keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- 2 Art. 26 Pubblicità sulle piattaforme online
- 1 Art. 44 Norme
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- articolo 12
- pubblicità 12
- online 9
- norme 6
- piattaforme 6
- norma 6
- destinatari 6
- servizio 5
- interfacce 5
- persona 4
- obblighi 4
- relative 3
- comunicazioni_commerciali 3
- contrassegni 3
- i 3
- fisica 3
- giuridica 3
- facilmente 3
- regolamento 3
- fornitori 3
- parametri 3
- modo 3
- informazioni 3
- presentazione 3
- paragrafo 3
- presentata 3
- visibili 3
- contenuti 2
- misure 2
- destinatario_del_servizio 2
- rispetto 2
- dichiarazione 2
- presente 2
- grandi 2
- molto 2
- dimensioni 2
- articoli 2
- ue / 2
- applicazioni 2
- dati 2
- programmazione 2
- la 2
- sostiene 2
- segnalazioni 2
- accessibili 2
- elettronica 2
- reale 2
- standard 2
- tempo 2
- viene 2
Articolo 26
Pubblicità sulle piattaforme online
1. I fornitori di piattaforme online che presentano pubblicità sulle loro interfacce online provvedono affinché, per ogni singola pubblicità presentata a ogni singolo destinatario, i destinatari del servizio siano in grado di identificare in modo chiaro, conciso, inequivocabile e in tempo reale quanto segue:
a) | che l'informazione costituisce una pubblicità, anche attraverso contrassegni visibili che potrebbero seguire gli standard a norma dell'articolo 44; |
b) | la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità; |
c) | la persona fisica o giuridica che paga per la pubblicità, se detta persona è diversa dalla persona fisica o giuridica di cui alla lettera b); |
d) | informazioni rilevanti direttamente e facilmente accessibili dalla pubblicità relative ai parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene presentata la pubblicità e, laddove applicabile, alle modalità di modifica di detti parametri. |
2. I fornitori di piattaforme online mettono a disposizione dei destinatari del servizio una funzionalità che consente di dichiarare se i contenuti che forniscono siano o contengano comunicazioni_commerciali.
Quando il destinatario_del_servizio presenta una dichiarazione a norma del presente paragrafo, il fornitore di piattaforme online provvede affinché gli altri destinatari del servizio possano comprendere in modo chiaro, inequivocabile e in tempo reale, anche mediante contrassegni visibili, che potrebbero seguire gli standard a norma dell'articolo 44, che i contenuti forniti dal destinatario_del_servizio sono o contengono comunicazioni_commerciali come descritte in detta dichiarazione.
3. I fornitori di piattaforme online non possono presentare pubblicità ai destinatari del servizio basate sulla profilazione, quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, utilizzando le categorie speciali di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
Articolo 44
Norme
1. La Commissione consulta il comitato e sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme volontarie fissate dai competenti organismi di normazione europei e internazionali almeno per quanto riguarda:
a) | la presentazione elettronica delle segnalazioni di cui all'articolo 16; |
b) | modelli, progettazione e norme di processo per comunicare con i destinatari del servizio in modo facilmente fruibile sulle restrizioni derivanti dalle condizioni_generali e sulle relative modifiche; |
c) | la presentazione elettronica di segnalazioni da parte dei segnalatori attendibili a norma dell'articolo 22, anche per mezzo di interfacce di programmazione delle applicazioni; |
d) | interfacce specifiche, comprese le interfacce di programmazione delle applicazioni, per agevolare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 39 e 40; |
e) | le revisioni delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 37; |
f) | l'interoperabilità dei registri della pubblicità di cui all'articolo 39, paragrafo 2; |
g) | la trasmissione di dati tra intermediari pubblicitari a sostegno degli obblighi di trasparenza a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d). |
h) | misure tecniche che consentano il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui al presente regolamento, compresi gli obblighi riguardanti i contrassegni ben visibili per la pubblicità e le comunicazioni_commerciali di cui all'articolo 26; |
i) | interfacce di scelta e presentazione delle informazioni sui principali parametri dei diversi tipi di sistemi di raccomandazione, conformemente agli articoli 27 e 38; |
j) | norme per misure mirate a tutela dei minori online. |
2. La Commissione sostiene l'aggiornamento delle norme alla luce degli sviluppi tecnologici e del comportamento dei destinatari dei servizi in questione. Le informazioni pertinenti relative all'aggiornamento delle norme devono essere disponibili al pubblico e facilmente accessibili.
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