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Articolo 19

Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese

1.   La presente sezione, ad eccezione dell'articolo 24, paragrafo 3, non si applica ai fornitori di piattaforme online che si qualificano come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE.

La presente sezione, ad eccezione dell'articolo 24, paragrafo 3, non si applica ai fornitori di piattaforme online che si sono precedentemente qualificati come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE nel corso dei 12 mesi successivi alla perdita di tale qualifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima raccomandazione, tranne quando sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la presente sezione si applica ai fornitori di piattaforme online che sono stati designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33, indipendentemente dal fatto che si qualifichino come microimprese o piccole imprese.

Articolo 29

Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese

1.   La presente sezione non si applica ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali che si qualificano come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE.

La presente sezione non si applica ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali che si sono precedentemente qualificati come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE nel corso dei 12 mesi successivi alla perdita di tale qualifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima raccomandazione, tranne quando sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la presente sezione si applica ai fornitori di piattaforme online, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, che sono stati designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33, indipendentemente dal fatto che si qualifichino come microimprese o piccole imprese.

Articolo 33

Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

1.   La presente sezione si applica alle piattaforme online e ai motori di ricerca online che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni e che sono designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del paragrafo 4.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di adeguare il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione di cui al paragrafo 1, qualora la popolazione dell'Unione aumenti o diminuisca almeno del 5 % rispetto alla popolazione del 2020 o rispetto alla popolazione successiva all'adeguamento, per mezzo di un atto delegato, nell'anno in cui è stato adottato l'ultimo atto delegato. In tal caso la Commissione adegua tale numero in modo che corrisponda al 10 % della popolazione dell'Unione nell'anno in cui adotta l'atto delegato, arrotondato per eccesso o per difetto affinché detto numero possa essere espresso in milioni.

3.   La Commissione, previa consultazione del comitato, può adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare le disposizioni del presente regolamento definendo la metodologia per il calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 24, paragrafo 2, e garantendo che la metodologia prenda in considerazione gli sviluppi tecnologici e di mercato.

4.   La Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento o tenuto conto delle informazioni fornite dal coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, adotta una decisione che designa come piattaforma_online di dimensioni molto grandi o motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento la piattaforma_online o il motore_di_ricerca_online con un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione adotta la propria decisione sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma_online o del motore_di_ricerca_online a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, o delle informazioni richieste a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e di qualsiasi altra informazione a sua disposizione.

Il mancato rispetto, da parte del fornitore della piattaforma_online o del motore_di_ricerca_online, dell'articolo 24, paragrafo 2, o della richiesta del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento o della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, non impedisce alla Commissione di designare tale fornitore come fornitore di una piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di un motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi a norma del presente paragrafo.

Qualora la Commissione fondi la propria decisione su altre informazioni a sua disposizione a norma del primo comma del presente paragrafo o sulla base delle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dà al fornitore della piattaforma_online o del motore_di_ricerca_online in questione dieci giorni lavorativi entro i quali presentare il proprio parere sulle conclusioni preliminari della Commissione e sulla sua intenzione di designare la piattaforma_online o il motore_di_ricerca_online rispettivamente come piattaforma_online di dimensioni molto grandi o motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi. La Commissione tiene debitamente conto dei pareri presentati dal fornitore interessato.

La mancata presentazione del parere del fornitore della piattaforma_online o del motore_di_ricerca_online in questione a norma del terzo comma non impedisce alla Commissione di designare, sulla base di altre informazioni a sua disposizione, tale piattaforma_online o motore_di_ricerca_online rispettivamente come piattaforma_online di dimensioni molto grandi o motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi.

5.   La Commissione pone fine alla designazione se, per un periodo ininterrotto di un anno, la piattaforma_online o il motore_di_ricerca_online non ha un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1.

6.   La Commissione notifica senza indebito ritardo le sue decisioni a norma dei paragrafi 4 e 5 al fornitore della piattaforma_online o del motore_di_ricerca_online in questione, al comitato e al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento.

La Commissione provvede affinché l'elenco delle piattaforme online designate di dimensioni molto grandi o dei motori di ricerca online designati di dimensioni molto grandi sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e provvede all'aggiornamento di tale elenco. Gli obblighi di cui alla presente sezione si applicano, o cessano di applicarsi, alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi decorsi quattro mesi dalla notifica al fornitore interessato di cui al primo comma.

Articolo 43

Contributo per le attività di vigilanza

1.   La Commissione addebita ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi un contributo annuale per le attività di vigilanza al momento della loro designazione a norma dell'articolo 33.

2.   L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza copre i costi stimati sostenuti dalla Commissione in relazione ai suoi compiti di vigilanza a norma del presente regolamento, in particolare i costi relativi alla designazione a norma dell'articolo 33, all'istituzione, alla manutenzione e al funzionamento della banca dati a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, e al sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85, alle segnalazioni ai sensi dell'articolo 59, al sostegno del comitato a norma dell'articolo 62 e ai compiti di vigilanza ai sensi dell'articolo 56 e del capo IV, sezione 4.

3.   Ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi è addebitato un contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascun servizio per il quale sono stati designati a norma dell'articolo 33.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano l'importo del contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascun fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione applica la metodologia stabilita nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo e rispetta i principi di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

4.   La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 87 che stabiliscano la metodologia e le procedure dettagliate per:

a)

la determinazione dei costi stimati di cui al paragrafo 2;

b)

la determinazione dei singoli contributi annuali per le attività di vigilanza di cui al paragrafo 5, lettere b) e c);

c)

la determinazione del limite massimo globale di cui al paragrafo 5, lettera c); e

d)

le necessarie modalità per l'effettuazione dei pagamenti.

Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione rispetta i principi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

5.   L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 e l'atto delegato di cui al paragrafo 4 rispettano i seguenti principi:

a)

la stima dell'importo complessivo del contributo annuale per le attività di vigilanza tiene conto dei costi sostenuti nell'anno precedente;

b)

il contributo annuale per le attività di vigilanza è proporzionato al numero medio mensile di destinatari attivi nell'Unione di ciascuna piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di ciascun motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi designati a norma dell'articolo 33;

c)

l'importo complessivo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di un dato fornitore di una piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca di dimensioni molto grandi non supera in ogni caso lo 0,05 % del suo reddito netto annuo a livello mondiale nell'esercizio finanziario precedente.

6.   I singoli contributi annuali per le attività di vigilanza a norma del paragrafo 1 del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (41).

7.   La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'importo complessivo dei costi sostenuti per l'esecuzione dei compiti di cui al presente regolamento e all'importo totale dei singoli contributi annuali per le attività di vigilanza applicati nell'anno precedente.

SEZIONE 6

Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

Articolo 87

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 novembre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 92

Applicazione anticipata ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

Il presente regolamento si applica ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, a decorrere da quattro mesi dalla notifica al fornitore interessato di cui all'articolo 33, paragrafo 6, qualora tale data sia anteriore al 17 febbraio 2024.


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