search


keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2022/2065 IT cercato: 'autorizzate' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index autorizzate:

    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

    CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online

    SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

    SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
  • 1 Art. 67 Richieste di informazioni
  • 1 Art. 69 Poteri di effettuare ispezioni

  • SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


whereas autorizzate:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 288

 

Articolo 67

Richieste di informazioni

1.   Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può, per il tramite di una semplice richiesta o di una decisione, imporre al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione, così come a qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative alla presunta violazione, comprese le organizzazioni che effettuano le revisioni di cui all'articolo 37 e all'articolo 75, paragrafo 2, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole.

2.   Nell'inviare una semplice richiesta di informazioni al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o ad altra persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite, nonché le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 74 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.

3.   Qualora si avvalga di una decisione per imporre al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o ad altra persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo di fornire informazioni, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. La Commissione indica inoltre le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 74 e precisa o impone le penalità di mora previste all'articolo 76. Indica inoltre il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4.   I fornitori della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o le altre persone di cui al paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, società o imprese prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto forniscono le informazioni richieste per conto del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o delle altre persone di cui al paragrafo 1. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   Su richiesta della Commissione, i coordinatori dei servizi digitali e le altre autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione.

6.   La Commissione, senza indebito ritardo dopo aver inviato la richiesta semplice o la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne invia copia ai coordinatori dei servizi digitali attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85.

Articolo 69

Poteri di effettuare ispezioni

1.   Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può effettuare tutte le ispezioni necessarie presso i locali del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o di altre persone di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

2.   I funzionari e le altre persone che li accompagnano, autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione, hanno il potere di:

a)

accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o dell'altra persona interessata;

b)

esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo alla fornitura del servizio in questione, su qualsiasi forma di supporto;

c)

prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e altri documenti;

d)

richiedere al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi o all'altra persona interessata di fornire accesso e chiarimenti relativi all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e alle pratiche commerciali dell'impresa nonché di registrare o documentare i chiarimenti forniti;

e)

sigillare tutti i locali utilizzati per fini connessi all'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona interessata, nonché libri o altri documenti, per il periodo e nella misura necessari all'ispezione;

f)

chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o dell'altra persona interessata chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'accertamento e verbalizzarne le risposte;

g)

rivolgere domande a tale rappresentante o membro del personale in relazione all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte.

3.   Le ispezioni possono essere effettuate anche con l'assistenza di revisori o esperti nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, nonché dei coordinatori dei servizi digitali o di altre autorità nazionali competenti dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

4.   Qualora i libri e gli altri documenti richiesti, connessi alla fornitura del servizio in questione siano presentati in modo incompleto o qualora le risposte fornite alle domande poste a norma del paragrafo 2 del presente articolo siano inesatte, incomplete o fuorvianti, i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le sanzioni previste dagli articoli 74 e 76. In tempo utile prima dell'ispezione, la Commissione informa in merito il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

5.   Durante le ispezioni i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione, i revisori e gli esperti nominati dalla Commissione, il coordinatore dei servizi digitali o le altre autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è effettuata l'ispezione possono chiedere al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi o ad un'altra persona interessata di fornire spiegazioni su organizzazione, funzionamento, sistema informatico, algoritmi, gestione dei dati e comportamenti aziendali e possono rivolgere domande al loro personale chiave.

6.   Il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o le altre persone fisiche o giuridiche sono tenute a sottoporsi a un'ispezione disposta con decisione della Commissione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data d'inizio e indica le sanzioni previste agli articoli 74 e 76, nonché il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Commissione consulta il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro sul cui territorio deve essere effettuata l'ispezione prima di adottare tale decisione.

7.   I funzionari del coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione e le altre persone da quello autorizzate o nominate prestano attivamente assistenza, su richiesta di tale coordinatore dei servizi digitali o della Commissione, ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione in relazione all'ispezione. Dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2.

8.   Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi o l'altra persona interessata si oppone a un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione presta loro, su richiesta di tali funzionari o altre persone che li accompagnano e conformemente al diritto nazionale dello Stato membro, l'assistenza necessaria, anche, se del caso ai sensi di tale diritto nazionale, sotto forma di misure coercitive adottate da un'autorità di contrasto competente per consentire loro di svolgere l'ispezione.

9.   Se l'assistenza di cui al paragrafo 8 richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria nazionale conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato, tale autorizzazione è chiesta dal coordinatore dei servizi digitali di tale Stato membro su richiesta dei funzionari e delle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

10.   Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 9, l'autorità giudiziaria nazionale investita della causa verifica l'autenticità della decisione della Commissione che ordina l'ispezione e controlla che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nello svolgimento di tale verifica, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite i coordinatori dei servizi digitali dello Stato membro interessato, spiegazioni dettagliate, in particolare quelle relative ai motivi per cui la Commissione sospetta una violazione del presente regolamento, quelli relativi alla gravità della presunta violazione e quelli relativi alla natura del coinvolgimento del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona interessata. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non mette in discussione la necessità dell'ispezione né esige informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione della Commissione.


whereas









keyboard_arrow_down