keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- 1 Art. 1 Oggetto
- 1 Art. 46 Codici di condotta per la pubblicità online
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN ambiente ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- servizi 19
- ordine 19
- informazioni 17
- intermediari 15
- autorità 14
- diritto 10
- online 10
- prestatore 8
- pubblicità 8
- articolo 8
- presente 7
- unione 7
- dato 6
- condotta 6
- destinatari 6
- codici 6
- seguito 6
- paragrafo 6
- prestatori 5
- fornitori 5
- nazionale 5
- servizio 5
- lingua 5
- norma 4
- trasmissione 4
- emette 4
- norme 4
- regolamento 4
- la 4
- materia 3
- valore 3
- digitali 3
- trasmesso 3
- competenti 3
- fornire 3
- emesso 3
- applicabile 3
- catena 3
- incoraggia 3
- ambiente 3
- tutti 3
- caso 3
- conformemente 3
- concordata 3
- motivazione 3
- conforme 2
- informano 2
- membro 2
- indebito 2
- ritardo 2
Articolo 1
Oggetto
1. L'obiettivo del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compreso il principio della protezione dei consumatori, siano tutelati in modo effettivo.
2. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno. Il presente regolamento stabilisce in particolare:
a) | un quadro per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari; |
b) | norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari; |
c) | norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti. |
Articolo 10
Ordini di fornire informazioni
1. Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale applicabile conforme al diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del suo ricevimento e del seguito dato allo stesso, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un ordine di cui al paragrafo 1 è trasmesso al prestatore, soddisfi almeno le condizioni seguenti:
a) | l'ordine contiene gli elementi seguenti:
|
b) | l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte al fine di prestare il servizio e che sono sotto il suo controllo; |
c) | l'ordine è trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore di servizi intermediari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri, concordata tra l'autorità che emette l'ordine e il prestatore, ed è inviato al punto di contatto elettronico da questo designato, conformemente all'articolo 11; se non è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore di servizi intermediari o in un'altra lingua concordata bilateralmente, l'ordine può essere trasmesso nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato almeno dalla traduzione in detta lingua dichiarata o bilateralmente concordata degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. |
3. L'autorità che emette l'ordine o, se del caso, l'autorità in esso specificata, lo trasmette, insieme a eventuali informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari concernenti il seguito dato a tale ordine, al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.
4. Dopo aver ricevuto l'ordine dall'autorità giudiziaria o amministrativa, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 del presente articolo a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 85.
5. Al più tardi al momento in cui è dato seguito all'ordine o, se del caso, nel momento indicato nell'ordine dall'autorità che lo ha emesso, i prestatori di servizi intermediari informano il destinatario_del_servizio in questione in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso. Tali informazioni fornite al destinatario_del_servizio comprendono la motivazione e le possibilità di ricorso esistenti conformemente al paragrafo 2.
6. Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano il diritto civile e il diritto processuale penale nazionale.
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN ambiente ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
Articolo 46
Codici di condotta per la pubblicità online
1. La Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di condotta volontari a livello di Unione da parte dei fornitori di piattaforme online e altri fornitori di servizi interessati, quali i fornitori di servizi intermediari per la pubblicità online, altri soggetti coinvolti nella catena del valore della pubblicità programmatica, o le organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio e le organizzazioni della società civile o le autorità competenti, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza per gli attori nella catena del valore della pubblicità online al di là di quanto prescritto dagli articoli 26 e 39.
2. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta perseguano un'efficace trasmissione delle informazioni, che rispetta pienamente i diritti e gli interessi di tutte le parti coinvolte, nonché un ambiente competitivo, trasparente ed equo nella pubblicità online, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di concorrenza e protezione della vita privata e dei dati personali. La Commissione mira ad assicurare che i codici di condotta abbiano ad oggetto almeno:
a) | la trasmissione di informazioni detenute dai fornitori di servizi intermediari per la pubblicità online ai destinatari del servizio per quanto riguarda le prescrizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d); |
b) | la trasmissione di informazioni detenute dai fornitori di servizi intermediari per la pubblicità online ai registri a norma dell'articolo 39; |
c) | informazioni significative sulla monetizzazione dei dati. |
3. La Commissione incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta entro il 18 febbraio 2025 e la loro applicazione entro il 18 agosto 2025.
4. La Commissione incoraggia tutti i soggetti della catena di valore della pubblicità online di cui al paragrafo 1 a sottoscrivere gli impegni enunciati nei codici di condotta e ad onorarli.
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