dei loro servizi contribuiscano, o possano contribuire, in maniera significativa a una minaccia grave di cui al paragrafo 2;

b)

l'individuazione e l'applicazione di misure specifiche, efficaci e proporzionate, quali quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 1, o all'articolo 48, paragrafo 2, per prevenire, eliminare o limitare tale contributo alla grave minaccia individuata a norma della lettera a) del presente paragrafo;

c)

una relazione alla Commissione, entro una certa data o a intervalli regolari specificati nella decisione, in merito alle valutazioni di cui alla lettera a), sul contenuto preciso, l'attuazione e l'impatto qualitativo e quantitativo delle misure specifiche adottate a norma della lettera b) e su qualsiasi altra questione connessa a tali valutazioni o misure, come specificato nella decisione.

Nell'individuare e applicare le misure di cui alla lettera b) del presente paragrafo, il prestatore o i prestatori di servizi tengono debitamente conto della criticità della grave minaccia di cui al paragrafo 2, dell'urgenza delle misure e delle implicazioni effettive o potenziali per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa l'eventuale inosservanza dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

2.   Ai fini del presente articolo, si considera che si verifichi una crisi quando circostanze eccezionali comportano una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell'Unione o in parti significative di essa.

3.   Con l'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione garantisce che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

a)

le azioni richieste dalla decisione sono strettamente necessarie, giustificate e proporzionate, tenuto conto in particolare della criticità della grave minaccia di cui al paragrafo 2, dell'urgenza delle misure e delle implicazioni effettive o potenziali per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa l'eventuale inosservanza, mediante le misure, dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta;

b)

la decisione indica con precisione un termine ragionevole entro il quale devono essere adottate le misure specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, in particolare, dell'urgenza di tali misure e del tempo richiesto per la loro preparazione e attuazione;

c)

le azioni richieste dalla decisione sono limitate a un periodo non superiore a tre mesi.

4.   A seguito dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, tutte le seguenti misure:

a)

notifica la decisione al fornitore o ai fornitori destinatari della decisione;

b)

rende la decisione disponibile al pubblico; e

c)

informa il comitato della decisione, lo invita a presentare il proprio parere e lo tiene informato di eventuali sviluppi successivi relativi alla decisione.

5.   La scelta delle misure specifiche da adottare a norma del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 7, secondo comma, spetta al fornitore o ai fornitori destinatari della decisione della Commissione.

6.   La Commissione può avviare, di propria iniziativa o su richiesta del fornitore, un dialogo con quest'ultimo per stabilire se, alla luce delle circostanze specifiche del fornitore, le misure previste o attuate di cui al paragrafo 1, lettera b), siano efficaci e proporzionate ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti. In particolare, la Commissione garantisce che le misure adottate dal fornitore di servizi a norma del paragrafo 1, lettera b), soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).

7.   La Commissione monitora l'applicazione delle misure specifiche adottate a norma della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sulla base delle relazioni di cui alla lettera c) di tale paragrafo e di ogni altra informazione pertinente, comprese le informazioni che può richiedere a norma dell'articolo 40 o 67, tenendo conto dell'evoluzione della crisi. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato in merito a tale monitoraggio, almeno una volta al mese.

La Commissione, se ritiene che le misure specifiche previste o attuate a norma del paragrafo 1, lettera b), non siano efficaci o proporzionate, previa consultazione del comitato può adottare una decisione che richieda al fornitore di riesaminare l'identificazione o l'applicazione di tali misure specifiche.

8.   Se del caso, tenuto conto dell'evoluzione della crisi, la Commissione, su raccomandazione del Comitato, può modificare la decisione di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 7, secondo comma:

a)

revocando la decisione e, se del caso, richiedendo alla piattaforma_online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di cessare di applicare le misure individuate e attuate a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 7, secondo comma, in particolare se i motivi di tali misure non sussistono più;

b)

prorogando il periodo di cui al paragrafo 3, lettera c), per un periodo non superiore a tre mesi;

c)

tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle misure, in particolare dell'eventuale inosservanza, mediante le misure, dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

9.   Alla decisione e alla relativa modifica di cui al presente articolo si applicano le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6.

10.   La Commissione tiene nella massima considerazione le raccomandazioni del comitato a norma del presente articolo.

11.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio una volta all'anno a seguito dell'adozione di decisioni di cui al presente articolo e, in ogni caso, tre mesi dopo la fine della crisi, in merito all'applicazione delle misure specifiche adottate a norma di tali decisioni.

Articolo 39

Ulteriore trasparenza della pubblicità online

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che presentano pubblicità sulle loro interfacce online compilano e rendono accessibile al pubblico in una specifica sezione della loro interfaccia_online, mediante uno strumento consultabile e affidabile che consente ricerche attraverso molteplici criteri e attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, per l'intero periodo durante il quale presentano pubblicità e fino a un anno dopo la data dell'ultima presentazione dell'annuncio pubblicitario sulle loro interfacce online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché il registro non contenga dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere presentata e compiono sforzi ragionevoli per garantire che le informazioni siano esatte e complete.

2.   Il registro comprende come minimo tutte le informazioni seguenti:

a)

il contenuto della pubblicità, compreso il nome del prodotto, del servizio o del marchio e l'oggetto della pubblicità;

b)

la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità;

c)

la persona fisica o giuridica che ha pagato la pubblicità, se diversa da quella di cui alla lettera b);

d)

il periodo durante il quale è stata presentata la pubblicità;

e)

un'indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata a essere presentata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine, compresi, se del caso, i principali parametri utilizzati per escludere uno o più di tali particolari gruppi;

f)

le comunicazioni_commerciali pubblicate sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi e individuate a norma dell'articolo 26, paragrafo 2;

g)

il numero totale di destinatari del servizio raggiunti e, ove opportuno, i dati aggregati suddivisi per ciascuno Stato membro relativi al gruppo o ai gruppi di destinatari ai quali la pubblicità era specificamente destinata.

3.   Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettere a), b) e c), qualora un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi abbia rimosso o disabilitato l'accesso a una pubblicità specifica sulla base di una presunta illegalità o incompatibilità con le condizioni_generali, il registro non include le informazioni di cui a tali lettere. In tal caso, il registro include, per la pubblicità specifica in questione, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere da a) a e), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto i), se del caso.

Previa consultazione del comitato, dei ricercatori abilitati di cui all'articolo 40 e del pubblico, la Commissione può emanare orientamenti sulla struttura, l'organizzazione e le funzionalità dei registri di cui al presente articolo.


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