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2022/2065 IT cercato: 'agisca' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
  • 1 Art. 5 Memorizzazione temporanea
  • 1 Art. 6 Memorizzazione di informazioni

  • CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online

    SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

    SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
  • 2 Art. 51 Poteri dei coordinatori dei servizi digitali

  • SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
  • 1 Art. 67 Richieste di informazioni
  • 1 Art. 71 Impegni
  • 1 Art. 78 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

  • SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


whereas agisca:


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Articolo 5

Memorizzazione temporanea

1.   Nella prestazione di un servizio_della_società_dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario_del_servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente o più sicuro il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari del servizio su loro richiesta, a condizione che detto prestatore:

a)

non modifichi le informazioni;

b)

si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

c)

si conformi alle norme sull'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

d)

non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e

e)

agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso alle stesse, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato, oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni o ne ha disposto la rimozione.

2.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione.

Articolo 6

Memorizzazione di informazioni

1.   Nella prestazione di un servizio_della_società_dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario_del_servizio, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario_del_servizio, a condizione che detto prestatore:

a)

non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure

b)

non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario_del_servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3.   Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione specifica in questione in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario_del_servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione.

Articolo 51

Poteri dei coordinatori dei servizi digitali

1.   Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei seguenti poteri di indagine in merito alla condotta dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro:

a)

il potere di imporre a tali fornitori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano le revisioni di cui all'articolo 37 e all'articolo 75, paragrafo 2, di fornire tali informazioni senza indebito ritardo;

b)

il potere di effettuare, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di ordinare, ispezioni in loco presso i locali utilizzati da tali fornitori o persone per fini connessi alla loro attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di conservazione;

c)

il potere di chiedere a qualsiasi membro del personale o rappresentante di tali fornitori o persone di fornire spiegazioni in merito a qualsiasi informazione relativa a una presunta violazione e di registrarne le risposte con il loro consenso mediante ogni mezzo tecnico.

2.   Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei seguenti poteri di esecuzione nei confronti dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro:

a)

il potere di accettare gli impegni offerti da tali fornitori in relazione alla loro conformità al presente regolamento e di rendere tali impegni vincolanti;

b)

il potere di ordinare la cessazione delle violazioni e, ove opportuno, di imporre misure correttive proporzionate alla violazione e necessarie per far cessare effettivamente la stessa, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo;

c)

il potere di imporre sanzioni pecuniarie, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo, conformemente all'articolo 52 in caso di inosservanza del presente regolamento, compresi gli ordini di indagine emessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

d)

il potere di imporre penalità di mora, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo, conformemente all'articolo 52 per garantire la cessazione di una violazione in ottemperanza a un ordine emesso a norma della lettera b) del presente comma o per mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini di indagine emessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

e)

il potere di adottare misure provvisorie, o di chiedere all'autorità nazionale giudiziaria competente nel loro Stato membro di farlo, onde evitare il rischio di danno grave.

Per quanto riguarda il primo comma, lettere c) e d), i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei poteri esecutivi stabiliti da tali lettere anche nei confronti delle altre persone di cui al paragrafo 1 in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini emessi nei loro confronti a norma di tale paragrafo. I coordinatori dei servizi digitali esercitano i suddetti poteri di esecuzione solo dopo aver fornito in tempo utile a tali altre persone tutte le informazioni pertinenti in merito a detti ordini, compresi il termine applicabile, le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora che possono essere imposti in caso di inottemperanza e le possibilità di ricorso.

3.   Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, qualora siano stati esauriti tutti gli altri poteri previsti dal presente articolo per far cessare la violazione e a quest'ultima non sia stato posto rimedio o prosegua e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, i coordinatori dei servizi digitali dispongono anche, nei confronti dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro, del potere di adottare le misure seguenti:

a)

imporre all'organo di gestione di tali fornitori, senza indebito ritardo, di esaminare la situazione, di adottare e presentare un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione, di provvedere affinché il fornitore adotti tali misure e di riferire sulle misure adottate;

b)

se il coordinatore dei servizi digitali ritiene che un fornitore di servizi intermediari non si sia sufficientemente conformato agli obblighi di cui alla lettera a) e che alla violazione non sia stato posto rimedio o prosegua e causi un danno grave e integri un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, chiedere all'autorità giudiziaria competente del suo Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso al servizio interessato dalla violazione da parte dei destinatari o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all' interfaccia_online del fornitore di servizi intermediari sulla quale ha luogo la violazione.

