keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- 1 Art. 53 Diritto di presentare un reclamo
- 1 Art. 77 Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
- 1 Art. 85 Sistema di condivisione delle informazioni
- 1 Art. 86 Rappresentanza
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- termine 13
- servizi 10
- prescrizione 9
- articolo 7
- presente 7
- diritto 7
- digitali 7
- reclamo 6
- informazioni 6
- regolamento 6
- coordinatore 5
- sistema 5
- penalità 4
- paragrafo 4
- procedimento 4
- mora 4
- condivisione 4
- norma 4
- violazione 4
- atti 4
- sanzioni 4
- irrogazione 4
- conferiti 4
- i 3
- esecuzione 3
- autorità 3
- membro 3
- destinatari 3
- pecuniarie 3
- giorno 3
- associazione 2
- diritti 2
- conto 2
- organizzazione 2
- tuttavia 2
- organismo 2
- rappresentanza 2
- secondo 2
- presentare 2
- comitato 2
- coordinatori 2
- comunicazioni 2
- la 2
- nazionale 2
- decorre 2
- dagli 2
- garantire 2
- organizzazioni 2
- caso 2
- trasmette 2
Articolo 53
Diritto di presentare un reclamo
I destinatari del servizio, nonché gli organismi, le organizzazioni o le associazioni incaricati di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, hanno il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei fornitori di servizi intermediari vertente sulla violazione del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario_del_servizio è situato o è stabilito. Il coordinatore dei servizi digitali valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, accompagnato, ove ritenuto appropriato, da un parere. Se il reclamo rientra fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore dei servizi digitali che riceve il reclamo lo trasmette a tale autorità. Nel corso del procedimento, entrambe le parti hanno il diritto di essere ascoltate e di ricevere informazioni adeguate sullo stato del reclamo, conformemente al diritto nazionale.
Articolo 77
Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
1. I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 74 e 76 sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Tale termine decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, in caso di violazioni continuate o reiterate, tale termine decorre dal giorno in cui cessa la violazione.
3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dal coordinatore dei servizi digitali ai fini dell'indagine o del procedimento in relazione a una violazione interrompe il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora. Le azioni che interrompono il termine di prescrizione comprendono, in particolare, quanto segue:
a) | richieste di informazioni da parte della Commissione o di un coordinatore dei servizi digitali; |
b) | ispezioni; |
c) | l'avvio di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. |
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio. Tuttavia il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.
5. Il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo 85
Sistema di condivisione delle informazioni
1. La Commissione istituisce e mantiene un sistema affidabile e sicuro di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra i coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il comitato. Ad altre autorità competenti può essere concesso l'accesso a tale sistema ove necessario per svolgere i compiti loro conferiti in conformità del presente regolamento.
2. I coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il comitato utilizzano il sistema di condivisione delle informazioni per tutte le comunicazioni a norma del presente regolamento.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità pratiche e operative per il funzionamento del sistema di condivisione delle informazioni e la sua interoperabilità con altri sistemi rilevanti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.
Articolo 86
Rappresentanza
1. Fatta salva la direttiva (UE) 2020/1828 o qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma del diritto nazionale, i destinatari dei servizi intermediari hanno almeno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a) | operano senza scopo di lucro; |
b) | sono debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro; |
c) | i loro obiettivi statutari includono un interesse legittimo a garantire che sia rispettato il presente regolamento. |
2. I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati dagli organismi, le organizzazioni o le associazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a nome dei destinatari dei servizi avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, siano trattati e decisi in via prioritaria e senza indugio.
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
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