Tranne qualora agisca su richiesta della Commissione secondo quanto previsto all'articolo 82, il coordinatore dei servizi digitali, prima di trasmettere la richiesta di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a due settimane, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure. Il fornitore di servizi intermediari, il destinatario o i destinatari previsti e i terzi che dimostrino di avere un interesse legittimo sono autorizzati a partecipare al procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria competente. Le misure disposte devono essere proporzionate alla natura, alla gravità, alla reiterazione e alla durata della violazione e non devono limitare indebitamente l'accesso alle informazioni lecite da parte dei destinatari del servizio interessato.

Le restrizioni dell'accesso sono disposte per un periodo di quattro settimane, fatta salva la possibilità che, per ordine dell'autorità giudiziaria competente, il coordinatore dei servizi digitali sia autorizzato a prorogare tale periodo di ulteriori periodi della stessa durata, nel rispetto di un numero massimo di proroghe stabilito da tale autorità giudiziaria. Il coordinatore dei servizi digitali proroga tale periodo unicamente qualora, tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti interessate da tale restrizione e di tutte le circostanze pertinenti, comprese le informazioni eventualmente fornitegli dal fornitore di servizi intermediari, dal destinatario o dai destinatari e da qualunque altro terzo che abbia dimostrato di avere un interesse legittimo, ritenga che sono state soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

il fornitore di servizi intermediari ha omesso di adottare le misure necessarie per far cessare la violazione;

b)

la restrizione temporanea non limita indebitamente l'accesso dei destinatari del servizio alle informazioni lecite, tenuto conto del numero di destinatari interessati e dell'eventuale esistenza di alternative adeguate e facilmente accessibili.

Il coordinatore dei servizi digitali, se ritiene che le condizioni indicate al terzo comma, lettere a) e b), siano state soddisfatte ma non può prorogare ulteriormente il periodo a norma del terzo comma, presenta una nuova richiesta all'autorità giudiziaria competente secondo quanto previsto al primo comma, lettera b).

4.   I poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata la sezione 3.

5.   Le misure adottate dai coordinatori dei servizi digitali nell'esercizio dei loro poteri elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, tenuto conto, in particolare, della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione o presunta violazione cui si riferiscono tali misure, nonché, ove opportuno, della capacità economica, tecnica e operativa del fornitore di servizi intermediari interessato.

6.   Gli Stati membri definiscono le condizioni e le procedure specifiche per l'esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e garantiscono che qualsiasi esercizio di tali poteri sia soggetto ad adeguate garanzie previste dal diritto nazionale applicabile conformemente alla Carta e ai principi generali del diritto dell'Unione. In particolare, tali misure sono adottate solo conformemente al diritto al rispetto della vita privata e ai diritti della difesa, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto di accesso al fascicolo, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tutte le parti interessate.

Articolo 67

Richieste di informazioni

1.   Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può, per il tramite di una semplice richiesta o di una decisione, imporre al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione, così come a qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative alla presunta violazione, comprese le organizzazioni che effettuano le revisioni di cui all'articolo 37 e all'articolo 75, paragrafo 2, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole.

2.   Nell'inviare una semplice richiesta di informazioni al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o ad altra persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite, nonché le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 74 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.

3.   Qualora si avvalga di una decisione per imporre al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o ad altra persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo di fornire informazioni, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. La Commissione indica inoltre le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 74 e precisa o impone le penalità di mora previste all'articolo 76. Indica inoltre il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4.   I fornitori della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o le altre persone di cui al paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, società o imprese prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto forniscono le informazioni richieste per conto del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o delle altre persone di cui al paragrafo 1. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   Su richiesta della Commissione, i coordinatori dei servizi digitali e le altre autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione.

6.   La Commissione, senza indebito ritardo dopo aver inviato la richiesta semplice o la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne invia copia ai coordinatori dei servizi digitali attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85.

Articolo 71

Impegni

1.   Se, nel corso di un procedimento a norma della presente sezione, il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione offre di assumersi impegni volti a garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti per detto fornitore e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi per intervenire.

2.   La Commissione, su richiesta o di propria iniziativa, può riaprire il procedimento:

a)

qualora si sia prodotto un cambiamento determinante di uno dei fatti su cui si è fondata la decisione;

b)

qualora il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione agisca in contrasto con i propri impegni; oppure

c)

qualora la decisione sia stata fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dal fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o da un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

3.   Se ritiene che gli impegni offerti dal fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione non siano idonei a garantire l'effettivo rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione respinge tali impegni in una decisione motivata al momento della conclusione del procedimento.

Articolo 78

Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

1.   Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 74 e 76 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

3.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:

a)

dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;

b)

da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.

4.   Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio.

5.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando:

a)

dura il termine consentito per il pagamento;

b)

l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di una decisione di un giudice nazionale.


whereas









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